TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-09-20, n. 202305160
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2023
N. 05160/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2021, proposto da:
Se.Tec. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M T e Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio Violante in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 6;
contro
- Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Poggiomarino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comitato Appia Antica e Consorzio Glob.Tec, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
a) del diritto del Consorzio Glob.Tec ad ottenere la condanna delle Amministrazioni Comunali di Torre del Greco e Poggiomarino, a titolo di responsabilità precontrattuale, a risarcire tutti i danni arrecati al Consorzio medesimo in ragione del mancato adempimento delle attività funzionali alla erogazione delle quote associative e di cofinanziamento meglio specificate in appresso;
b) del diritto della ricorrente – in ragione della creditoria vantata nei riguardi del Consorzio Glob.Tec e della perdurante inerzia del Consorzio medesimo nell’esercizio dell’azione di responsabilità precontrattuale di cui sub a), per le causali tutte che si andranno ad esporre – a surrogarsi nell’esercizio dell’azione in parola;
c) dell’obbligo delle Amministrazioni Comunali di Torre del Greco e Poggiomarino di risarcire, a titolo di responsabilità precontrattuale, i danni arrecati al Consorzio in parola, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in una somma almeno corrispondente a quelle dovute alla ricorrente dal Consorzio Glob.Tec. in forza del titolo monitorio ottenuto;
d) del diritto della ricorrente a surrogarsi nelle indicate ragioni creditorie vantate dal Consorzio Glob.Tec. nei riguardi delle Amministrazioni Comunali di Torre del Greco e Poggiomarino;
nonché per la condanna delle Amministrazioni Comunali di Torre del Greco e Poggiomarino
al pagamento delle somme in parola in favore del Consorzio e, per esso, della ricorrente medesima nei limiti dei crediti da quest’ultima vantati nei riguardi del Consorzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Comuni di Torre del Greco e di Poggiomarino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente ha proposto le domande di cui in epigrafe, premettendo che le leggi n. 651/1996 e n. 270/1997 previdero un programma di interventi per il Giubileo del 2000, nel cui ambito furono costituiti il “Comitato Itinerario l’Appia antica, Cammino di fede e di cultura” (con lo scopo di curare l’organizzazione propedeutica all’attuazione dell’itinerario nelle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia) e, in funzione strumentale, il Consorzio Glob.Tec, per attuare gli interventi del Programma Multiregionale “Appia Antica”.
Espone che il Consorzio formulò una propria iniziativa per la valorizzazione del patrimonio immobiliare facente capo a Province e Diocesi, finché le Regioni interessate assentirono alla stipula di un Accordo di programma per l’attuazione degli interventi.
Operata questa premessa, rappresenta di essere stata incaricata, quale impresa consorziata, a svolgere i servizi tecnico-procedurali nelle varie fasi, trasmettendo il rendiconto dell’attività svolta nel periodo 2006-2009 alle Amministrazioni Comunali evocate in questo giudizio (calcolando le rispettive quote e spese associative, per un totale rivendicato dal Consorzio di € 77.696,00, oltre interessi moratori dal 30/9/2009).
La ricorrente passa poi in rassegna i rapporti intercorsi tra il Consorzio Glob.Tec e i Comuni di Torre del Greco e Poggiomarino, che hanno usufruito delle sue prestazioni (per la valorizzazione dei siti e l’adeguamento funzionale di immobili di proprietà comunale o religiosa, elaborando gli studi di fattibilità e i progetti preliminari, progetti definitivi ed esecutivi, rendicontando al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione Campania).
Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente ravvisa la responsabilità delle Amministrazioni intimate, che pur avendo beneficiato delle prestazioni del Consorzio non hanno versato le proprie quote di cofinanziamento per il periodo 2006-2009, privandolo delle necessarie risorse e vanificando il suo operato, nonché la possibilità di finanziare il Programma con fondi nazionali e comunitari.
Precisando di aver ottenuto, per l’attività prestata a favore del Consorzio Glob.Tec, un titolo monitorio per un credito totale di € 426.307,00, lamenta “ l’inane escussione del Consorzio debitore e l’inerzia dallo stesso dimostrato nei riguardi degli enti locali convenuti a fronte della ex post palesata mancata assunzione dei relativi impegni di spesa ”, che hanno dettato la sua volontà di agire, in via surrogatoria, esercitando l’azione di responsabilità precontrattuale, spettante allo stesso Consorzio nei confronti dei Comuni di Torre del Greco e di Poggiomarino.
Nelle conclusioni rassegnate la ricorrente ha quindi formulato le richieste riassunte in epigrafe.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere, depositando memorie.
Il Comune di Poggiomarino ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (in quanto le medesime domande sono state già respinte con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1276/2016);analogamente, il Comune di Torre del Greco ha rappresentato che la stessa controversia è pendente innanzi al suddetto Tribunale, eccependo per questo aspetto il difetto di giurisdizione e, a sua volta, la violazione del principio del ne bis in idem .
