TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-11-02, n. 201200909

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-11-02, n. 201200909
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201200909
Data del deposito : 2 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00308/2012 REG.RIC.

N. 00909/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00308/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2012, proposto da:
D T Srl, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

contro

il Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S S, con domicilio eletto presso l’avv. Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia n. 14;

nei confronti di

Sicurezza ed Ambiente SpA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. G L, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

per l'annullamento

- della determinazione n. 119 del 31.03.2012 del Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di Olbia, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, in favore della ditta Sicurezza e Ambiente S.p.A., della gara per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;

- della determina di aggiudicazione provvisoria n. 6 del 17.01.2012 del Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di Olbia;

- dei verbali della Commissione di gara e della graduatoria finale;

- della nota dirigenziale prot. 30754 del 31.03.2012, recante comunicazione dell’esito della procedura di gara;

- del Bando di gara per l’affidamento del servizio de quo ;
del Capitolato Speciale e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

nonché,

per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto (o convenzione di servizio) sottoscritto tra le P.A. e il soggetto affidatario del servizio de quo , ove intervenuto;

e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente

ovvero,

per il subentro, nell’ipotesi di sottoscrizione del contratto con Sicurezza e Ambiente S.p.A. .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Olbia e di Sicurezza ed Ambiente SpA;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. G M e uditi l'avv. G M per la parte ricorrente, l'avv. S S per il Comune di Olbia e l'avv. G L per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. In data 20 ottobre 2011 il Comune di Olbia indiceva una gara aperta, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, “per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle strade comunali e aree di pertinenza interessate da incidenti stradali” , senza oneri a carico dell’Amministrazione, consistendo il corrispettivo per il servizio prestato dall’impresa aggiudicataria nelle somme versate dai responsabili dei sinistri stradali, per il tramite delle loro Assicurazioni R.C.A.

A conclusione della procedura, con determinazione n. 119 del 31 marzo 2012, il Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di Olbia disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore della Sicurezza e Ambiente S.p.A., odierna controinteressata, la quale aveva conseguito un punteggio pari a 91, a fronte del punteggio di 63 punti ottenuto dalla ricorrente.



2. Con il ricorso in esame, regolarmente notificato e depositato, la D T s.r.l. chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, nonché degli ulteriori atti indicati in epigrafe, deducendo un unico, articolato, motivo di diritto rubricato come “violazione degli artt. 6 e 7 del Bando di Gara – violazione dei principi di non discriminazione, trasparenza e par condicio nelle procedure ad evidenza pubblica – violazione degli artt. 34 e 37 Codice Contratti – Violazione dell’art. 38 Codice Contratti – Violazione dell’art. 97 Costituzione” .

Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla P.A. con l’impresa affidataria o il subentro nel medesimo, nonché – in alternativa al subentro - il risarcimento dei danni subiti e subendi .



3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Olbia, chiedendo che il ricorso sia respinto.



4. Si è costituita anche la controinteressata, Sicurezza e Ambiente S.p.A., chiedendo in via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile o irricevibile per la mancata tempestiva impugnazione delle clausole del bando che consentivano la presentazione di un’offerta del tipo di quella formulata da Sicurezza e Ambiente, e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.



5. Con ordinanza n. 177/2012, in data 6 giugno 2012, la Sezione ha fissato l’udienza per la discussione del merito, ai sensi dell’art. 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, ordinando la sospensione della stipula del contratto fino alla pubblicazione del dispositivo all’esito dell’udienza.



6. All’udienza pubblica del 17 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. Devono essere preliminarmente esaminate le questioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, sollevate da Sicurezza e Ambiente S.p.A. nella memoria di costituzione.



1.1. Ritiene la controinteressata che la D T s.r.l., censurando come autonomamente lesivi il bando ed il capitolato speciale di gara, avrebbe dovuto impugnarli immediatamente e che, non avendo a ciò provveduto, sia incorsa nella decadenza di cui all’art. 120, comma 5, del codice del processo amministrativo.

Tale assunto è infondato, tenuto conto che dall’esame del ricorso non emerge alcuna domanda di annullamento di dette clausole del bando.

Sebbene, infatti, nell’epigrafe del ricorso venga chiesto (anche) l’annullamento del bando di gara (senza, peraltro, indicare specificamente le disposizioni impugnate), nella esposizione delle censure non si rinviene alcun vizio di legittimità diretto a sostenere tale domanda di annullamento. Ed anzi la ditta ricorrente, con l’unico motivo, deduce proprio la violazione degli articoli 6 e 7 del bando di gara;
in tal modo affermandone la loro applicabilità ed invocandone gli effetti. Il che esclude che la ricorrente ne chieda l’annullamento.



2. Passando al merito, va ribadito che la gara oggetto di odierno gravame riguarda l’affidamento della concessione del servizio di “ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle strade comunali e aree di pertinenza interessate da incidenti stradali” nel territorio del Comune di Olbia, prevedendo, quale corrispettivo in favore dell’affidatario, “unicamente (il) diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” . Il concessionario, difatti, è delegato dal Comune a riscuotere, dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili di sinistri stradali, l’importo dovuto per gli interventi di bonifica delle sedi stradali e delle aree di pertinenza in cui siano avvenuti gli incidenti.



3. Con l’unico motivo di ricorso, la ditta Tundo s.r.l. deduce la violazione degli artt. 6 e 7 del Bando di Gara, nonché dei principi di non discriminazione, trasparenza e par condicio nelle procedure ad evidenza pubblica;
degli artt. 34, 37 e 38 del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 97 Costituzione.

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