TAR Palermo, sez. I, decreto cautelare 2013-01-16, n. 201300017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, decreto cautelare 2013-01-16, n. 201300017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201300017
Data del deposito : 16 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00068/2013 REG.RIC.

N. 00017/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00068/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2013, proposto da:
Arcidiocesi di Agrigento Ufficio Beni Culturalie Ecclesiastici ed Edilizia di Culto, rappresentato e difeso dall'avv. I V, con domicilio eletto presso Lucia Scala in Palermo, p.zza Sant'Oliva N. 28;

contro

Comune di Cattolica Eraclea in Persona del Sindaco P.T., Soprintendenza Bb.Cc. di Agrigento;

nei confronti di

Parrocchia Spirito Santo di Cattolica Eraclea;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza sindacale di demolizione del Campanile delle Chiesa Madre di Cattolica Eraclea, prot. 41 del 7.11.2012, notificata a mezzo del servizio postale ed assunta al protocollo nr. 306/E dell'Arcidiocesi di Agrigento, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto, in data 8.11.2012, con la quale si ordina alla "Curia Arcivescovile, con sede in Agrigento nella Via Duomo nr. 96, e per essa al Direttore dell'Ufficio BB.CC, Don Giuseppe Pontillo, di provvedere, entro 45 giorni dalla notifica della presente (entro il 23.12.2012), a Sua cura e spese, alla demolizione del campanile della Chiesa Madre Spirito Santo di Cattolica Eraclea", individuata al foglio di mappa II particella contraddistinta con la lettera "A", sita all'interno della zona del Piano particolareggiato di Recupero del centro storico e sottoposta al vincolo di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la comunicazione prot. n. 8921/VI del 28 novembre 2012 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;

Considerato che dal verbale di riunione del 30 ottobre 2012 non emerge in modo assolutamente chiaro l’imprescindibile necessità dell’intervento disposto con il provvedimento impugnato in questa sede;

Ritenuta altresì l’irreparabilità assoluta del danno nell’ipotesi della demolizione del campanile non autorizzata dall’autorità preposta alla tutela monumentale ed artistica;


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