Unitamente a un’istanza di rinvio depositata il 10/1/2023, la ricorrente ha rappresentato che, con ordinanza del TAR Basilicata del 25/7/2022 n. 573, è stato sollevato conflitto di giurisdizione in identica controversia, ritenendo spettante la cognizione della controversia al Giudice ordinario (che aveva declinato la giurisdizione), in quanto “ differentemente da quanto ritenuto dal Tribunale ordinario di Potenza, non paiono venire in rilievo obbligazioni derivanti dalla stipulazione (mai intervenuta) di un accordo di programma in sede regionale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142 del 1990, […] . Viene quindi a essere carente il presupposto per il radicamento della giurisdizione di questo Tribunale amministrativo, ovverosia un accordo di programma inadempiuto, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 ” (ordinanza cit.).
All’esito dell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, con ordinanza del 15/2/2023 n. 1039 è stato disposto il rinvio della trattazione della causa ad altra udienza, preso atto della cennata ordinanza del TAR Basilicata, “ in attesa della decisione sul Giudice fornito di giurisdizione per la controversia all’esame ”, ordinando nel contempo alla parte ricorrente “ di depositare in giudizio la pronuncia della Cassazione sul conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR Basilicata, ovvero di far conoscere lo stato del relativo procedimento ”.
La parte ricorrente ha rappresentato che il conflitto di giurisdizione sollevato dal TAR Basilicata non è stato ancora definito, chiedendo l’ulteriore rinvio della trattazione della causa.
All’udienza pubblica del 21 giugno 2023 è stato formulato l’avviso sul rilevabile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
Va in primo luogo respinta la richiesta di parte ricorrente di un ulteriore rinvio della causa.
Per quanto si dirà, il ricorso è infatti maturo per essere deciso e non è quindi rinvenibile alcuna ragione per differirne la decisione.
Deve considerarsi che, nel processo amministrativo, nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo per casi eccezionali (art. 73, co. 1- bis , c.p.a.), per la preminente esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo (art. 2, co. 2, c.p.a.), nella specie pendente da oltre due anni, la cui trattazione è stata già rinviata una volta.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Collegio osserva che è indifferente stabilire se si sia in presenza di un Accordo di programma inadempiuto (come rimarcato dal TAR Basilicata), poiché tale circostanza non influisce sulla decisione in ordine al giudice fornito di giurisdizione.
Al fine di radicare la giurisdizione amministrativa in tema di “ formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo ” (art. 133, co. 1, lett. a) n. 2), c.p.a.), è necessario che la controversia sull’esecuzione dell’Accordo verta tra l’Amministrazione pubblica e la parte privata che vi abbia aderito.
Esclusivamente nell’ambito di questo relazione bilaterale può ammettersi la deroga all’ordinario criterio di riparto di giurisdizione nella fase esecutiva del rapporto, riconducendo alla giurisdizione esclusiva la controversia tra le parti contraenti, ovvero aderenti all’Accordo.
Conseguentemente, ove la controversia esuli dall’ambito delineato dall’esistenza di una relazione intersoggettiva tra il privato e la Pubblica Amministrazione (in un rapporto qualificato dall’Accordo), non può affermarsi la giurisdizione amministrativa.
Nel caso di specie, la parte agisce dichiaratamente in via surrogatoria, al fine di far valere in giudizio le ragioni che avrebbe dovuto avanzare il Consorzio Glob.Tec, in cui favore ha reso le proprie prestazioni.
È palesato quindi che essa è estranea al supposto Accordo di programma e conseguentemente, per quanto detto, non è rinvenibile la giurisdizione amministrativa.
Inoltre, non è configurabile nel processo amministrativo l’azione surrogatoria, dal momento che il diritto pubblico poggia sul rapporto tra P.A. e destinatario dell’attività, senza ammettere ipotesi di sostituzione processuale.
Pertanto, posto che l’interesse legittimo non può essere altrimenti vantato che dal suo titolare, anche il diritto soggettivo che sorga dall’attività con rilievo pubblicistico della Pubblica Amministrazione è correlato all’azione che solamente il suo titolare può intraprendere in sede giurisdizionale amministrativa.
In effetti, la pretesa di parte ricorrente si sostanzia nel riconoscimento di un suo diritto patrimoniale (esercitando un’azione in via surrogatoria), in relazione alla quale la giurisdizione non può che spettare al Giudice Ordinario, in base al tradizionale criterio di riparto, senza che per quanto detto possa rinvenirsi alcuna deroga in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.
Per le suesposte ragioni il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta, ai sensi e per gli effetti e nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, del codice del processo amministrativo.
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione per l’intero delle spese di giudizio tra le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti delle altre parti.