TAR Catania, sez. III, decreto decisorio 2020-07-14, n. 202002745
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Pubblicato il 14/07/2020
N. 02745/2020 REG.PROV.PRES.
N. 00417/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2015, proposto da
A B, rappresentata e difesa dagli avvocati G B e I Messina, con domicilio eletto presso lo studio Rosario Magnano Di San Lio in Catania, Via Nicola Coviello 4;
contro
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato R N I, con domicilio eletto presso lo studio Gabriella Caudullo in Catania, Viale Raffaello Sanzio 60;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente del VI Settore Tecnico Comunale del Comune di Barcellona P.G. del 28 novembre 2014 prot. n. 57447 con il quale è stato comunicato alla ricorrente il diniego definitivo del Permesso di costruire;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ivi inclusi la nota del Dirigente del VI Settore Tecnico Comunale del Comune di Barcellona P.G. del 5 novembre 2014, la nota del Direttore dell'Ufficio Tecnico VI Settore del Comune di Barcellona P.G. n. 42857 del 3 settembre 2013, la nota del predetto dirigente dell'11 dicembre 2014 prot. 59366, nonchè, occorrendo, della nota del Dirigente del VI Settore Tecnico Comunale del Comune di Barcellona P.G. del 23 gennaio 2015 prot. 3323.
Visti tutti gli atti di causa;
Osservato che, con apposita comunicazione di cortesia, avuto riguardo al lungo lasso di tempo trascorso dalla proposizione del gravame e tenuto conto della protratta inattività processuale, è stato chiesto al difensore di parte ricorrente di rappresentare, con propria dichiarazione, nel termine di trenta giorni se vi fosse ancora interesse alla definizione del giudizio e che nessuna comunicazione è pervenuta;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite (anche tenuto conto che la ricorrente ha documentato di aver conseguito il permesso di costruire);