TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2011-06-22, n. 201102257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2011-06-22, n. 201102257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201102257
Data del deposito : 22 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11135/2010 REG.RIC.

N. 02257/2011 REG.PROV.CAU.

N. 11135/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11135 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


Soc Fasted Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P M, con domicilio eletto presso P M in Roma, via dei Due Macelli, 60;


contro

Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio del Giove, n. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- rimozione occupazione di suolo pubblico - ripristino dello stato dei luoghi (D.D. n. 7769 del 23 luglio 2010);

- nonché, con separato atto contenente motivi aggiunti, della determinazione dirigenziale n. 429 del 29.4.2011 con cui è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitata dalla Società Fasted Srl nel locale sito in P.le Tiburtino nn. 17/18 per la durata di tre giorni consecutivi a decorrere dal 20.5.2011;

- della D.D. n. 429 del 29 aprile 2011 di chiusura dell’attività per tre giorni e del provvedimento di diniego della concessione di occupazione di suolo pubblico non conosciuto dalla ricorrente (motivi aggiunti notificati in data 19 maggio 2011);


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 il Primo Ref. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad un sommario esame, che i motivi aggiunti non appaiono fondati in quanto la sospensione, previa comunicazione di avvio del procedimento nel dicembre 2010, è stata disposta in applicazione dell’art. 14 della delibera n. 119 del 2005, essendo stata la ricorrente destinataria di due verbali di accertamento per occupazione abusiva di suolo pubblico nell’arco di 180 gg. (18 giugno e 24 agosto 2010);

- che la citata norma regolamentare non risulta oggetto di impugnazione da parte della ricorrente;

- che l’amministrazione resistente, con riferimento all’atto di diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico richiesta dalla ricorrente, ha dichiarato che il relativo provvedimento è ancora in corso di adozione;

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