TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-22, n. 202308668

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-22, n. 202308668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308668
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 08668/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06632/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6632 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N M, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tritone, 53;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

L M, A M, A F M L, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del D.D.G. 27/03/2019 n. 395 del MIUR, che ha approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla prova orale del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” indetto con D.D.G. 23/11/2017, nel cui elenco allegato la ricorrente non risulta inserita e conseguentemente non è stata ammessa a sostenere la successiva prova orale; del giudizio negativo sulla prova scritta e del conseguente provvedimento di esclusione dalla prova orale; dei verbali della Commissione giudicatrice e delle sue sottocommissioni, della scheda di valutazione e di tutti i giudizi espressi, nonché di tutti gli atti e gli allegati della procedura concorsuale e della prova scritta, ivi comprese tutte le operazioni informatiche ed i file digitali delle prove; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: i provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice adottati con D.D. 19/07/2018 n. 1105, con D.D. 27/07/2018 n. 1165, con D.D. 31/12/2018 n. 2080, con D.D. 11/01/2019 n. 12, con D.D. 04/02/2019 n. 89 e tutti gli atti di revoca, modifica e integrazione della composizione della Commissione esaminatrice e delle sue Sottocomissioni; il verbale n. 3 del 25/01/2019 della Commissione esaminatrice, la griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, la scheda di valutazione della prova scritta; degli atti con cui il Comitato Tecnico scientifico ha approvato i quesiti a risposta aperta della prova scritta e i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta; del provvedimento prot. n. 11180 del 22/03/2019 del Capo Dipartimento e degli atti con cui sono state disposte le modalità di svolgimento delle operazioni di scioglimento dell'anonimato; del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26/03/2019 e/o di ogni altro verbale attinente alle predette operazioni; del provvedimento prot. n. 0017907 del 17/10/2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna; degli atti e/o provvedimenti con cui sono stati approvati i calendari della prova orale del corso-concorso pubblicati sul sito internet del concorso, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla prova;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Messina Nunziata il 26/11/2019:

1) del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 del MIUR di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 2) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 3) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 del MIUR di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici; 4) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 contenente la graduatoria rettificata; 5) dell’avviso n. 37352 del 01/08/2019 del Capo Dipartimento del MIUR di assegnazione ai ruoli regionali; 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 09/08/2019; 7) dell'Avviso n. 38777 del 28/08/2019 di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio; 8) dell'Avviso del 30/08/2019 di ulteriore assegnazione di 61 vincitori ai ruoli regionali a seguito di rinunce all’assunzione; 9) della Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 28/08/2019; 10) degli atti e delle operazioni di scelta, selezione e assegnazione delle sedi ai vincitori; 11) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata; 12) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale adottato dall'Amministrazione, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 maggio 2023 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha impugnato le determinazioni dell’Amministrazione da cui è dipeso il suo mancato superamento della prova scritta sostenuta nell’ambito del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto dal Ministero resistente con il d.d.g. del 23 novembre 2017, n.1259.

Il ricorso è affidato a otto censure, con cui è stata constata la legittimità dell’operato della p.a. per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con successivi motivi aggiunti l’impugnativa originaria è stata estesa anche alla graduatoria finale del concorso e alle successive rettifiche alla stessa apportate dall’Amministrazione.

2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.

3. All’udienza smaltimento del 12 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso principale è infondato e va respinto, con discendente improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Con il primo mezzo di impugnazione viene dedotta la “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.P.R. 09/05/1994 n. 487 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.D.G. 23/11/2017 n. 1259 del MIUR - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Sviamento di potere ”, attese talune gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dall’Amministrazione e messo a disposizione dei concorrenti per l’espletamento della prova scritta.

La censura è stata più volte esaminata dal Collegio in altre controversie relative alla stessa procedura concorsuale, con conclusioni di segno negativo valevoli anche per il caso di specie.

Le contestazioni “ possono essere raggruppate nell’ambito di due tipologie: le “disfunzioni” attribuibili ad una specifica e voluta impostazione del programma informatico (ossia il software) e quelle derivanti dal cattivo funzionamento della strumentazione informatica (hardware) messa a disposizione dei candidati. Semplificando, possono essere ricondotte nell’ambito della prima tipologia le seguenti “disfunzioni”: a) funzioni “taglia”, “copia” e “incolla” disabilitate; b) lay-out grafico fuorviante; c) schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR; h) correttore automatico disabilitato; i) assenza report finale; l) salvataggio non automatico; m) pagine “vuote”. Mentre sono riconducibili alla seconda tipologia le seguenti: d) barra spaziatrice difettosa; e) tasti danneggiati; f) tasto “shift” incantato; g) dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni. 5.1. Con riferimento alla prima tipologia il Collegio rileva come la gran parte di tali questioni, seppure riferite da parte ricorrente come “disfunzioni” che avrebbero determinato un aggravamento della prova ed un inutile dispendio di tempo, si configurano in realtà come delle modalità di funzionamento dell’applicativo utilizzato dal Ministero e rese note a tutti i candidati prima dello svolgimento della prova mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del ministero delle relative istruzioni. Come accertato in giurisprudenza, qui richiamabile in virtù del principio iura novit curia, siffatte istruzioni prevedevano espressamente l’onere dell’utilizzo del tasto conferma e procedi per salvare le risposte date e dunque per evitare la generazione di pagine “vuote”; in particolare poi era specificato anche che “…Per l’ultima domanda, cliccando sul pulsante “Conferma e Procedi”, si procederà alla conferma della risposta ed alla visualizzazione della pagina di riepilogo. Si deve cliccare su “Conferma e Procedi” per tutte le risposte, sia aperte che chiuse, compresa l’ultima. Sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto “torna alla domanda precedente”. Se si cambia la risposta (sia aperta che chiusa) occorre confermare la modifica tramite il bottone “Conferma e Procedi”.”. Parimenti è a dirsi per la disattivazione delle funzioni “copia”, “taglia” e “incolla” e di quella del correttore automatico, che l’Amministrazione ha nell’impostazione del programma ritenuto di espungere. Si tratta di scelte rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione e che appaiono peraltro non solo razionali e logiche (anche per le prove scritte svolte senza il supporto informatico non vi è di certo la possibilità di utilizzare tali funzioni), ma altresì poste a garanzia degli stessi candidati poiché il richiedere, ogni volta che si inseriscono risposte o modifiche di queste, la conferma della volontà di voler salvare il testo così inserito consente ai candidati di avere piena consapevolezza delle conseguenze di operazioni (come il semplice pigiare di un tasto) che per la loro facilità ed immediatezza potrebbero essere compiuti anche in

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