TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-10-02, n. 202402730

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-10-02, n. 202402730
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402730
Data del deposito : 2 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2024

N. 02730/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01216/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da C S, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, F G, F F e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore ;

- Formez P.A. – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PP.AA., in persona del legale rappresentante pro tempore ;

entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di F Antonino, Balsamo Aurelio, Campanile Antonio e Briganti Flavia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

a) quanto al ricorso introduttivo:

- dell'esito della prova scritta del concorso per l’assunzione di n. 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (cat. C) per il potenziamento dei centri per l’impiego della Sicilia (profilo OML), nella parte stati attribuiti al ricorrente n. 23,15 punti in luogo di n. 23,80 punti;

- dell'elenco degli idonei dell’anzidetta prova scritta, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con il suddetto punteggio e non con quello superiore, in tesi spettante;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati;

b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 dell’intimato Assessorato, di approvazione della graduatoria di merito del succitato concorso pubblico;

- degli atti, documenti o verbali relativi alla decisione di attribuire n. 0,5 punti a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito riportato al n. 31 del questionario somministrato al ricorrente;

- degli atti, documenti o verbali relativi alla decisione di attribuire n. 0,5 punti a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito riportato al n. 44 del questionario somministrato al ricorrente, ad esclusione di coloro che non hanno risposto al quesito;

c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti :

- del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022, nella parte in cui la Commissione esaminatrice del concorso sopra meglio specificato ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita in relazione ai quesiti;

- del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso di parte ricorrente;

- di qualsiasi ulteriore degli atti, documenti o verbali relativo alla decisione di attribuire in relazione ai n. 4 quesiti ivi riportati il punteggio di n. 0,5 punti a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita;

d) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

- del diniego parziale all'istanza di accesso presentata dal ricorrente conseguente alla mancata ostensione “ dei documenti necessari per rendere le informazioni rilasciate intellegibili ”;

- del citato verbale n. 28 del 19 ottobre 2022, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto il punteggio di n. 0,50 punti a prescindere dalla risposta fornita;

d) quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti:

- del D.D.G. n. 3248 del 25 luglio 2023, con il quale l’intimata Amministrazione, annullato d'ufficio il precedente D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022, ha provveduto ad approvare la nuova graduatoria del concorso per cui è causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle resistenti Amministrazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di n. 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Siciliana, profilo operatore mercato del lavoro, indetto con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale n. 5040 del 23 dicembre 2021.

Il bando prevedeva una prova selettiva scritta, superata la quale i candidati avrebbero avuto accesso alla fase di valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

Il ricorrente ha superato con punti 23,15 la citata prova scritta, consistente nella somministrazione di un test di 60 domande a risposta multipla, ma con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha contestato il punteggio attribuitogli.

Il mezzo di tutela, notificato l’11 luglio 2022 e depositato il 19 luglio successivo, è affidato ad un’unica censura con la quale si denunzia che l’avversata valutazione sarebbe inficiata da un errore di correzione commesso dalla Commissione in relazione al quesito n. 31 del questionario somministratogli (" Ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela: ANPAL;
INAIL;
INPS
"). In particolare, mentre la Commissione ha ritenuto corretta la risposta " INPS " il ricorrente ha argomentato sulla correttezza della risposta " INAIL ". In sostanza il ricorrente lamenta che in relazione al citato quesito non gli sarebbe stato attribuito il punteggio di 0,50 che, in tesi, gli spetterebbe e che, contestualmente, il suo punteggio sarebbe stato illegittimamente decurtato di punti 0,15.



2. Si è costituita l'Amministrazione regionale, con atto di mera forma.

Successivamente, con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 19 gennaio 2023 e depositato il giorno successivo il ricorrente ha chiesto l’annullamento del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022, di approvazione della graduatoria del concorso in questione.

Premesso che nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha modificato le valutazioni impugnate con il ricorso principale con l’intento di sanare il vizio contestato e sebbene la graduatoria approvata gli riconosca il punteggio corretto di 23,80 punti la stessa sarebbe inficiata da nuovi profili di illegittimità in quanto:

- con riguardo alla vista domanda n. 31 (che il ricorrente sostiene essere stata correttamente formulata e con un'unica risposta certa) l'intimata Amministrazione ha deciso di attribuire il punteggio di 0,5 a tutti i candidati e non soltanto a quelli che avevano segnato la risposta corretta;

- con riguardo alla differente domanda n. 44 (in tesi, invece, mal formulata perché basata su una disposizione di legge non più in vigore) ci si duole della circostanza che l’Amministrazione ha attribuito 0,5 punti a tutti i candidati che hanno fornito una risposta, ma non a coloro che si erano astenuti dal rispondere;

- infine si denunzia che la Commissione avrebbe applicato una clausola del bando di concorso in modo illegittimo, assegnando ai laureati in possesso di laurea triennale e magistrale un punteggio più alto di quello attribuito ai laureati con laurea magistrale a ciclo unico.

Segnatamente parte ricorrente:

- con riguardo al quesito n. 31 ha lamentato la violazione di legge (art. 6, L. n. 241/1990), la violazione della lex specialis e l'eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l'Assessorato intimato avrebbe dovuto limitarsi ad attribuire il punteggio di 0,50 punti ai soli candidati che hanno indicato la risposta corretta (INAIL), mentre - come si è visto – si è ritenuto di attribuire punti 0,50 a tutti i candidati;

- con riguardo al quesito n. 44, ci si duole della violazione della lex specialis e dell'eccesso di potere, declinato sotto diversi profili, evidenziando che il quesito in parola (" Ai sensi dell'art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 5, gli uffici competenti possono determinare procedure di avviamento al lavoro dei disabili attraverso: chiamata con avviso pubblico;
chiamata nominativa;
estrazione da graduatorie elettorali
") farebbe riferimento a una disposizione abrogata dal 2015, andrebbe pertanto qualificato come quesito mal formulato, con la conseguenza che l'attribuzione di un punteggio positivo a tutti i candidati che hanno barrato una qualsiasi domanda sarebbe appare illogica e arbitraria;

- con riguardo all'attribuzione dei punteggi ai laureati in possesso di laurea triennale e magistrale, si denunzia, infine, il contrasto tra le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 e l’interpretazione dell’art. 7 del bando fornita dall’Amministrazione, nella parte in cui l'anzidetta disposizione avrebbe legittimato l’attribuzione ai concorrenti che abbiano conseguito la laurea triennale e la laurea specialistica di un punteggio di 2,5 punti complessivi, superiore a quello assegnato a coloro che - come il ricorrente - hanno conseguito una laurea magistrale a ciclo unico (1,5 punti).

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