TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2012-03-03, n. 201200302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2012-03-03, n. 201200302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201200302
Data del deposito : 3 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01183/2011 REG.RIC.

N. 00302/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01183/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2011, proposto da:
DE SALVO GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Barbaro, 21;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento n. 5645 del 1/8/2011 del Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di collocamento in aspettativa sindacale non retribuita presso l'organizzazione Sindacale USAE - Unione Sindacati Autonomi Europei - Coordinamento nazionale dei Vigili del Fuoco.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dEL Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, vigile del fuoco in servizio presso il Comando Provinciale dei VV.FF. di Torino con la qualifica, non dirigenziale né direttiva, di “vigile coordinatore”, è stato nominato il 18.06.2011 “segretario nazionale” del sindacato USAE -Unione dei Sindacati Autonomi Europei e su tale presupposto ha chiesto (per il tramite di quest’ultima) il 28.06 successivo all’amministrazione di appartenenza di essere collocato in aspettativa non retribuita in quanto chiamato a ricoprire cariche sindacali.

2. Con l’atto indicato in epigrafe, il Direttore Centrale del competente Dipartimento del Ministero dell’Interno, richiamando l’art. 39 comma 2 del D.P.R. 07.05.2008, ha respinto l’istanza sul rilievo che la citata organizzazione sindacale non è ricompresa fra le delegazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco individuate con D.M. 11.05.2010 per il triennio 2010-2012.

3. Attraverso un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato la non pertinenza del fondamento normativo richiamato nella motivazione dell’atto impugnato, posto che l’art. 39 del D.P.R. 07.05.2008 disciplina una fattispecie totalmente estranea all’istanza dell’interessato e considerato che, in ogni caso, il menzionato decreto presidenziale attiene al personale “direttivo e dirigente” del Corpo dei Vigili del Fuoco, mentre egli non riveste dette qualifiche;
ha quindi sostenuto che l’unica norma correttamente applicabile sarebbe stata, nel caso di specie, l’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori il quale sancisce il diritto di rango costituzionale di tutti i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali ad essere collocati in aspettativa retribuita.

4. In assenza di costituzione dell’Amministrazione dell’Interno, ritualmente intimata, la Sezione ha disposto incombenti istruttori sospendendo nelle more l’esecuzione dell’atto impugnato.

5. L’Amministrazione, pur non ottemperando formalmente, si è comunque costituita in giudizio depositando documenti e resistendo al gravame con memoria.

6. Alla camera di consiglio del 1 marzo 2012, sentiti i procuratori delle parti come da verbale, il collegio si è riservato di decidere con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e datone avviso alle parti.

7. Tanto premesso, alla luce della documentazione prodotta dall’Amministrazione e delle deduzioni svolte dalla difesa erariale, il collegio ritiene di potere decidere alla stato degli atti prescindendo dagli esiti del riesame originariamente disposto con ordinanza cautelare n. 724 del 17.11.2011.

Il ricorso è manifestamente infondato.

7.1. Con l’atto impugnato l’amministrazione ha fatto corretta e doverosa applicazione dell’art. 39 comma 2 del D.P.R. 7 maggio 2008 (nella parte concernente il “recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”).

Tale norma dispone che “le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1”, vale a dire (in virtù del richiamo operato dal comma 1 dell’art. 39 al comma 2 dell’art. 38) dalle organizzazioni sindacali “di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

Il sindacato USAE, di cui il ricorrente è stato nominato segretario nazionale, non rientra tra le delegazioni sindacali maggiormente rappresentative individuate con D.M. 11 maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 145 del 24 giugno 2010) ai fini della partecipazione al procedimento negoziale per il triennio contrattuale 2010-2012, e ciò comporta che il medesimo, come correttamente evidenziato nella motivazione dell’atto impugnato, non era legittimato a formulare richiesta di aspettativa sindacale nell’interesse dell’odierno ricorrente.

7.2 E’ altresì infondata la censura relativa all’asserita violazione dell’art. 31 della L. 300/1970 (secondo cui i lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato) dal momento detta disposizione ha carattere recessivo rispetto alla disciplina contrattuale recepita dal D.P.R. 07.05.2008, alla luce di quanto previsto dall’art. 37 dello stesso Statuto dei Lavoratori (secondo cui “le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali”).

8. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto perché infondato.

9. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi.

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