TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-11-26, n. 201006664
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N. 06664/2010 REG.SEN.
N. 00407/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2010, proposto da: P V srl, F e L R, rappresentati e difesi dall'avv. R V, con domicilio eletto presso Simone Nocentini in Firenze, via dei Rondinelli, 2;
contro
Comune di Scarlino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N T, con domicilio eletto presso Mauro Mordini in Firenze, via dei Rondinelli, 2;
nei confronti di
Promomar spa, rappresentata e difesa dall’avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Firenze, via Gino Capponi, 26
per l'annullamento
dell’atto comunale n.2797 del 30 giugno 2009 di adeguamento del termine di validità della concessione demaniale marittima n.466 del 13 giugno 2001, di ogni ulteriore atto presupposto, prodromico e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scarlino;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Promomar spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori R. Vaselli, N. Tamburro e G. Calugi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Capitaneria di Porto di Livorno rilasciava alla Promomar spa la concessione demaniale marittima n.466 del 13 giugno 2001 per la costruzione e la successiva gestione di un porto turistico nel Comune di Scarlino, con durata di anni 50, a decorrere dal 29 giugno 1998.
Con atto suppletivo in data 30 giugno 2009, il predetto Comune, nel frattempo divenuto competente in materia, portava la durata della suindicata concessione demaniale marittima da 50 a 90 anni, con la medesima decorrenza, condividendo le ragioni poste alla base della relativa richiesta dalla predetta Società.
I Sigg.ri F e L R e P V srl rispettivamente proprietari ed affittuaria di area nella zona portuale, con svolgimento da parte di quest’ultima Società dell’attività di alaggio, varo e rimessaggio di natanti, impugnavano il predetto atto suppletivo, censurandolo per violazione dell’art.4 del D.P.R. n.509 del 2007, dell’art.256 del D.Lgs. n.163 del 2006, dell’art.45 del Tratt. UE, dell’art.97 Cost., degli artt.24 e 31 della Legge n.340 del 2000, degli artt.3, 9 e 14 della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della omessa, carente ed illogica motivazione.
I ricorrenti in sostanza hanno sostenuto che la mancata realizzazione nella predetta zona portuale delle opere di urbanizzazione, da addebitarsi alla Promomar spa, pregiudica la sistemazione del terreno di loro proprietà e lo svolgimento della cennata attività.
Si costituiva in giudizio la Società controinteressata, deducendo con successiva memoria in rito l’inammissibilità dell’impugnativa, per la tardività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nella presente sede trasposto, nonché per difetto di interesse in relazione alla lesione dedotta, a fronte dell’atto impugnato con cui viene unicamente adeguata la durata dell’originaria concessione demaniale marittima e nel merito l’infondatezza della medesima, chiedendone la reiezione.
Del pari si costituiva in giudizio il Comune di Scarlino per il rigetto del ricorso, riproducendo in sostanza con successiva memoria, le osservazioni in rito e nel merito della Promomar spa.
Con ulteriore memoria i ricorrenti ribadivano i propri assunti.
Nell’udienza del 27 maggio 2010 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.
Invero il Collegio non scorge alcuna relazione tra la posizione dei ricorrenti proprietari ed affittuari di terreno in zona portuale per lo svolgimento dell’attività di alaggio, varo e rimessaggio di natanti e che lamentano in loco la mancata realizzazione di opere di urbanizzazione, con l’atto impugnato, il quale si limita a prolungare la durata della concessione demaniale marittima in argomento, con scadenza non più dunque nel 2048, ma nel 2088;non risulta discendere in sostanza alcun concreto e attuale pregiudizio, per i terreni dei ricorrenti e le attività ivi svolte, dall’atto di adeguamento del termine di validità della predetta concessione, né altresì alcun vantaggio dall’ipotetico annullamento in sede giurisdizionale dell’atto medesimo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, in ragione della pretestuosità dell’impugnativa.