TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-01-14, n. 202100022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-01-14, n. 202100022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100022
Data del deposito : 14 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2021

N. 00022/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00117/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 117 del 2020, proposto da
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A C, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Torino, via Confienza, n. 10;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

- della delibera A.R.T. n. 178 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto “Procedimento avviato con delibera n. 103/2019 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 18, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 novembre 2020, celebrata con modalità telematica, la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato la delibera A.R.T. n. 178 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto “Procedimento avviato con delibera n. 103/2019 nei confronti di Trenitalia S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 18, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

Avverso la delibera impugnata la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nel quadro della responsabilità del vettore ferroviario;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt.

8-bis e 16 della legge n. 689 del 1981.

Si è costituita in giudizio l’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

All’udienza del 25 novembre 2020, celebrata con modalità telematica, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Con la prima censura, la ricorrente in primis afferma che l’assistenza materiale ai passeggeri in caso di ritardo superiore ai 60 minuti non è automatica e doverosa ma è subordinata ai tempi di attesa, alla disponibilità sul treno o nella stazione o alla possibilità di cibo e bevande di essere forniti ragionevolmente.

La ricorrente afferma che non poteva di certo negarsi l’esistenza di un rilevante ritardo (494 minuti), ma che pur in circostanze non agevoli, era stata fornita tutta l’assistenza possibile ai passeggeri ed era stato anche organizzato un trasporto speciale per la scolaresca in gita.

Trenitalia S.p.A. evidenzia che il primo ritardo significativo (dalle ore 01:56 alle ore 05:57) si era verificato a causa della presenza sui binari dei cavi della linea di contatto, con conseguente mancanza di tensione, mentre il secondo ritardo era stato causato dal maltempo in primis e dalla mancata alimentazione del cd “sistema distanziamento treni” in secundis e che quest’ultimo si era verificato in prossimità di stazioni prive dei magazzini preposti al ricovero dei generi di conforto o con infrastrutture non funzionanti, così rendendo ragionevolmente difficoltoso reperire cibo e bevande per ottemperare a quanto previsto dall’art. 18 Regolamento (CE) n. 1371/2007.

La ricorrente, in ogni caso, evidenzia di essersi premurata di predisporre due pullman sostitutivi per la scolaresca di 35 alunni a bordo del treno, al fine di consentire il raggiungimento della meta prevista, che in tale circostanza erano stati forniti 48 kit di generi di conforto, di aver fornito tutti i generi disponibili a bordo del treno, distribuendo a ciascun viaggiatore bicchieri d’acqua da 125 ml, 69 snack dolci, oltre 62 succhi di frutta, 5 caffè e 2 thè, nonché, secondo necessità espressa, 25 bottiglie di acqua 0,5 lt e, infine, che a Roma Termini, all’arrivo a destinazione del convoglio, erano stati distribuiti ai viaggiatori interessati 30 kit composti da uno snack dolce, uno salato, un succo di frutta di 200 ml e una bottiglia d’acqua da 0,5 lt.

Secondo la ricorrente, tale condotta non poteva non ricondursi a quella prevista dal summenzionato art. 18.

Il Collegio prende atto che nella segnalazione, pervenuta all’Autorità in data 5 marzo 2019, della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria Lazio, si legge “il treno ICN 1956 Siracusa — Roma Termini del 24 febbraio 2019, nella tratta compresa tra le stazioni di Villa San Giovanni e Roma Termini, maturava un ritardo di 494 minuti, dovuto alle avverse condizioni meteo ed ai conseguenti interventi tecnici finalizzati al ripristino delle funzionalità degli impianti di circolazione. Sul detto convoglio, in particolare nella tratta tra Villa San Giovanni e Roma Termini, viaggiava, in servizio di scorta viaggiatori, una pattuglia di questo Compartimento che, una volta in sede relazionava in merito a quanto occorso durante il tragitto. Dalla disamina dell'atto prodotto, nonché delle informazioni relative al treno in argomento reperite tramite il portale applicazioni R.F.I., emergeva che il convoglio, già rallentato subito dopo la partenza, effettuava delle consistenti soste presso le stazioni di Lamezia Terme C.le, dalle ore 1.56 (+47,50 minuti di ritardo), alle successive ore 5.47 (+278 minuti di ritardo), e di Sarno, dalle ore 9.25 (+304 minuti), alle successive ore 11.54 (+453,50 minuti di ritardo). I problemi infrastrutturali, dunque, facevano si che il convoglio subisse forti ritardi, causando, ovviamente, non pochi disagi ai 110 viaggiatori presenti a bordo. Tra questi vi era una scolaresca di 32 ragazzi minorenni, accompagnati da due docenti dell'istituto comprensivo "K. Wojtyla" di Siracusa, che per uno stage di lingua francese dovevano raggiungere, dall'aeroporto di Fiumicino, Nizza e, successivamente, Cannes. A causa dei forti ritardi interessanti la linea ferroviaria, pertanto, rischiavano seriamente di perdere la prenotazione del volo dall'aeroporto capitolino, previsto per le ore 13.00. Tramite l'interessamento del personale Polfer e del Capo Treno per la tratta Salerno —Roma Termini, l'impresa ferroviaria metteva a disposizione della scolaresca e del personale docente, un servizio di pullman sostituitivi che alle ore 11.30, dalla stazione di Sarno li conduceva dapprima a Genova e da lì con altro mezzo, a Cannes. I 76 viaggiatori rimasti a bordo, tra i quali due persone a ridotta mobilità e diversi bambini, proseguivano il viaggio in direzione della Capitale, patendo i naturali disagi dovuti al ritardo accumulato, alla lunga permanenza sul treno ed alla mancanza di generi di conforto. A tal proposito, preme evidenziare che il personale ferroviario viaggiante interessava più volte la propria sala operativa, con la finalità di far predisporre il servizio di assistenza e distribuzione di pasti e bevande ai viaggiatori. Tuttavia, sebbene l'impresa ferroviaria avesse confermato che la richiesta assistenza sarebbe stata fornita presso la stazione di Latina, ove il convoglio giungeva alle ore 14.49, con un ritardo di 499,50 minuti, per ripartire dopo 6 minuti, sia il personale di Polizia che quello ferroviario, una volta presso il capoluogo laziale, non potevano che constatare l'assenza degli addetti alla distribuzione dei generi di necessità. L'assistenza ai viaggiatori aveva invece luogo, presso la stazione di termine corsa del treno, alle successive ore 15.27, con un ritardo complessivo, è bene ricordare, di ben 494 minuti”.

