TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-11-17, n. 201108957

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-11-17, n. 201108957
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201108957
Data del deposito : 17 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 17772/1999 REG.RIC.

N. 08957/2011 REG.PROV.COLL.

N. 17772/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17772 del 1999, proposto da:
Società Agenzia Ippica Argiro di IO OL & C Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Marchitelli, con domicilio eletto presso ES LL PO in Roma, via Lorenzo Valla, 2;



contro

Coni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ranieri, con domicilio eletto presso Massimo Ranieri in Roma, via Tre Orologi, 14/A;



nei confronti di

Agenzia Ippica di IA IO& C. Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

a) del provvedimento di aggiudicazione della gara n. 356 del Comune di Fasano (Br) disposta a favore dalla Agenzia Ippica di IA IO & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t.;

b) della deliberazione n. 933 del 30/7/99, con la quale la Giunta Esecutiva del NI ha disposto l’attribuzione delle concessioni confermando le determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice della gara, comunicata nel successivo mese di settembre;

c) del verbale della commissione giudicatrice del pubblico incanto per l’attribuzione di concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa riservate al NI per la gara n. 356;

d) della nota del 27.8.1999 a firma del Segretario Generale del NI (prot. N. 3698), comunicata nel successivo mese di settembre;

e) laddove lesivo e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando di gara del 16.4.1999, del bando integrativo e delle modalità di partecipazione alla gara di cui al documento prot. N. 1387 del 16.4.1999 e di ogni altro atto della lex specialis di gara non conosciuto;

f) di ogni altra nota o determinazione dirigenziale non conosciuta ovvero di ogni altro provvedimento connesso , presupposto o conseguente, anche non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni e dell’Agenzia Ippica di IA IO & C. Snc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il I ref. Rosa Perna;

Uditi l’avv. Giuseppe Sellaro, in sostituzione dell’avv. G. Marchitelli, per la ricorrente, l’avv. M. Ranieri per il Coni, l’avv. Chiara Lieto, in sostituzione dell’avv. F. Lorenzoni, per l’Agenzia Ippica di IA IO & C. S.n.c.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con bando del 16/4/99, integrativo di precedente bando pubblicato sulla G.U. n. 289 dell’11/12/98, il NI ha indetto una gara a pubblico incanto per l’attribuzione di n. 1000 concessioni per l’esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale ed a quota fissa.

La società ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla gara n. 356 – Comune di Fasano (Br), allegando tutta la documentazione richiesta dal bando.

La gara è stata espletata e la Commissione aggiudicava la gara alla Agenzia Ippica di IA IO e C. s.n.c.

2. Con il ricorso in epigrafe l’Agenzia Ippica Argiro di IO OL ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di aggiudicazione della gara nei confronti della ditta suddetta, il verbale della Commissione che ha disposto l’aggiudicazione nonché la deliberazione della giunta esecutiva che ha confermato le determinazioni della Commissione e disposto l’attribuzione delle concessioni.

Questi i motivi dedotti:

1. violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria; violazione della lex specialis della gara (bando e bando integrativo) ed in particolare delle “modalità di partecipazione alla gara”; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa;

2. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto altro profilo; violazione della lex specialis e dei principi inerenti l’operato della Commissione giudicatrice;

3. eccesso di potere per violazione dei principi posti a base delle procedure concorsuali e in particolare per violazione dei principi inerenti la individuazione dei criteri di valutazione; violazione dell’art. 23 del d.lgs n. 157/95; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo;

4. violazione in materia di principi concorsuali sulla composizione della Commissione giudicatrice; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per violazione del principio di uniformità del giudizio; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto dei presupposti, di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto ulteriore profilo;

5. violazione dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 157/95 e dei principi inerenti il procedimento di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa;

6. violazione dei principi generali in materia di appalti; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto altro profilo;

7. violazione dei principi generali in materia di appalti; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, irrazionalità e perplessità dell’azione amministrativa sotto diverso profilo;

8. violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 (in specie degli artt. 3, 7 e 8); eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in specie per lesione del principio del giusto procedimento, perplessità, contraddittorietà dell’azione amministrativa;

La ricorrente, dopo aver ricordato tutte le disposizioni che disciplinano la gara, articola specifiche censure relativamente all’ammissione della ditta aggiudicataria, l’Agenzia Ippica di IA IO e C. e delle altre due ditte utilmente classificate (VI.FAB s.r.l. e ON DI s.r.l.) che la precedono in graduatoria, deducendo l’irregolarità della documentazione dalle stesse presentata.

Chiede quindi l’accoglimento del ricorso.

3. Il NI si è costituito in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente e gradatamente, l’estinzione del giudizio per perenzione del ricorso, la tardività del ricorso, la prescrizione del credito e l’inammissibilità della domanda risarcitoria; ha chiesto poi il rigetto del ricorso per infondatezza.

La società Agenzia Ippica di IA IO si è costituita in giudizio ed ha eccepito, preliminarmente, la tardività del ricorso chiedendone anche il rigetto nel merito.

4. Con ordinanza collegiale n. 104/2000 dell’11 gennaio 2000, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Con ordinanza collegiale n. 2866/2011 del 10 marzo 2011 la Sezione ordinava la notifica del ricorso in epigrafe anche nei confronti delle ditte VI.FAB. s.r.l. e ON DI s.r.l. le quali, pur precedendo la ricorrente nella graduatoria impugnata, non erano state evocate nel presente giudizio ove talune questioni investivano l’ammissione delle stesse concorrenti alla gara.

In data 12 maggio 2011 la ricorrente depositava la prova dell’espletamento del suddetto incombente; le

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