TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400712
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Testo completo
N. 00712/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2003, proposto da:
RO CO e RO LA, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mantero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Gaoni in Ancona, corso Mazzini, 160;
contro
Comune di LI, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ranci, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi, 136;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione datata 3.2.2003 prot. 836 a firma del funzionario dell’area tecnica del Comune di LI, notificata il 5.2.2003;
- di ogni altro atto, antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori Alessandro Mantero e Giovanni Ranci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe con cui il Comune di LI, anche sulla scorta del diniego di nulla osta ai fini paesaggistici opposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino (provvedimento n. 3520 del 15 ottobre 2002 impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso R.G. n. 25/2003), ha intimato la demolizione delle opere edilizie abusive (consistenti in un fabbricato ad uso ricovero attrezzi di dimensioni 6,30 x 2,98 x 3,50) realizzate su area di loro proprietà nel territorio comunale.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 35 e 44 della legge n. 47/1985 e l’eccesso di potere per difetto del presupposto; asserisce, in sostanza, che l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe