TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-04-26, n. 202300665

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-04-26, n. 202300665
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300665
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 00665/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01790/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2021, proposto da
D F, rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Tropea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato T E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Responsabile dell’Area 4 – Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Tropea del 5 giugno 2020, n. 12, prot. n. 8815, nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tropea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Con ordinanza del 13 dicembre 2016, n. 400, il Comune di Tropea ha ingiunto a D F di demolire le opere edilizie eseguite abusivamente nel territorio comunale, alla via Cutuli, sull’area identificata in catasto al foglio 4, particella n. 107.

Successivamente, con atto del 21 agosto 2018, prot. n. 14070, è stata accertata l’inottemperanza all’ordine.

Stante il perdurante inadempimento, con l’ordinanza del 5 giugno 2020, n. 12, oggetto d’impugnativa, il Responsabile dell’Area 4 del Comune di Tropea ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 4.000,00, ai sensi dell’art. 31 comma 4- bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. – D F si è dunque rivolto al Giudice di Pace di Vibo Valentia, onde ottenere l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione.

Questi ha dichiarato, con ordinanza depositata in data 10 aprile 2021, n. 197, la propria “incompetenza funzionale” a conoscere della predetta controversia, che è stata riproposta dinnanzi a questo Tribunale

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