TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202400554
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2024
N. 00554/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Nastri e Maria Casiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AG.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, emessa da AG.E.A. il 10 aprile 2018 e notificata al ricorrente il 19 aprile 2018, pari a € 14.908,71 (comprensivi di interessi) a titolo di prelievo supplementare sulle “quote latte” relative agli anni 1996 e 1997;
- nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e collegato, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AG. E.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori: Avv. Caiffa, in sostituzione degli Avv.ti F. Nastri e M. Casiello, per la parte ricorrente, e Avvocato dello Stato M.G. Invitto, per l’Agenzia resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente riassume, dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione della Corte di Appello di Lecce - Sezione Staccata di Taranto n. -OMISSIS- del 25 marzo 2022, dinanzi a questo T.A.R., con ricorso (apparentemente) notificato il 23 dicembre 2022 e depositato in giudizio il 9 gennaio 2023, la causa introdotta con atto di citazione, ex artt. 615 e 617 c.p.c., del 16/5/2018, dinanzi al Tribunale Civile di Taranto avverso la cartella di pagamento n. -OMISSIS-, emessa da AG.E.A. il 10 aprile 2018 e notificata al ricorrente il 19 aprile 2018, pari a € 14.908,71 (comprensivi di interessi) a titolo di prelievo supplementare sulle “quote latte” relative agli anni 1996 e 1997.
2. Il ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati.
2.1 Prescrizione del preteso credito: violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione. Illegittimità della cartella impugnata per violazione dell’art. 2-OMISSIS-8, comma 1, n. 4, c.c., stante l’intervenuta prescrizione quinquennale del sottostante presunto credito AG.E.A., inerente al “ prelievo latte sulle consegne ”, sia per sorte capitale, sia per interessi.
Con questo primo fascio di motivi di ricorso, il ricorrente deduce che il credito azionato da AG.E.A. con la gravata cartella di pagamento si sarebbe prescritto ai sensi dell’art. 2-OMISSIS-8, comma 1, n. 4, c.c., sia nella parte capitale sia in quella relativa agli interessi, in quanto trattandosi di somme da corrispondere periodicamente andrebbero soggette al termine di prescrizione quinquennale.
2.2 Nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di determinazione e di calcolo degli interessi richiesti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Errata quantificazione del debito.
Con questo secondo gruppo di motivi di gravame, il ricorrente deduca la nullità della cartella di pagamento impugnata per indeterminatezza, sia con riferimento alla sorte capitale, posto che non sarebbe indicato “ il quantitativo del prelievo; la natura del prelievo; la natura del preteso pagamento: acquisto, multa, sanzione ecc. ”, sia soprattutto con riferimento alle “ modalità di determinazione degli interessi richiesti”. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, in particolare, “ la mancanza di indicazione dei criteri di determinazione e di calcolo degli interessi ” renderebbe senz’altro nulla la predetta cartella, soprattutto se si considera che “ la somma richiesta per interessi risulta assolutamente sproporzionata ed abnorme rispetto alla sorte capitale richiesta .”.
3. Alla Camera di Consiglio del 24 gennaio 2023 (fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta), il Presidente della Sezione, avendo il difensore del ricorrente dichiarato a verbale di rinunciare alla predetta istanza cautelare nell’intesa di una rapida fissazione della causa nel merito, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
4. Il 14 febbraio 2023 si è costituita in giudizio AG.E.A., per il tramite dell’Avvocatura erariale, la quale ha depositato una memoria di costituzione con la quale ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso di riassunzione introduttivo del presente giudizio.
5. Il 21 febbraio 2023 sempre AG.E.A. ha depositato una memoria difensiva con la quale, oltre a reiterare la predetta eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso di riassunzione, ne ha altresì chiesto la reiezione, perché infondato in fatto e in diritto (sul presupposto che si sarebbero verificati plurimi atti interruttivi della prescrizione dedotta dalla ricorrente).
6. Il 1° e il 12 marzo 2023 il ricorrente ha depositato memoria di replica con cui ha contestato quanto ex adverso eccepito, nonchè ribadito le argomentazioni e le conclusioni già formulate con il ricorso introduttivo.
7. Il 3 aprile 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introiettata per la decisione.
DIRITTO
1. In via del tutto preliminare, giova ribadire la sussistenza della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale in subiecta materia (come, peraltro, rilevato “inter partes” dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Staccata di Taranto con la sentenza n. -OMISSIS- del 25 marzo 2022), alla stregua della