TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-03-12, n. 201802775
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Pubblicato il 12/03/2018
N. 02775/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13746/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13746 del 2016, proposto da Soc Casa di Cura Privata Villa Salaria Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato I S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, n. 34;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R B dell’Avvocatura dell’Ente presso la cui sede in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27 domicilia;
Ministero della Salute, Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, Commissario Ad Acta Sanita per la Regione Lazio, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano;
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gloria Di Gregorio, Andrea Mollo dell’Ufficio legale dell’Azienda presso la cui sede in Roma, borgo Santo Spirito, n. 3 domicilia;
nei confronti di
Casa di Cura Nuova Villa Claudia, Casa di Cura Fabia Mater, Artemisia Spa, Casa di Cura Villa Pia, Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, European Hospital Spa, Centro Biofertility Junior Srl non costituiti in giudizio;
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fratto, Egidio Mammone, Vincenzo Gambardella dell’Ufficio legale dell’Azienda presso la cui sede in Roma, Circonvallazione Gianicolense, n. 87 domicilia;
per l'annullamento
della Nota della Regione Lazio a n. 261331/11/02 del 18 maggio 2016 avente ad oggetto: “Elenco delle strutture regionali autorizzate alla prescrizione del Piano terapeutico dei farmaci soggetti a nota AIFA 74” e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero della Salute e di Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco e di Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e di Commissario Ad Acta Sanita per la Regione Lazio e di Azienda Sanitaria Locale Roma 1;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 21 novembre 2016 e depositato il successivo 9 dicembre 2016, parte ricorrente espone di essere stata autorizzata per l’esecuzione di trattamenti di Procreazione Medicalmente Assistita (d’ora in avanti PMA) di I e II livello, nonché alla prescrizione di farmaci soggetti alla nota AIFA 74 in forza della circolare regionale n. 5 del 2000 e successiva del 19 aprile 2007 e tanto perché riveste i requisiti richiesti dalle linee guida in materia di PMA.
Impugna la nota regionale del 18 maggio 2016, opponendo che essa disporrebbe modifiche ed integrazioni delle suddette circolari senza però adottare, al contempo, la loro revoca, con la conseguenza che risulta pubblicato un elenco di centri pubblici PMA con esclusione di quelli privati già autorizzati, come è la ricorrente.
2. Avverso tale atto la casa di cura interessata propone l’unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 10 ed 11 della legge n. 40 del 19 2 2004, mancata ottemperanza della Circolare regionale n. 5/2000 e del 19 aprile 2007;eccesso di potere sotto svariati profili, per difetto dei presupposti di fatto e di diritto;indeterminatezza genericità incompletezza carenza di istruttoria e difetto di motivazione;perplessità ed illogicità e/o contraddittorietà manifeste.
Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio con compiuta memoria del 21 dicembre 2016 e dopo una breve cronistoria della normazione in materia di PMA e la contestazione delle argomentazioni di parte ricorrente, ha insistito per la reiezione del ricorso.
Analogamente hanno effettuato il Ministero della Salute e l’AIFA oltre che l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, cui il ricorso è stato notificato, ognuno rassegnando conclusioni di reiezione del ricorso.
4. Alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2017 l’istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza a n. 54 allo stato non appellata.
5. Si è costituita in giudizio l’ASL Roma 1 per successione nei rapporti dell’ASL Roma E, rassegnando conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.
6. Il ricorso è pervenuto alla pubblica udienza del 4 luglio 2017, ma è stato rinviato ad altra data.
7. Con memoria per l’udienza odierna parte ricorrente, anche in considerazione della conferma della ordinanza cautelare resa nell’analogo ricorso in discussione alla odierna pubblica udienza il n. reg. 8804/2016 (Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 9062 del 24 febbraio 2017 di reiezione dell’appello proposto dalla Regione avverso l’ordinanza della sezione a n. 5497 del 14 settembre 2016) ha insistito nelle già prese conclusioni.
8. Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 febbraio 2018.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Con l’unica articolata doglianza l’interessata Casa di Cura, non inclusa nell’elenco di cui alla nota gravata, osserva che la circolare n. 5/2000 aveva indicato i centri pubblici e privati autorizzati alla prescrizione per il trattamento della infertilità femminile e maschile (diagnosi e piano terapeutico) dei medicinali soggetti a