TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-11-08, n. 202107052
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Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 07052/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05527/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5527 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato G D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Napoli, Centro Direzionale Is. E/2 Scala A;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 112 del 12/09/2016, adottata dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, Servizio Urbanistica e Edilizia e notificata al ricorrente il 16/09/16, recante l'ordine di demolizione e rimozione di presunte opere abusive;
- della relazione tecnica prot. 32291 del 29/08/16 con la quale venivano rilevate le presunte illegittimità contestate;
B) quanto ai motivi aggiunti del 12.03.2021:
- dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. - Sanzione amministrativa n. 28/2020 adottata in data 18/12/2020 dal responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia del Comune di San Giuseppe Vesuviano e notificata al ricorrente in data 07/01/21, fissata nella misura massima di € 20.000,00;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ancorché incognito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 ottobre 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, del c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a) n. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 113/2021) - la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente impugna, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza, n. 112 del 12/09/2016, di demolizione delle opere abusive riscontrate nell’edificio in proprietà consistenti nell’apertura di un vano porta al piano seminterrato, e, con motivi aggiunti, la successiva ingiunzione, n. 28 del 18/12/2020, di pagamento della sanzione amministrativa conseguentemente irrogata per l’accertata inottemperanza al predetto ordine ripristinatorio, entrambe adottate dal Servizio Urbanistica e Edilizia del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione artt. 1, 3, 6, 9, 10, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 6/6/2001, degli artt. 4, 24, 31, 32, 33, 35, 43 e 44 della l. n. 47 del 28/02/1985 in relazione all'art. 3 della l. n. 241/90, degli artt. 1, 2 , 3, 7, 8, 9, 10 e 19 della medesima l. n. 241/1990, dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 26/08/1993, degli artt. 38, 42 e 56 del RUEC del Comune di San Giuseppe Vesuviano, dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1, 2, 3 e 4 nonché nn. 1 e 4 dell'allegato 1 di cui all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 139 del 09/07/10, degli artt. 7, comma 6, 9, comma 1, lett. a), e 13, commi 1 e 6, del Piano Paesistico Vesuvio nonché dell’art. 1 della l. 689/1981;
b) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, inesistenza ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, erroneità dell'istruttoria, difetto dei presupposti, di motivazione e di istruttoria, insufficiente, illogica ed arbitraria motivazione, travisamento, sproporzione, illogicità, irrazionalità e contraddittorietà manifeste, irragionevolezza e perplessità dell’agire amministrativo, genericità assoluta e sviamento;
c) illegittimità derivata.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica di smaltimento del 26.10.2021, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso, come integrato con i motivi aggiunti, è infondato.
V.1. Occorre premettere che:
a) quanto all’ordinanza di demolizione, l’ingiunzione al ripristino dell’originario stato dei luoghi è stata effettuata: “LETTA la relazione tecnica Prot. 32291 del 29/08/2016, dalla quale si evince che senza alcun permesso di costruire o altro titolo autorizzativo, parte ricorrente ha effettuato interventi edili in via Muscettoli n° 9 -11, consistenti nell'apertura di un vano-porta al piano seminterrato di un fabbricato oggetto di istanza di condono edilizio L.47/85, mediante demolizione parziale della parete sul lato sud e relativa installazione di una porta in ferro avente una larghezza di m. 1,20 circa ed un'altezza di m. 2,50; VISTO che le opere sono situate in area vincolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/04 (ex 1497/39) e L.R. 21 del 10/12/2003 (Zona Rossa) con successive modificazioni ed integrazioni;
b) quanto alla sanzione pecuniaria, la stessa è stata irrogata:
“VISTO il rapporto della Polizia Municipale redatto in data 05/04/2018 con prot. 105/PMG dal quale risulta che non è stato provveduto alla demolizione della predetta opera; TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 2.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati su aree e su edifici di cui al comma 2 dell'Art. 27 (ivi comprese le aree soggette a vincolo imposto da D.Lgs. 42/2004), è sempre irrogata nella misura massima"; VERIFICATO che l'opera abusiva in questione ricade in area soggetta al vincolo paesaggistico —D.Lgs. 42/2004 (ex Legge 1497/39 e L.R. 21 del 10/12/2003 (Zona Rossa).
A) ordinanza di demolizione n. 112/2016, di cui al ricorso introduttivo
VI. Con il primo motivo di gravame, la parte lamenta la violazione dell’art. 35 della l. n. 47 del 28/02/1985 in relazione all'art. 3 della l. n. 241/90.
Sostiene, in particolare, che le opere abusive accertate consisterebbero in meri lavori di completamento di un immobile oggetto di istanza di condono edilizio, aventi natura strumentale e funzionale, insuscettibili di autonoma considerazione od utilizzazione, come tali, pianamente autorizzabili sia pure con assunzione del rischio da parte dell’autore del rigetto in toto della domanda di sanatoria. Tanto escluderebbe in radice la possibilità di esercitare i poteri sanzionatori.
VI.1. Con il terzo motivo di ricorso, connesso al primo, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 27, 31, 33, 36 e 37 D.P.R. n. 380 del 6/6/2001.
VI.1.2. Ritiene, in particolare, che le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione, considerata la loro correlazione ad un manufatto sottoposto a domanda di condono ex lege 47/85 e la loro natura pertinenziale, siano tutte assentibili mediante la Denunzia Inizio Attività, di cui all'art. 22 del D.P.R 380/01, trattandosi di opere non assoggettabili al procedimento del rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/01.
Ne discenderebbe, allora, che la sanzione da irrogare per attività edilizia soggetta a D.I.A., come per il caso che ci occupa, non sarebbe l'ingiunzione di demolizione, ma al massimo dovrebbe identificarsi in una sanzione pecuniaria così come stabilito dall'art. 22 del Testo Unico.
VI.2. Con il quarto motivo di ricorso, parimenti logicamente collegato al precedente, la parte si duole, nello specifico, della violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c del d.P.R. n. 380/2001 nonché degli artt. 7 comma 6, 9 comma 1, lett. a), e 13, commi 1 e 6, del Piano Paesistico Vesuvio.
VI.2.1. A parere di parte ricorrente, acclarata l'entità e la natura pertinenziale dell'opera da sanare, la stessa andrebbe inquadrata nella ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) richiamato dall'art. 22, comma 3, del Testo unico a mente del quale " 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)”. A sua volta l'art. 10, lettera c), come modificato da ultimo dalla L. 164/14, indicherebbe come ristrutturazione edilizia quegli interventi "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che