TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-11-16, n. 202000059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-11-16, n. 202000059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202000059
Data del deposito : 16 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2020

N. 00059/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00030/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;



per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento -OMISSIS-, con cui veniva irrogata, in conformità alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della -OMISSIS-ai sensi dell’art. 7, n. 1,2,4,6 del D.P.R. 737/1981 a decorrere -OMISSIS-(data di notifica del decreto).

I fatti contestati e posti alla base della sanzione sono riassumibili nei termini che seguono.

Il ricorrente, -OMISSIS-, in data-OMISSIS-è stato condannato dal Tribunale di Aosta alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 582 c.p. con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; avverso la predetta sentenza ha proposto appello presso la Corte d’Appello di Torino che con sentenza del -OMISSIS-ha confermato la pronuncia di primo grado; in seguito con ordinanza del -OMISSIS-la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente. Nella medesima data la sentenza è passata in giudicato.

In ragione di ciò l’Amministrazione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato e ne ha disposto con decreto del -OMISSIS-.

Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente deducendo eccesso di potere, travisamento dei fatti, violazione di legge con riferimento all’art. 13 del D.P.R. 25.10. 1981 n. 737, violazione dei principi di proporzionalità, gradualità

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