TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-10, n. 202300370

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-10, n. 202300370
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300370
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00370/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13227/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13227 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato R C in Roma, via C. Colombo, 436;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento:

quanto al ricorso:

del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, ha negato, con comunicazione per e-mail, al Sig. -OMISSIS- la licenza trotto categoria “gentlemen”, come da Regolamento generale corse al trotto;

ogni altro atto comunque propedeutico, conseguente e/o connesso con il precedente;

quanto ai motivi aggunti:

del provvedimento del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle Politiche competitive del 9 gennaio 2019


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali gli ha negato la licenza per trotto categoria " gentlemen ", come da Regolamento generale delle corse al trotto.

Nel ricorso si è avuto modo di precisare che il Sig. -OMISSIS- aveva ottenuto, il -OMISSIS-, l’autorizzazione a partecipare a corse al trotto nella categoria professionale " giornalista ".

Il 4 luglio 2016 il Sig. -OMISSIS- ha richiesto il passaggio dalla qualifica di " giornalista " a quella di " gentlemen ", ritenendo di aver maturato i requisiti previsti, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento generale delle corse al trotto.

Tuttavia, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha negato la concessione della licenza di " gentlemen ", ritenendo che “ non risultavano i 20 piazzamenti richiesti dal Regolamento delle Corse al Trotto…. il conteggio delle partecipazioni, piazzamenti o vittorie in carriera, deve essere fatto da quando si è titolari della licenza “giornalista ”, escludendo così le eventuali corse fatte prima.

Con un’unica censura si sostiene la violazione dell'art. 23 del Regolamento generale delle corse al trotto pubblicato il 19 novembre 2012, oltre a vari profili di eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e difetto dl motivazione, in quanto il Ministero avrebbe erroneamente interpretato l’art. 23 sopra citato, non conteggiando alcune corse.

Con successivi motivi aggiunti si è impugnata, altresì, l’e-mail del 9 gennaio 2019, con la quale il Dirigente del Ministero ha comunicato al Sig. -OMISSIS- che “ con riferimento all’istanza del 3 dicembre u.s. si precisa, come già comunicato con e-mail del 10 luglio 2018 (v. allegato), che la partecipazione a corse rientranti nel circuito delle “Manifestazioni benefiche delle stelle” non può essere considerata ai fini del conseguimento dei requisiti per la concessione della licenza di gentleman driver. Si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento delle corse al trotto, per il rilascio della licenza in argomento, non è prevista l’organizzazione di sessioni di esame individuali ma esclusivamente la programmazione di una prova collettiva al termine dello specifico corso di formazione ”.

Si è costituito il Ministero delle Politiche Agricole, contestando le argomentazioni dedotte e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza straordinaria e di smaltimento del 12 dicembre 2022, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 A tal fine è necessario premettere che il Ministero ha negato l'ottenimento della licenza di " gentlemen ", motivando che all'attivo del Sig. -OMISSIS- “ non risultano i 20 piazzamenti richiesti dal Regolamento delle Corse al Trotto…Conteggio delle partecipazioni, piazzamenti o vittorie in carriera, deve essere fatto da quando è titolare di licenza giornalista, quindi deve escludere le eventuali corse fatte prima, in assenza di licenza di guida (es. corse delle stelle) ... “.

1.2 L'art. 23 del Regolamento generale delle corse al trotto, come modificato con decreto n. 53974 e dall’8 luglio 2016, prevede testualmente che "i soggetti autorizzati a partecipare a corse nelle categorie "universitari " o "giornalisti " che abbiano disputato almeno 50 corse e ottenuto 5 vittorie o 20 piazzamenti, nel caso in cui vogliano continuare a partecipare a corse, debbono richiedere la qualifica di gentlemen o amazzone ”.

1.3 Il ricorrente sostiene che gli rientrerebbe nei requisiti richiesti (almeno 50 corse e 20 piazzamenti), in quanto avrebbe effettuato 71 corse e avrebbe ottenuto 28 piazzamenti.

Il Ministero avrebbe erroneamente conteggiato le corse a cui avrebbe preso parte l’interessato, facendo riferimento alle sole competizioni a decorrere dal -OMISSIS- e, quindi, solo a partire dal giorno in cui lo stesso ricorrente avrebbe acquisito le licenze per " universitari " o " giornalisti ".

1.4 Oltre all’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del Regolamento delle corse al trotto, il Sig. -OMISSIS- contesta anche l’interpretazione dell’art. 7 del Regolamento del Campionato delle stelle 2017 “ Norma transitoria ”, in quanto detta disposizione consentirebbe di ottenere la licenza di gentleman driver con esonero dalla partecipazione al previsto corso di formazione.

1.5 Dette argomentazioni non possono essere condivise.

1.6 Il tenore letterale dell’art. 23 sopra citato è chiaro nel sancire che il passaggio alla categoria superiore presuppone lo svolgimento di un determinato numero di corse nelle categorie precedenti, e, quindi, le categorie "universitari " o "giornalisti".

1.7 Del tutto correttamente l’Amministrazione ha preso in considerazione esclusivamente quelle corse effettuate a partire dalla data del provvedimento di concessione della licenza di “ giornalista ” (-OMISSIS-), non considerando valide le corse relative al “Campionato delle stelle” alle quali il Sig. -OMISSIS- ha partecipato come “ guidatore non professionista con permesso provvisorio ”.

1.8 Come ha evidenziato l’Amministrazione, la ratio di tale interpretazione, oltre a risultare conforme al dato letterale, va ricercata nell’intento di perseguire una crescita professionale, consentendo una progressione nel corso della carriera ippica e nei confronti di tutti coloro che si avvicinano a questa forma di sport.

1.9 Altrettanto corretta è l’interpretazione dell’art. 7 comma 2 del Regolamento del circuito delle stelle, laddove prevede “ la facoltà di ottenere la licenza di gentleman driver con esonero dalla partecipazione al previsto corso di formazione purché si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiano disputato almeno 50 corse ottenendo 5 vittorie o 20 piazzamenti;
abbiano disputato almeno 30 corse ottenendo 3 vittorie o 15 piazzamenti
”.

2. Si consideri che, in relazione a detta disposizione, l’Amministrazione ha adottato un’interpretazione particolarmente favorevole, ammettendo al beneficio anche gli ex “ guidatori non professionisti con permesso provvisorio ”, che come il Sig. -OMISSIS-, con una qualifica di livello superiore e la partecipazione ad altri circuiti promozionali avevano comunque conseguito i requisiti stabiliti.

2.1 L’Amministrazione ha, infatti, dimostrato come il Sig. -OMISSIS- sia stato effettivamente esonerato dal percorso formativo, risultando ammesso direttamente a sostenere l’esame teorico.

2.2 Nemmeno si può condividere l’affermazione in base alla quale il ricorrente sostiene di non essere tenuto a sostenere la prova, essendo in possesso dei requisiti per ottenere la licenza.

2.3 L’aver partecipato, nel corso del 2018, ad alcune manifestazioni benefiche e promozionali di cui all’art. 7 del Regolamento del “ Campionato delle stelle ”, non poteva dar titolo ad ottenere automaticamente alcuna licenza e, ciò, anche considerando che al Sig. -OMISSIS- era stato espressamente comunicato che la partecipazione a dette corse non sarebbe stata valutata ai fini dell’ottenimento della qualifica di gentleman driver in quanto disputate come “ ex-stella ” e non con la licenza di “ giornalista ”.

L’infondatezza dell’unica censura consente di respingere anche la richiesta di risarcimento del danno.

Il ricorso è, pertanto, infondato, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi