TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-12-22, n. 202217268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-12-22, n. 202217268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217268
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 17268/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10323/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10323 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Roberta Abbondanza, Alcini Nada, Angeletti Federica, Antoniani Tiziana, Antonucci Daniela, Battipane Manuela, Bellante Patrizia, Bufalari Ida, Caputo Miriam, Cardone Manola, Carminelli Francesca, Carnevale Simona, Catena Gianna, Centonza Antonietta, Cerritelli Angelica, Chiavarini Francesca, Chiera Simona, Chiola Alessandra, Ciabattoni Alessandra, Ciampana Anita, Ciavarretta Carmelina, Cocciasecca Manuela, Conte Gaetanina, Cordone Ana Maria, Cornice Franca, Corradi Adele, Costantini Eleonora, Crocenzi Sara, Da Fermo Romina, D'Agostino Lucia, D'Ambrosio Debora, Damiani Silvana, D'Angelo Loredana, D'Angelosante Arianna, D'Ascanio Assunta, De Ascanio Grazia, De Filippo Maria, De Luca Tiziana, De Lucia Margherita, De Marcellis Roberta, De Vitis Angela Rosaria, D'Egidio Annarita, Del Paggio Maria,, Del Toro Carolina, Dell'Elce Francesca, Delli Rocioli Sabrina, Di Antonio Paola, Di Bartolomeo Fabiola, Di Berardino Pasqualina, Di Berardino Romina M.L., Di Camillo Vera, Di Carlo Giuliana, Di Clemente Michela, Di Domenico Samantha, Di Felice Angela, Di Filippo Monia, Di Florio Emanuela, Di Francesco Fiorella, Di Giammarino Annalisa, Di Gianluca Alessandra, Di Giorgio Stefania, Di Girolamo Ilaria, Di Gregorio Stefania, Di Marcello Linda, Di Marco Ilaria, Di Marco Sabina, Di Martino Morena, Di Michele Giuliana, Di Michele Lorena, Di Naccio Simona, Di Nicola Caterina, Di Nino Silvia, Di Paolo Donatina, Di Pietro Nadia, Di Remigio Paola, Di Serafino Valeria, Di Silvestre Patrizia, Di Tonno Marianna, Di Tonno Rossella, Di Vincenzo Annarita, Di Virgilio Paola Barbara, Di Virgilio Sabrina, D'Ilio Clara, Dimauro Simona, Emerico Gianluca, Fabri Erica, Faiazza Gabriella, Faieta Anna Maria, Faieta Federica, Fala’ Gloria, Farina Francesca, Fasolino Amalia Sandra, Febbo Linda, Finocchio Valentina, Fiorita Valeria, Fioriti Monica, Foglia Stefania, Forcini Luciana, Fragassi Elvira, Fraticelli Roberta, Fuschi Barbara, Gaudio Caterina, Gegnacorsi Francesca, Giacometti Edda, Giannone Lina, Ginestra Sabrina, Giovarruscio Mara, Gramenzi Derna Gabriella, Grilli Alessandro, Iezzi Romina, Ioannacci Donatella, Labricciosa Sarah, Lanci Paola, Leone Carla, Liberati Monia, Longo Annalaura, Lucci Maria Clelia, Luciani Stefania, Luciani Tiziana, Lucidi Roberta, Luzio Cinzia, Malvone Concetta, Mammarella Francesca, Manari Maria Giovanna, Marchegiani Edvige, Marsilii Brenda, Marsilii Perla Selvaggia, Martino Alessia, Matera Catianna, Mazzocchetti Morena, Mazzocchetti Roberta, Medori Mina, Melino Loredana, Membrino Sabrina, Menei Antonella, Merlini Ernestina, Miroballo Francesca, Modesti Antonio, Montanari Paola, Montebello Francesco, Montebello Giampiero, Moretti Anna, Neri Valeria, Nori Katia, Olga Emanuela, Pace Simona, Palandrani Antonella, Palladini Rizziero, Palusci Miriam, Pandolfi Vincenza, Paoloni Eleonora, Pasquino Aurora, Patane' Rosa, Perazzetti Fabio, Perinetti Giuseppina, Petrella Erika, Pizzorno Anna Maria, Puca  Emanuela, Quinto Domenica Maria, Rana Sabina, Rastelli Simona, Renzetti Simona, Ricciotti Pamela, Romani Lorena, Ronchitelli Francesca, Rongai Marilena, Rossi Federica, Ruffini Pamela, Santilli Angela, Scannella Laura, Scarsella Daria, Sciamanna Fabiana, Sciamanna Ilaria, Sciocchetti Sabrina, Sclocchini Patrizia, Scoscina Patrizia Nadia, Scudieri Laura Nadia, Scurti Morena, Serafini Vincenza, Sersante Carla Tonia, Sersante Ersilia Marcella, Settembrini Stefania, Siani Maria, Siani Maria Rosaria, Silvidii Laura Luana, Simonella Alessandra, Sorgini Rosaria, Speranza Fiorella, Speranza Marisa, Stroveglia Alessandra, Teodori Patrizia, Terzini Michela, Tiberi Domenica, Timoti Paola, Tiratufolo Chiacchiaretta Luigi, Tontodimamma Marina, Tontodonati Rita, Toscani Adalgisa, Toscani Annarita, Tosi Enedina, Trentini Denise, Tribuzio Vittoria, Triozzi Moira, Uselli Emanuela, Valentini Rita, Vallitto Annamaria, Valloscura Sandra, Ventresca Loredana, Verzilli Concetta, Vignola Sabrina, Volpi Rosella, rappresentati e difesi dagli avvocati Cesidio Buccilli, Marcello Angelo Di Iorio, Francesca Scarpantonio, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Sabrina Barbetta, Stefania Caprioli, non costituiti in giudizio;

d.m. 495 del 22.06.2016 con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 nella parte in cui non consente ai ricorrenti tutti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del d.m. 495 del 22.06.2016 con il quale è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 nella parte in cui non consente ai ricorrenti tutti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento;

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il Tribunale si è a più riprese occupato di contenziosi analoghi a quelli in oggetto, rispetto al quale il Collegio non individua elementi utili per giustificare un mutamento, alla luce degli insegnamenti provenienti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ed in particolare delle sentenze 27 febbraio 2019, n. 5 e 20 dicembre 2017, n. 11.

