TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400305
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 00672/2024 REG.RIC.

N. 00305/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00672/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2024, proposto da Immobiliare Chieve S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Chieve, non costituito in giudizio;
Comune di Chieve, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Corti Nuove S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in assenza di titolo edilizio, prot. 4962 recante data 12.06.2024, ricevuta dalla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 20.06.2024

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione.

nonché per la condanna al risarcimento dei danni nella misura in cui verranno quantificati in corso di causa alla luce delle risultanze documentali e dei mezzi istruttori espletati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieve;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa M D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto:

- che, anche alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, le questioni proposte rendono necessari, per la loro complessità, approfondimenti necessariamente riservati alla fase di merito del giudizio

- che l’impugnato provvedimento implica effetti ripristinatori che potrebbero determinare un danno potenzialmente irreparabile all’attività economica svolta da parte ricorrente;

- che il Comune di Chieve ha evidenziato una situazione di pericolo per l’assenza di un piano antincendio;

- che va pertanto ordinato alla parte ricorrente di trasmettere al Comune di Chieve entro 15 gg dal deposito della presente ordinanza una relazione dei Vigili del Fuoco sulla sicurezza dell’area oggetto dell’odierna controversia;

- che, fermo il potere del Comune di adottare ulteriori provvedimenti ove la relazione dei Vigili del Fuoco dovesse evidenziare situazioni di pericolo, l’esigenza di conservare la res adhuc integra sino alla decisione definitiva impone di sospendere gli effetti degli atti impugnati.

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