TAR Firenze, sez. III, sentenza 2013-09-17, n. 201301279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2013-09-17, n. 201301279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201301279
Data del deposito : 17 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00882/2001 REG.RIC.

N. 01279/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2001, proposto da:
F R, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, domicilia;
Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del decreto in data 01 febbraio 2001 (notificato tramite il Comune di Monte Argentario il 16 febbraio 2001) con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Siena e Grosseto ha annullato il provvedimento dirigenziale del 12.9.2000 del Comune di Monte Argentario, che autorizza ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n. 490/99 e dell'art. 31 e segg. l. n. 47/85, il rilascio della concessione in sanatoria per le opere consistenti in un manufatto ad uso rurale con esclusione della piccionaia, realizzate abusivamente nel medesimo Comune in località Mortella, su istanza di condono presentata dal sig. F R;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2013 il dott. E D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, è stato impugnato il decreto datato 1° febbraio 2001 (notificato tramite il Comune di Monte Argentario il 16 febbraio 2001) con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Siena e Grosseto ha annullato il provvedimento dirigenziale del 12 settembre 2000, con il quale il Comune di Monte Argentario ha autorizzato, ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n. 490/99 e dell'art. 31 e segg. l. n. 47/85, il rilascio della concessione in sanatoria per le opere consistenti in un manufatto ad uso rurale con esclusione della piccionaia, realizzate abusivamente nel medesimo Comune in località Mortella, su istanza di condono presentata dal sig. F R, odierno ricorrente.

Deduce l’interessato a sostegno del gravame, che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in violazione dell’art. 151, comma 4°, del D. L.vo n. 490/99, sia perché non sarebbe stato rispettato il termine perentorio previsto dalla norma suindicata per il potere di annullamento da parte della Sovrintendenza (primo motivo), sia perché sarebbe stato effettuato un riesame di merito della determinazione assunta dal Comune;
deduce, altresì, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta, e carenza di istruttoria (terzo motivo).

2. Il ricorso è fondato.

Come evidenziato con il primo motivo di ricorso, vi è una discrasia tra quanto emergente dalla nota prot. n. 015414 del 18 settembre 2000 – con la quale il Comune di Monte Argentario ha trasmesso alla Sovrintendenza la documentazione relativa alla domanda di sanatoria presentata dal ricorrente, documentazione che quest’ultimo assume fosse completa – che risulta pervenuta alla stessa Sovrintendenza il 21 settembre 2000, come comprovato dal timbro di protocollo in arrivo apposto sulla stessa lettera (prodotta dal ricorrente come doc. n. 4), e quanto risulta dal provvedimento impugnato, in cui si legge che “la documentazione relativa all’intervento è pervenuta completa alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le province di Siena e Grosseto in data 29/1/2001” .

A fronte di ciò, con ordinanza collegiale istruttoria n. 398 del 28 febbraio 2012, questo Tribunale ha chiesto al Sovrintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Siena e Grosseto una dettagliata relazione dei fatti di causa, anche con riferimento alle censure dedotte, corredata da tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato, con particolare riguardo alla rilevata discrepanza.

L’amministrazione non ha adempiuto al disposto incombente istruttorio.

Ne consegue che, ai fini dell'accoglimento del ricorso, il Collegio ritiene di potersi avvalere di quel consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , TAR Lazio, Roma, I bis, 12 gennaio 2011, n. 161) secondo il quale la mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti in ordine a quanto asserito dalla parte ricorrente rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e pertanto tale da indurre a far applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 4, c.p.a. che, in analogia a quanto previsto - relativamente ai giudizi civili - dall'art. 116 comma 2, c.p.c., autorizza il giudice amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, al punto da poter dare per provati i fatti affermati dalla parte ricorrente, ma solo se tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa (cfr., Cons. di Stato, IV, 21 aprile 2009, n. 2423), contrasto non ravvisato nella specie, ben potendo, proprio alla luce delle suindicate considerazioni, il riferimento fatto nel provvedimento impugnato alla data del 29 gennaio 2001 essere ritenuto il frutto di un mero errore materiale.

Il primo motivo di ricorso risulta, conseguentemente, fondato ed assorbente di ogni altro, essendo stato il decreto impugnato adottato il 1° febbraio 2001, e cioè in un momento largamente successivo alla scadenza del termine di legge, vale a dire oltre i sessanta giorni dalla ricezione della relativa documentazione, pervenuta alla stessa Sovrintendenza il 21 settembre 2000.

2. Il ricorso va, pertanto, accolto.

3. Quanto alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, le stesse seguono la soccombenza in relazione all’amministrazione statale intimata, mentre vengono compensate in relazione al Comune di Monte Argentario.

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