TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-10-13, n. 202300297
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Pubblicato il 13/10/2023
N. 00297/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2021, proposto dal sig.
M B, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
contro
ADER Agenzia delle Entrate Riscossione, AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento n.11520219000200190000, notificata in data 7 ottobre 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) ha sollecitato al ricorrente l’adempimento, entro il termine di 5 (cinque) giorni, della cartella di pagamento n. 30020180000011677000, asseritamente notificata il 10 dicembre 2018, riguardante il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. “quote latte”) relativo alla campagna lattiera 2002, per un importo complessivo di € 74.334,67;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER Agenzia delle Entrate Riscossione e di AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha domandato l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 11520219000200190000 del 7 ottobre 2021, avente ad oggetto la cartella n. 30020180000011677000 (asseritamente notificata il 10 dicembre 2018).
Il credito, di importo pari ad € 74.334,67, è richiesto a titolo di prelievo supplementare per il superamento delle c.d. “quote-latte” assegnate al ricorrente nella campagna 2002/03.
1.1. Il ricorso si sviluppa nei seguenti motivi:
I. “illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione – mancata allegazione della cartella di pagamento - mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento – violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio” ;
II. “Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati” ;
III. “Intervenuta prescrizione del credito di Agea – intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella” ;
IV. “Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale – illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere” ;
V. “Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da Agea – errata quantificazione del presunto debito – difetto carenza di motivazione” .
2. Il giudizio, definito una prima volta da questo Tribunale con la sentenza n. 32 del 18 gennaio 2022, è stato riassunto dal ricorrente dopo l’annullamento con rinvio ex art. 105 del c.p.a. deciso dal Consiglio di Stato (con sentenza della sez. III, 28 settembre 2022, n. 8347).
3. Dopo la riassunzione del giudizio si sono costituite AGEA e ADER, argomentando per il rigetto del ricorso e producendo ampia documentazione.
4. All’udienza pubblica del 27 settembre 2023, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
5. Non trova applicazione, nella presente vicenda, l’art. 10- bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103), né, quindi, la relativa circolare applicativa, menzionata in udienza dalla difesa del ricorrente.
5.1. In base alla citata normativa, infatti, a poter beneficiare della rideterminazione del prelievo supplementare - in conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19 - sono i soli produttori “destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo” (comma 1), nonché i produttori “che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte” (comma 6).
5.2. Nessuna di tali situazioni riguarda l’odierno ricorrente, i cui giudizi contro l’imputazione di prelievo dell’annualità di cui al presente giudizio è stato definito con sentenza passata in giudicato (vedi, nel dettaglio, il successivo par.