TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-11-19, n. 202400280
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2024
N. 00280/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, piazza Walther, 8;
contro
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
1. Decreto Dirigenziale N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al -OMISSIS- in data -OMISSIS- con cui il Generale di Corpo d’Armata ha disposto che «a decorrere dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell'Ordinamento Militare”, il -OMISSIS- è sospeso disciplinarmente dall'impiego per tre mesi».
2. nonché di ogni altro atto, presupposto (quale – a mero titolo di esempio – la comunicazione avvio procedimento disciplinare), conseguente o infraprocedimentale non conosciuto né conoscibile dal ricorrente in quanto mai comunicato né notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 15 aprile 2024, notificato in pari data, -OMISSIS- impugnava il provvedimento del Ministero della Difesa di data -OMISSIS-, allo stesso notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva disposta nei confronti dello stesso la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per la durata di tre mesi.
Il ricorrente premetteva di rivestire la qualifica di -OMISSIS- presso l’Arma dei Carabinieri e di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, sfociato nella sanzione impugnata nella presente sede, a causa della condotta asseritamente tenuta nell’ambito di un controllo posto in essere nei suoi confronti dagli operatori di P.S. nella notte del -OMISSIS-.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione artt. 1355, co. 1, 1358 e 1362 D. Lgs. 66/2010, in relazione all’art. 751 D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), anche con riferimento alla «Guida tecnica procedure disciplinari» del Ministero della Difesa, per carenza dei presupposti applicativi del provvedimento, in ogni caso per manifesta irragionevolezza e sproporzione; eccesso di potere per contraddittorietà e vizio di motivazione ”.
Il ricorrente evidenziava come, a seguito della segnalazione da parte della Procura della Repubblica di Bolzano, il Comando di appartenenza avviava un procedimento disciplinare dapprima per l’irrogazione di una sanzione cd. “di corpo” e, in seguito, per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’emanazione di una sanzione cd. “di stato”. Nell’ambito dell’instaurato procedimento disciplinare, con determina del -OMISSIS-, veniva disposto il rinvio dell’esame della vicenda all’esito del procedimento penale e, in data -OMISSIS-, veniva avviata inchiesta formale “ per fatti di notevole gravità ”.
A seguito della conclusione dell’istruttoria il Ministero irrogava quindi al ricorrente la sanzione di stato oggetto di impugnazione, stigmatizzando le parole offensive e denigratorie dallo stesso pronunciate nei confronti degli operatori della Squadra Volante della Questura di Bolzano nel corso del citato controllo.
Tale sanzione tuttavia si poneva in contrasto con il principio di gradualità e proporzionalità di cui all’art. 1355 D. Lgs. 66/2010, dovendosi più ragionevolmente procedere a una preliminare delibazione circa la riconducibilità dell’infrazione all’ambito della potestà sanzionatoria “di corpo” ovvero all’esercizio dell’azione disciplinare di stato. Nel caso di specie, una sanzione “di corpo” sarebbe stata senz’altro proporzionata a un fatto avvenuto fuori servizio e senza che nessuno fosse a conoscenza dello status di militare del ricorrente.
In subordine, si sarebbe in ogni caso dimostrata più adeguata l’irrogazione della sanzione della “consegna di rigore”, rientrando astrattamente la fattispecie in esame nella casistica di cui all’art. 751 D.P.R. 90/2010.
La motivazione in ordine all’accertamento del fatto storico, oltre a essere carente, risultava altresì caratterizzata da totale contraddittorietà. La determina del -OMISSIS-, infatti, stabiliva la necessità di attendere la definizione del procedimento penale al fine di più compiutamente delineare i contorni della vicenda, salvo poi irrogare la massima sanzione “di stato” a fronte di una richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, peraltro successivamente accolta, per difetto di un elemento di tipicità della fattispecie incriminatrice contestata.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 D. Lgs. 66/2010 anche con riferimento alla «Guida tecnica procedure disciplinari» del Ministero della Difesa, per violazione del principio del “ne bis in idem” in materia disciplinare; eccesso di potere per contraddittorietà e vizio di motivazione ”.
Ad avviso del ricorrente il decreto impugnato risultava fondato sui medesimi fatti già oggetto di contestazione in altra sede disciplinare, sfociata nell’irrogazione della sanzione “di corpo” della consegna semplice per tre giorni. In entrambi i casi la condotta censurata risultava il presunto oltraggio a pubblico ufficiale occorso nella notte del -OMISSIS-, così come le conseguenze dalla stessa scaturite, consistite nella lesione del prestigio dello status di militare dell’incolpato.
La sospensione di cui all’impugnato decreto risultava pertanto coperta da cd. “giudicato disciplinare”, come desumibile dal principio del ne bis in idem in materia sanzionatoria di cui all’art. 1355 D. Lgs. 66/2010, non potendosi pertanto procedere all’applicazione di due sanzioni – peraltro riconducibili a due species differenti – in ordine al medesimo comportamento.
3. In data 02.05.2024 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, depositando in data 07.05.2024 memoria con la quale contestava la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la reiezione.
4. Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
2. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di