TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-05-20, n. 200900767
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Testo completo
N. 00767/2009 REG.SEN.
N. 00790/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 790 del 1995, proposto da:
Immobiliare Crocevia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. R P e R R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M Mi, in Bologna, via San Vitale n. 40/3-A;
contro
-Comune di Ravenna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. E B, G D e P G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C L, in Bologna, p.zza Aldrovandi n. 3;
-Commissione Edilizia Integrata c/o Comune di Ravenna, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'atto in data 3/3/1995, con il quale il Sindaco del comune di Ravenna ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata dalla società ricorrente e, quale eventuale atto presupposto, del parere negativo della Commissione Edilizia Integrata comunale espresso in data 27/4/1994.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Ravenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 16/04/2009, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente è proprietaria, in località Porto Fuori (RA), di un manufatto, con struttura in muratura, adibito a capanno di pesca, posto nell’area golenale sinistra dei Fiumi Uniti e contraddistinto quale postazione n. 7.
Sostiene la società che ultimazione dell’opera risalirebbe al periodo anteriore al 1/9/1967, quando sull’area non vigeva alcuno strumento urbanistico.
In data 29/3/1986, la precedente proprietaria del capanno ha presentato istanza di condono edilizio. Solo a distanza di circa nove anni l’amministrazione comunale, con il provvedimento sindacale impugnato e con il precedente parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Integrata comunale, ha respinto la suddetta istanza.
La ricorrente ritiene tali atti illegittimi per i seguenti motivi in diritto:
Eccesso di potere per falso presupposto in fatto; sviamento;
La costruzione del manufatto di cui è causa risale ad un periodo antecedente la data di entrata in vigore della L. n. 765 del 1967; ad un periodo, quindi, in cui per l’edificazione sull’area “de qua” non era previsto il preventivo rilascio della licenza edilizia, dato che solo dopo tale data l’obbligo del titolo edilizio è stata estesa a tutto il territorio nazionale.
Pertanto, in base alla normativa all’epoca vigente, il titolo abilitante alla costruzione di opere edilizie su area demaniale era costituito unicamente dalle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dalle competenti autorità.
In tale ottica, ed ai fini di una maggiore sicurezza circa la condizione giuridica dell’immobile,con