TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-06-26, n. 202300546
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Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 00546/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M B, rappresentata e difesa dagli avv. D G e C F, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO, rappresentato e difeso dall'avv. P C, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio n. 40 di data 10 giugno 2021, con la quale è stata ingiunta la demolizione di una recinzione composta da pali in legno e rete metallica, avente altezza di 2 metri e lunghezza pari a circa 230 metri, collocata lungo la strada vicinale in località Cascina Sant'Ambrogio;
- della diffida del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio di data 20 maggio 2021;
- della relazione di sopralluogo di data 1 giugno 2021;
- con domanda di risarcimento;
(b) nei primi motivi aggiunti:
- dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- dell'art. 20.4 delle NTA ( “Gli interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti parametri: […] Ds = m. 5 per le strade di servizio ai fondi agricoli, salvo il mantenimento degli allineamenti esistenti. La distanza minima di m. 5 dovrà essere rispettata anche per la formazione delle nuove recinzioni, ove ammesse” ), se interpretato nel senso di estendere anche alle recinzioni senza opere murarie il rispetto della distanza minima di 5 metri dalle strade vicinali;
- con domanda di risarcimento;
(c) nei secondi motivi aggiunti:
- dell'ordinanza del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio n. 62 di data 7 giugno 2022, che ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ingiungendo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 ai sensi dell'art. 31 comma 4- bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- dell'ordinanza del responsabile dell'Area Servizi per il Territorio n. 63 di data 7 giugno 2022, che ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione, disponendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una superficie pari a 216 mq ai sensi dell'art. 31 comma 3 del DPR 380/2001;
- del verbale di sopralluogo di data 17 maggio 2022, che contiene l’accertamento dell’inottemperanza;
- del regolamento comunale per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 30 marzo 2022;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quinzano d'Oglio;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. M P;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di alcuni terreni agricoli situati nel Comune di Quinzano d'Oglio, in località Cascina Sant'Ambrogio. L’area non è sottoposta a vincolo paesistico.
2. Mediante una comunicazione per interventi edilizi liberi presentata il 12 maggio 2021, la ricorrente ha notificato al Comune l’intenzione di realizzare lungo la strada vicinale, a circa 120 cm dal bordo, una recinzione formata da pali di sostegno in ferro e rete metallica, avente altezza di 2 metri e lunghezza pari a 230 metri.
3. Con riguardo alla suddetta comunicazione, il responsabile dell'Area Servizi per il Territorio ha inviato alla ricorrente in data 20 maggio 2021 una diffida a non eseguire l’intervento, evidenziando il contrasto con l'art. 20.4 delle NTA, il quale impone il rispetto della distanza minima di 5 metri dalle strade al servizio di fondi agricoli anche per le recinzioni, ove ammesse.
4. In proposito, occorre precisare che in base all’art. 20.3 delle NTA, a salvaguardia dell’ambiente rurale e del paesaggio, “le recinzioni potranno essere realizzate solamente a protezione delle residenze e delle strutture aziendali principali e saranno realizzate in maniera coerente coi caratteri del paesaggio agricolo” . L’art. 20.4 delle NTA stabilisce che “[g]li interventi edilizi dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti parametri: […] Ds = m. 5 per le strade di servizio ai fondi agricoli, salvo il mantenimento degli allineamenti esistenti. La distanza minima di m. 5 dovrà essere rispettata anche per la formazione delle nuove recinzioni, ove ammesse” .
5. Una volta ricevuta la diffida, la ricorrente ha inviato le proprie controdeduzioni in data 21 maggio 2021, sostenendo che la recinzione aveva semplicemente la funzione di barriera antivento.
6. Nel corso di un sopralluogo eseguito in data 31 maggio 2021 i funzionari comunali hanno accertato che la recinzione, nonostante la diffida, era stata realizzata. Rispetto alla comunicazione del 12 maggio 2021, sono stati utilizzati pali in legno, collocati a 50 cm dal limite stradale. L’altezza della rete metallica è pari a 2 metri, e la lunghezza a circa 230 metri.
7. Sulla base della relazione di sopralluogo, il responsabile dell'Area Servizi per il Territorio ha emesso l’ordinanza n. 40 di data 10 giugno 2021, ingiungendo alla ricorrente la rimozione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi.
8. Contro l’ordine di ripristino, e contro gli atti presupposti, la ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) omessa comunicazione di avvio del procedimento, essendo stata inviata solo la diffida di data 20 maggio 2021; (ii) erronea applicazione dell’art. 31 comma 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, in quanto la recinzione non presuppone il rilascio di un permesso di costruire; (iii) violazione dell’art. 20.4 delle NTA, in quanto il manufatto realizzato non sarebbe una recinzione, ma una barriera protettiva, oltretutto avente lunghezza inferiore a quella indicata dal Comune, e collocata su un solo lato del terreno. È stata formulata anche domanda di risarcimento.
9. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
10. Questo TAR, con ordinanza n. 283 del 3 settembre 2021, ha respinto la domanda cautelare, evidenziando il contrasto con l’art. 20.4 delle NTA, e l’esistenza di un potere di repressione anche nei confronti degli interventi abusivi che rientrano nell’attività edilizia libera. La pronuncia cautelare di primo grado è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6220 del 19 novembre 2021, che ha ribadito l’applicabilità dell’art. 20.4 delle NTA.
11. Con i primi motivi aggiunti la ricorrente ha integrato i motivi di impugnazione, sostenendo che la strada vicinale non sarebbe soggetta a diritto pubblico di transito, ma avrebbe la sola funzione di collegare i fondi dei proprietari interessati. È stato inoltre impugnato l’art. 20.4 delle NTA, con l’argomento che sarebbe irragionevole imporre una distanza di 5 metri dalle strade pubbliche nel caso di interventi di minimo impatto, come le recinzioni prive di opere murarie.
12. In un sopralluogo svolto in data 17 maggio 2022 i funzionari comunali hanno accertato che la recinzione non era stata rimossa. In tale occasione, è stata anche acquisita una descrizione più precisa del manufatto. La recinzione è divisa in due tratti. Nel primo, avente lunghezza pari a circa 105 metri, la recinzione, alta circa 2 metri, coperta da telo ombreggiante, e sostenuta da pali in legno del diametro di