TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-06-29, n. 202300401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-06-29, n. 202300401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300401
Data del deposito : 29 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2023

N. 00401/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00146/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;



contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS-, comunicato -OMISSIS-, con cui il Direttore f.f. della U.O.C.A. Servizio Farmaceutico Aziendale dell'Azienda intimata ha respinto l'istanza avanzata dalla ricorrente -OMISSIS- per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della nuova sede farmaceutica -OMISSIS- nel Comune di Perugia ai sensi dell'art. 11 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, con l. 24 marzo 2012 n. 27), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data -OMISSIS-, per l’annullamento:

della determinazione dirigenziale -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Umbria (art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge n. 24 marzo 2012, n. 27). Assegnazione sedi in seguito al secondo interpello ”, adottata dalla Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data-OMISSIS-, per l’'annullamento:

della determinazione dirigenziale -OMISSIS-, pubblicata nel B.U.R.,-OMISSIS-, con la quale la Direzione Regionale Salute e Welfare - Servizio Programmazione Sanitaria, Assistenza Territoriale, Integrazione Socio-Sanitaria ha avviato il 3° interpello, nell'àmbito del quale ha stabilito di proporre l'assegnazione delle n. 25 sedi farmaceutiche ivi elencate ai soggetti collocati tra la 71^ e la 95^ posizione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale -OMISSIS- (come parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale -OMISSIS-), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi tutti gli atti, di contenuto ed estremi ignoti, relativi al predetto interpello.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 e della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La ricorrente dott.ssa -OMISSIS- ha agito con il ricorso introduttivo per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento di cui alla nota prot. -OMISSIS-, con cui il l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 ha respinto l’istanza avanzata dalla stessa-OMISSIS- per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura della nuova sede farmaceutica -OMISSIS- nel Comune di Perugia ai sensi dell’art. 11 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012 n. 27).

1.1. Riferisce in punto di fatto la ricorrente di aver partecipato singolarmente, in quanto iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia e non titolare di farmacia, al concorso pubblico straordinario per titoli indetto dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 1 del 2012 ai fini dell’assegnazione di una delle sedi farmaceutiche istituite in quella Regione, a seguito della riduzione a 1/3.300 del coefficiente sedi/abitanti, operata dal c.d. Decreto Cresci Italia con la riscrittura degli artt. 1, 2° comma, e 2, 1° comma, l. n. 475 del 1968.

Collocatasi in posizione utile, con nota prot. -OMISSIS- indirizzata alla Regione Emilia Romagna dichiarava di accettare l’assegnazione della nuova sede -OMISSIS- nel Comune di Cesena; l’assegnazione veniva formalizzata con D.D. -OMISSIS-. Dopo il rilascio da parte dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio” dell’autorizzazione-OMISSIS-, la ricorrente, quale titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS-”, ha aperto a Cesena la “-OMISSIS-”.

La ricorrente partecipava altresì all’analogo concorso straordinario indetto dalla Regione Umbria con la D.D. -OMISSIS-, pubblicata nel B.U.R., -OMISSIS-, ai fini dell’assegnazione delle trentanove nuove sedi farmaceutiche istituite sul territorio regionale, collocandosi -OMISSIS- della graduatoria approvata con D.D. -OMISSIS-.

Con D.D. -OMISSIS-, la Regione Umbria dava avvio alla procedura di secondo interpello ai sensi dell’art 10 e 11 del Bando, mediante lo scorrimento della graduatoria dei vincitori del concorso, invitando a partecipare i candidati collocatisi nella posizione compresa tra la 41° e la 70°; quindi l’Amministrazione regionale inviava alla -OMISSIS- la proposta di assegnazione della nuova sede farmaceutica -OMISSIS- presso il Comune di Perugia in zona -OMISSIS-, alla quale ella rispondeva positivamente con nota prot.-OMISSIS-.

Di conseguenza, con D.D. -OMISSIS-, la Regione la dichiarava assegnataria di detta sede, con l’avvertenza che, per non decadere dall’assegnazione e salvo proroghe per documentate ragioni, avrebbe dovuto aprire la nuova farmacia nei successivi 180 giorni, previa autorizzazione della AUSL competente.

Nelle more, la ricorrente:

- con atto notarile -OMISSIS-, trasformava l’impresa individuale titolare della sede -OMISSIS-Cesena costituendo una società a responsabilità limitata con unico socio (dott.ssa -OMISSIS-) denominata “-OMISSIS-” cui conferiva, conservandone la direzione, l’intera azienda costituita dalla Farmacia;

- con atto notarile -OMISSIS- trasferiva alla figlia -OMISSIS-, anch’essa farmacista, la piena proprietà delle quote della “-OMISSIS-” con unico socio;

- con atto -OMISSIS- accettava in via definitiva l’assegnazione -OMISSIS- di Perugia, disposta in suo favore dalla Regione con D.D.-OMISSIS-.

Con istanza acquisita al protocollo-OMISSIS- col -OMISSIS-, la ricorrente richiedeva all’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 il rilascio dell’autorizzazione all’apertura della nuova farmacia di -OMISSIS-.

A seguito di interlocuzioni – ottenuta nelle more una proroga da parte della Regione Umbria ed acquisito il nulla osta del Comune di Perugia – l’autorizzazione veniva negata dal Direttore del Servizio Farmaceutico con la nota prot. -OMISSIS-, stante « l’assenza delle condizioni legittimanti le procedure autorizzatorie richieste », in quanto:

« Sulla base della originaria documentazione presentata ed all’esito delle successive integrazioni richieste da codesto Servizio …, è emerso che la S.V., assegnataria nell’anno 2017 della sede farmaceutica -OMISSIS-Comune di Cesena nell’ambito del concorso straordinario bandito dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell’articolo 11 D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 1, ha posto in essere un trasferimento della sede sita in Cesena. Il trasferimento di cui sopra, sottraendo di fatto la disponibilità della sede, implica l’impossibilità di assegnazione della seconda sede conseguita all’esito del concorso straordinario bandito dalla Regione Umbria, e ciò in virtù del c.d. principio di alternatività che impone ai concorrenti la scelta di conservare la sede già oggetto di autorizzazione, oppure optare per quella nuova conseguita all’esito del concorso, rinunciando però alla sede già acquisita che viene pertanto riassegnata con lo scorrimento della graduatoria. In conclusione, alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, posto che la S.V. non ha proceduto alla rinuncia della sede di Cesena, sottraendone di fatto la disponibilità ad una successiva rassegnazione, come anche espresso nelle valutazioni legali dell’Avvocatura Aziendale protocollo Usl Umbria 1 -OMISSIS-, è incorsa nella violazione dei principi generali e delle previsioni indicate nel Bando Regionale pubblicato in data 19/03/2013 (Determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 1456/2013) e, nello specifico, delle prescrizioni di cui all’art. 11, nota esplicatrice 13 e dell’art. 2, comma 6, nota esplicatrice 4, come suffragati anche dal recente orientamento giurisprudenziale in materia ».

1.2. Con il ricorso introduttivo sono stati articolati quattro motivi in diritto, riassumibili come segue.

i. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 11 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012 n. 27), nonché dell’art. 241, primo comma, l.r. n. 1 [ rectius 11] del 2015, incompetenza, in quanto il diniego per le

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