TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2021-12-15, n. 202107187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2021-12-15, n. 202107187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107187
Data del deposito : 15 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2021

N. 11065/2021 REG.RIC.

N. 07187/2021 REG.PROV.CAU.

N. 11065/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11065 del 2021, proposto da


C C, rappresentato e difeso dagli avvocati A R B, P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1627 del 15.09.2021, relativo all'istanza di riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in Italia e in Romania ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia in relazione alle classi di concorso A46, nella parte in cui dispone le misure compensative ai sensi del D.Lgs 206/2007 consistenti in 600 ore e due anni di tirocinio in ragione della sproporzionalità, irragionevolezza e carenza di motivazione delle stesse;

nonché dei pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, menzionati nel relativo provvedimento di

riconoscimento parziale eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria, nei quali vengono ravvisate le differenze tra i percorsi formativi seguiti in Romania rispetto al TFA italiano ovvero ad altre procedure abilitanti;

nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il termine di durata del tirocinio appare eccessivo anche in considerazione di quello ordinariamente previsto per i frequentanti dei corsi di TFA (cfr. sent. 7268/2021).

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