TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-04-27, n. 202307262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-04-27, n. 202307262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307262
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2023

N. 07262/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08042/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8042 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR AR, LI BU, ARteresa TE, ARssunta De AT, FI De SI, ES LS, CH TO, EL AR, GI NE, LA PO, NN TA Spadafora, rappresentati e difesi dagli avvocati Esterdonatella Longo, Ida Mendicino, con domicilio eletto presso lo studio OR Russo in Roma, via Ottaviano, 9;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Uff. Scolastico Reg Calabria – Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, non costituito in giudizio;



nei confronti

AR OT, AR ES GR, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) n. 400/2017, trasmesso e pubblicato con Nota del 12 giugno 2017 - in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per l'a.s. 2017/2018 - nella parte in cui non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati dopo l'anno accademico 2010/2011 a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/09 – 2009/10 – 2010/11 e nella parte in cui, all'art. 4, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, al comma 1 stabilisce che “[…] le domande (…) dovranno essere presentate (…) esclusivamente con modalità WEB in conformità al codice dell'amministrazione digitale

- delle graduatorie ad esaurimento definitive di IV fascia in corso di ripubblicazione, ai sensi del citato D.M. n. 400/2017, con provvedimenti dei Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali della Calabria e della Lombardia e Provinciali di Cosenza e di Milano - qui resistenti - valide per l'anno scolastico 2017/2018, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti;

- dell'art. 1, comma 1, del D.M. 53/2012, il quale prevede che “possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato …(omissis) i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria”;

- del D.M. n. 235/2014, trasmesso e pubblicato con nota prot. 999 del 09.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/2017, nella parte in cui non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati dopo l'anno accademico 2010/2011 a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/09 – 2009/10 – 2010/11, e nella parte in cui, all'art. 9, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, ai commi 2 e 3 stabilisce che “[…] la domanda (…) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB […]” secondo le seguenti modalità “[…] a) registrazione del personale interessato;

tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze online - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web – inserimento", presente sul sito internet del Ministero.”, e all'art. 10, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, al comma 2, lettera b, stabilisce che […] è motivo di esclusione (…) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 […];

- dei DD.MM. n. 325/2015 del 3.06.2015 e n. 495/2016 del 22 giugno 2016, dettati per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, nelle parti in cui non prevedono l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati dopo l'anno accademico 2010/2011 a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/09 – 2009/10 – 2010/11, e nella parte in cui prevedono che le relative domande siano presentate “esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale (…)”;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NE RI il 21\11\2017 :

delle graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ripubblicate ai sensi del DM 400/2017 dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali Provinciali indicati in ricorso valide per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi di concorso e per le province di chiesto inserimento dei ricorrenti nelle parti in cui non prevedono il loro inserimento o lo prevedono con riserva;

e per la DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie aggiuntive (IV fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da

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