TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-11-26, n. 202001517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-11-26, n. 202001517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001517
Data del deposito : 26 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2020

N. 01517/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00522/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 522 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Bari, via Melo n. 97;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità giudiziaria, ora di amministrazione, di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, dalla data di maturazione dei rispettivi crediti;

con conseguente condanna

delle Amministrazioni intimate al pagamento della suddetta, oltre interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri della Difesa, dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti, appartenenti alcuni all’Arma dei Carabinieri, altri alla Polizia di Stato ed altri ancora alla Guardia di Finanza, sono in servizio presso le sezioni di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia in qualità di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.



1.1. Gli stessi dichiarano di aver svolto la propria attività, sin dall’epoca delle loro specifiche assegnazioni, quali affiancati alle singole segreterie dei sostituti Procuratori, allo scopo di coadiuvare il Magistrato ed il personale di segreteria nello svolgimento delle proprie attività quotidiane.

Più propriamente fanno riferimento alle seguenti attività: controllo delle scadenze dei fascicoli, solleciti ai vari organi di p.g., compilazione dei capi di imputazione in relazione ai decreti penali di condanna, avvisi ex art. 415 bis c.p.p., richieste di rinvio a giudizio e decreti di citazione a giudizio, predisposizione dei decreti di archiviazione e delle liste testimoniali e più in generale attività di aiuto al personale di segreteria.

In ricorso si richiamano alcuni documenti dai quali si evincerebbe l’effettivo svolgimento di attività di natura amministrativa di supporto agli uffici delle segreterie, presso la Procura di Foggia, da parte degli odierni istanti (atti prodotti in giudizio).

Tutti i ricorrenti dichiarano altresì di essere applicati sin dal 1998 al servizio del cosiddetto “turno esterno”, da anni istituito all’interno della Procura presso il Tribunale, consistente in un servizio di ricezione atti urgenti svolto quotidianamente 365 giorni l’anno con le varie aliquote delle sezioni di p.g., secondo turnazioni di 7 giorni, nelle giornate dal lunedì al venerdì con orario 08-17.00, il sabato con orario 08-14.00 e la domenica e festivi con orario 08-12.00.

Essi assumono in definitiva di non aver svolto né di svolgere al momento della proposizione del ricorso le mansioni proprie, né le funzioni peculiari istituzionalmente assegnate alle sezioni di Polizia Giudiziaria, volte a soddisfare esigenze investigative, consistenti nell’attività di indagine specifica, ma di essere stati incaricati ed impiegati in attività burocratiche, per mansioni ordinariamente svolte dal personale amministrativo in organico.

Viene poi specificata la posizione di ciascuno dei ricorrenti.



1.2. Quindi tutti chiedono la corresponsione nei loro riguardi dell’indennità prevista dalla legge n. 221 del 1988, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 1988, quella di cui all’art. 3 della legge n. 27 del 1981, istituita per i soli magistrati ordinari, al personale dirigente e alle qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie e al personale delle qualifiche funzionali dei ruoli di detti uffici.

Rimarcano che detta indennità è stata ritenuta diretta in modo speciale a indennizzare il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie dei compiti intensi e delicati e dei servizi prestati per l’esatto e ordinato funzionamento degli uffici giudiziari, condizione indispensabile per la corretta ed ordinata amministrazione della giustizia.

Quindi richiamano la giurisprudenza secondo cui essa compete al personale indipendentemente dall’appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, purché lo stesso garantisca in concreto i compiti assegnati a detti uffici (Cons.St., IV, n. 6162 del 20.11.2000;
n. 3284 del 14.06.2002), e quindi anche al personale quivi comandato, distaccato o comunque fuori ruolo, purché effettivamente addetto ai servizi amministrativi (Cons.St. n. 40 del 12.01.2005 e n. 3404 del 21.06.2007).

La validità del suindicato criterio interpretativo non sarebbe venuta meno neppure dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa contenuta nell’art. 3, comma 60, della legge n. 537 del 1993, secondo cui la disposizioni di cui alla legge n. 221 del 1988 si interpreta nel senso che si applica al personale in essa espressamente previsto purché in servizio presso le Amministrazioni contemplate dalla norma stessa.

Si richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, la quale ha sostenuto che “tale norma, in effetti si limita soltanto a sancire l’inapplicabilità in via analogica del beneficio in esame a personale diverso da quello espressamente contemplato, valorizzando pertanto, proprio il rapporto funzionale in luogo dello stato di dipendenza organica del dipendente ed ammettendo quindi, che l’unico requisito necessario per la spettanza dell’indennità in parola è esclusivamente lo svolgimento della prestazione lavorativa presso gli uffici delle varie magistrature” (in particolare, Cons. Stato, IV, n. 3532 del 2008).

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