In estrema sintesi, ma sufficiente a poter chiarire le ragioni in base alle quali l’odierno ricorso non può trovare accoglimento, possono essere richiamati, come individuati dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, 15 giugno 2020, n. 3802, i seguenti passaggi delle suindicate sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato:

“- il D.M. n. 235 del 2014 disciplina - come emerge chiaramente dal tenore letterale di ciascuno degli articoli di cui si compone - i criteri di massima per la permanenza, l’aggiornamento e la conferma dell’inclusione di coloro che sono già iscritti nella graduatoria. Il decreto si rivolge, pertanto, a soggetti determinati o, comunque, facilmente determinabili e i destinatari del D.M. sono esclusivamente i docenti già inseriti nelle graduatorie, i quali, evidentemente, sono gli unici soggetti che possono ottenere l’aggiornamento della posizione o la conferma della stessa. Ne consegue che i destinatari del D.M. sono determinati sin dal momento della sua adozione e rappresentano una categoria chiusa, attesi che i criteri di aggiornamento hanno, peraltro, efficacia limitata nel tempo perché valgono solo per il triennio 2014- 2017;

- sotto altro profilo il D.M. n. 235 del 2014 presenta caratteristiche che sono incompatibili con una eventuale sua riconducibilità nell’alveo dei provvedimenti a natura normativa, perché mancano gli elementi essenziali della norma giuridica, ovvero: l’astrattezza (intesa come capacità della norma di applicarsi infinite volte a tutti i casi concreti rientranti nella fattispecie descritta in astratto), la generalità (intesa come indeterminabilità, sia ex ante che ex post, dei destinatari della norma) e l’ innovatività (ovvero la capacità di modificare stabilmente l’ordinamento giuridico). Il suddetto D.M., infatti, ha ad oggetto una vicenda amministrativa specifica e temporalmente circoscritta (l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017), ha destinatari determinati e non innova l’ordinamento giuridico, limitandosi a fissare criteri di massima per l’aggiornamento della graduatorie la cui applicazione è limitata nel tempo, oltre alla significativa circostanza che il suo procedimento di approvazione non è quello dei regolamenti ministeriali di cui all’ art. 17 , comma 4, L. 23 agosto 1988, n. 400 ;

- il ridetto D.M. non è neppure iscrivibile nell’ambito della categoria degli atti amministrativi a contenuto generale che, sebbene privi (a differenza dell’atto normativo) dell’astrattezza, si caratterizzano per la generalità dei destinatari, intesa come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post, poiché il D.M. n. 235 del 2014, come si è già precisato, si rivolge a destinatari già noti al momento dell’adozione, ovvero tutti coloro e solo coloro che sono già inseriti nelle gae.;

- l’accoglimento della domanda di annullamento del D.M. n. 235 del 2014 intervenuto ad opera della sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015 non ha prodotto effetti erga omnes, perché è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell’annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso (e così è accaduto per le ulteriori sei sentenze che hanno accolto i relativi ricorsi, circoscrivendo però solo a quegli appellanti gli effetti favorevoli delle decisioni giudiziali), oltre alla applicabilità ai relativi giudicati dei principi generali del processo in tema di limiti soggettivi del giudicato amministrativo;

- quanto al contenuto, il D.M. n. 235 del 2014 non contiene alcuna disposizione lesiva o escludente nei confronti dei diplomati magistrati non inseriti nelle gae dal momento che, trattandosi di un decreto che detta criteri e procedure per aggiornare le graduatorie, il D.M. non si rivolge a coloro che, per qualsiasi motivo, non sono stati inseriti in dette graduatorie. Da ciò consegue che coloro che erano in possesso del diploma magistrale avrebbero dovuto far valere tale titolo partecipando ad almeno una delle varie procedure bandite dal Ministero per l’inserimento nelle graduatorie (permanenti prima e ad esaurimento poi) ed eventualmente, a fronte del mancato accoglimento della domanda presentata, avrebbero poi dovuto far valere le loro ragioni impugnando tempestivamente il provvedimento con cui si negava detto inserimento. Ciò non è accaduto per la semplice ragione che i ricorrenti non hanno mai partecipato alle procedure bandite per l’inserimento nelle graduatorie, nella convinzione (dagli stessi ammessa) di non aver titolo all’ inserimento in base al solo diploma magistrale;

- sicché il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 (in tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la L. 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 1997 , consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l’ iscrizione nelle graduatorie);

- non ha rilievo in senso contrario, rispetto a quanto si è appena precisato, la previsione di cui all’ art. 1 D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e poi successivamente modificata secondo la quale è sufficiente per accedere alla graduatoria il titolo abilitante comunque posseduto, in quanto detta disposizione non fa alcun riferimento al valore abilitante del solo diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Né, successivamente, l’ art.

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