Nella risposta alla richiesta di informazioni inviata dall’A.R.T. con nota n. 2774 del 25 marzo 2019, la ricorrente, tra l’altro, evidenziava che “Trenitalia garantisce il servizio di distribuzione di generi di conforto sia nelle stazioni in cui sono presenti magazzini di Trenitalia (Allegato 2), già riforniti di scorte alimentari, sia nelle stazioni ove il reperimento e la distribuzione di generi di conforto avviene a seguito dell'individuazione di un fornitore in loco. In Allegato 3 sono riportate entrambe le tipologie di stazioni, con indicazioni dei tempi di intervento cui è tenuta la ditta incaricata da Trenitalia. Trenitalia valuta la distribuzione dei generi di conforto presso le suddette stazioni tenendo conto della percorrenza del treno, degli orari di presenziamento degli impianti e dei tempi di eventuali recuperi del ritardo. Nel caso in esame, il personale di accompagnamento del treno ha fornito ai passeggeri tutti i generi disponibili a bordo dell'Intercity Notte n. 1956, secondo quanto previsto dall'offerta commerciale acquistata. In particolare, sono stati complessivamente distribuiti 25 bottiglie di acqua 0,5 lt (tutti i viaggiatori hanno ricevuto bicchieri d'acqua da 125 ml), 69 snack dolci, 5 caffè, 2 thè, e 62 succhi di frutta. Quanto all'assistenza materiale presso le stazioni di Lamezia Terme Centrale, Sarno (le quali non sono fermate commerciali), Latina o di altro luogo a favore dei passeggeri, si chiarisce quanto segue: i) durante la sosta notturna (dalle ore 01.56 alle ore 05.47) del treno presso la stazione di Lamezia Terme non è stata fornita assistenza materiale ai viaggiatori a causa della chiusura dell'esercizio commerciale dove poter reperire generi di conforto;
ii) nella stazione di Salerno (non è fermata commerciale) e Formia non vi è stata la possibilità di fornire assistenza materiale per le difficoltà logistiche riscontrate da Trenitalia in ragione dell'assenza/mancato funzionamento degli ascensori necessari a portare i kit predisposti al binario in cui sostava il treno in questione;
iii) nella stazione di Sarno (non è stazione rientrante nel network delle stazioni in cui Trenitalia ha accordi commerciali per la distribuzioni di genere di conforto) Trenitalia ha fornito assistenza organizzando un servizio di trasporto sostitutivo. Infatti, per una scolaresca composta da circa 35 persone è stato disposto un primo pullman sostitutivo che ha portato il gruppo via strada dalla stazione di Sarno fino a Genova. E' stato, inoltre, fornito un secondo pullman che ha portato la comitiva da Genova fino alla città di Cannes, la loro destinazione finale. Il personale di Customer Service di Genova di Trenitalia ha assistito e gestito il trasbordo da un pullman all'altro distribuendo un totale di 48 kit di generi di conforto;
iv) riguardo alla stazione di Latina - ove il reperimento e la distribuzione dei generi di conforto avviene a seguito dell'individuazione di un fornitore in loco - non è stato possibile effettuare l'assistenza materiale ai viaggiatori poiché l'esercizio commerciale da cui poter reperire generi di conforto era chiuso all'ora in cui il treno è arrivato presso la stazione (ore 14.49);
v) nella stazione di Roma. Termini sono stati distribuiti ai passeggeri 30 kit composti da uno snack dolce, uno snack salato, un succo di frutta brick di 200 ml e una bottiglia d'acqua da 0.50 litri”.

