TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-05-02, n. 201301293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-05-02, n. 201301293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201301293
Data del deposito : 2 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03501/1996 REG.RIC.

N. 01293/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03501/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3501 del 1996, proposto da:
A P s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. M A, G V e S G, con domicilio eletto presso il primo in Catania, via Crociferi, 60;

contro

Comune di Milazzo (Me), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. G D B, con domicilio eletto presso Antonella Cannarozzo in Catania, piazza G. Verga, 16;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Milazzo n. 289 del 25 giugno 1996 nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo (Me);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il cons. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Considerato che la società ENI s.p.a. Divisione Refining &
Marketing ha depositato, in data 1 marzo 2013, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 42 del 14 febbraio 2011;

Considerato che detta società ha depositato, in data 6 marzo 2013, un’istanza diretta a ottenere una pronuncia che dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a causa dell’adozione del predetto provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della raffineria di Milazzo S.c.p.a.;

Ritenuto di dover pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse processuale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm.;;

Ritenuto di dover disporre l’integrale compensazione delle spese processuali, come richiesto da parte ricorrente;

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