TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-05-19, n. 202101225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2021-05-19, n. 202101225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101225
Data del deposito : 19 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2021

N. 01225/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;



contro

Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, E F, A M, A M A, M L B, M G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e sede in Milano, via della Guastalla, 6;



per l'annullamento

dei seguenti atti e provvedimenti comunali:

a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 24/10/2013 emesso dal Comune di Milano e recante l'oggetto "Conferma importo degli oneri dovuti relativamente al Permesso di Costruire in sanatoria -OMISSIS- del 23/11/2010 atti -OMISSIS-, per l'unità immobiliare in -OMISSIS-", con il quale l'Amministrazione resistente ha respinto la richiesta del ricorrente di qualificare l'intervento edilizio in termini di mero cambio di destinazione d'uso funzionale a titolo gratuito e di restituire di conseguenza l'oblazione e l'acconto sugli oneri già versati alla presentazione della pratica, ed ha per contro confermato la debenza degli oneri e del costo di costruzione, ricalcolato con un modesto ribasso l'importo degli stessi, ed ha contestualmente applicate a carico del ricorrente le sanzioni ex art. 42 DPR 380/01 per ritardato versamento;

b) del permesso di costruire in sanatoria datato 23/10/2010 avente ad oggetto "cambio di destinazione d'uso da ufficio a residenza di porzione del piano seminterrato per una S.U di mq 78.88 ed una S.L.P. di mq 90.71" nella parte in cui ha determinato originariamente le somme dovute dal ricorrente a titolo di oblazione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione;

- e/o per l 'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità delle pretese economiche avanzate dal Comune di Milano in relazione alla pratica edilizia sopra citata e della conseguente non debenza delle somme ricevute e/o richieste dal Comune medesimo, con i sopra menzionati atti e provvedimenti, a titolo di oblazione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione, nonché sanzioni;

- nonché per la condanna del Comune di Milano a restituire al ricorrente le somme indebitamente ricevute in relazione all'oblazione, agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al costo di costruzione e alle sanzioni, comprensive di interessi legali, moratori, e di rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 21 aprile 2021 tenuta da remoto il dott. A D M e trattenuta la causa in decisione come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 24/10/2013 emesso dal Comune di Milano e recante l'oggetto "Conferma importo degli oneri dovuti relativamente al Permesso di Costruire in sanatoria -OMISSIS-del 23/11/2010, atti -OMISSIS-, per l'unità immobiliare in -OMISSIS-", con il quale l'Amministrazione resistente ha respinto la richiesta di qualificare l'intervento edilizio in termini di mero cambio di destinazione d'uso funzionale a titolo gratuito e di restituire di conseguenza l'oblazione e l'acconto sugli oneri già versati alla presentazione della pratica, ed ha per contro confermato la debenza degli oneri e del costo di costruzione, ricalcolato con un modesto ribasso l'importo degli stessi, ma ha contestualmente applicato altresì a carico del ricorrente, le sanzioni ex art. 42 DPR 3.80/01 per ritardato versamento.

Oltre all’atto di conferma il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria datato 23/10/2010 avente ad oggetto "cambio di destinazione d'uso da ufficio a residenza di porzione del piano seminterrato per una S. U di mq 78.88 ed una SLP. di mq 90,71" nella parte in cui ha determinato originariamente le somme dovute dal ricorrente a titolo di oblazione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione.

Contro i suddetti atti ha

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