Nella risposta alla richiesta di informazioni inviata dall’A.R.T. con nota n. 2751 del 2 luglio 2019, la ricorrente precisava che nessun viaggiatore era sceso dal treno Intercity Notte n. 1956 tra le stazioni di Lamezia Terme e quella di Latina.

Nella risposta alla richiesta di informazioni inviata dall’A.R.T. con nota n. 11600 del 1° ottobre 2019, la ricorrente precisava ulteriormente che “Il numero di passeggeri presenti a bordo del treno Intercity Notte n. 1956 (ivi compresi quelli della "sezione" del treno Intercity Notte n. 1954, proveniente da Palermo) all'arrivo a Roma Termini sono stati 69, poiché, come chiarito nella nostra precedente nota del 19 aprile 2019, per 35 passeggeri — è stato disposto un primo pullman sostitutivo che ha portato il gruppo via strada dalla stazione di Sarno fino a Genova… Si conferma che tutti i passeggeri hanno ricevuto gratuitamente i generi di conforto disponibili a bordo secondo quanto previsto dall'offerta commerciale acquistata. Non è possibile stabilire gli orari e la frequenza di somministrazione, che avvenuta durante l'arco della mattina…A fronte di un'anomalia di esercizio, circolazione perturbata ed eventi critici che coinvolgono la clientela, (ivi incluso il caso di ritardi in partenza o in arrivo superiore a 60 minuti) Trenitalia adotta delle "Istruzioni", rivolte al proprio personale, per assicurare la programmazione e la gestione ottimale degli interventi di assistenza, definendo nel dettaglio ruoli, responsabilità e modalità operative delle diverse strutture aziendali e del personale coinvolto. Trenitalia valuta attentamente ogni situazione, caso per caso e, in assenza di servizio di ristorazione/bar, carrellino “Welcome drink” a bordo o di presidio di stazione, organizza, ove possibile, la distribuzione di generi di conforto presso la prima stazione utile individuando un fornitore in loco avvalendosi della collaborazione del personale Trenitalia presente in stazione”.

In risposta alla richiesta di ulteriori informazioni da parte di A.R.T., Trenitalia S.p.A., con nota del 25 ottobre 2019, affermava che presso la fermata di Sarno erano scesi 35 passeggeri (precisando che Sarno non è fermata commerciale) e presso la stazione di Roma Termini 69 passeggeri;
mentre nessuno presso le altre stazioni/fermate intermedie. Nella nota si precisa altresì che “I 104 passeggeri del treno 1954/1956 dello scorso 23 febbraio, hanno prenotato le seguenti offerte commerciali: (i) "Cuccetta C4 promiscuo/donna”, che prevede che a ciascun passeggero siano offerti a bordo treno: acqua in bicchiere da 125 ml, succo di frutta da 250 ml, snack dolce (biscotto);
(ii) “Compartimento 3 letti uomo/donna/promiscuo”, “posto letto doppio compartimento intero”, “posto letto singolo” che prevedono che a ciascun passeggero siano offerti a bordo treno: acqua da 0,50 lt., acqua in bicchiere da 125 ml, bevanda calda (caffè o the) o succo di frutta, snack dolce (cornetto o biscotti) o salato (taralli o cracker)”.

Infine, alla domanda di A.R.T. “3) Tenuto conto del numero di passeggeri presenti a bordo del treno all'arrivo alla stazione di Roma Termini (69), quale indicato al punto 1) della citata nota, chiarire le ragioni per le quali, come affermato da codesta Società nella memoria TRNIT-DPLH.NCCSU\P\2019\0021283 del 19 aprile 2019 (prot. ART 3952/2019), sono stati distribuiti ai passeggeri “30 kit”, la ricorrente ha risposto “A causa di un errore è stato comunicato un numero di persone inferiore rispetto a quelle effettivamente presenti a bordo. In ogni caso, si osserva che tutti i passeggeri a bordo hanno ricevuto generi di conforto, secondo quanto previsto dall'offerta commerciale acquistata come chiarito al precedente punto 2”.

In relazione alle osservazioni della ricorrente, nella delibera impugnata si legge “…1. Dalla documentazione agli atti risulta la violazione del menzionato articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in quanto Trenitalia non risulta aver fornito alcuna assistenza materiale gratuita ai passeggeri del treno ICN 1956 in questione, fino alle ore 15:27 del 24 febbraio 2019, orario di arrivo del treno, con 494 minuti di ritardo, nella stazione di Roma Termini.

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