TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202400554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-15, n. 202400554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400554
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 00554/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00017/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F N e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AG.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, emessa da AG.E.A. il 10 aprile 2018 e notificata al ricorrente il 19 aprile 2018, pari a € 14.908,71 (comprensivi di interessi) a titolo di prelievo supplementare sulle “quote latte” relative agli anni 1996 e 1997;

- nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e collegato, comunque, connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AG. E.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori: Avv. Caiffa, in sostituzione degli Avv.ti F. Nastri e M. Casiello, per la parte ricorrente, e Avvocato dello Stato M.G. Invitto, per l’Agenzia resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente riassume, dopo la sentenza declinatoria della giurisdizione della Corte di Appello di Lecce - Sezione Staccata di Taranto n. -OMISSIS- del 25 marzo 2022, dinanzi a questo T.A.R., con ricorso (apparentemente) notificato il 23 dicembre 2022 e depositato in giudizio il 9 gennaio 2023, la causa introdotta con atto di citazione, ex artt. 615 e 617 c.p.c., del 16/5/2018, dinanzi al Tribunale Civile di Taranto avverso la cartella di pagamento n. -OMISSIS-, emessa da AG.E.A. il 10 aprile 2018 e notificata al ricorrente il 19 aprile 2018, pari a € 14.908,71 (comprensivi di interessi) a titolo di prelievo supplementare sulle “quote latte” relative agli anni 1996 e 1997.

2. Il ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati.

2.1 Prescrizione del preteso credito: violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione. Illegittimità della cartella impugnata per violazione dell’art.

2-OMISSIS-8, comma 1, n. 4, c.c., stante l’intervenuta prescrizione quinquennale del sottostante presunto credito AG.E.A., inerente al “ prelievo latte sulle consegne ”, sia per sorte capitale, sia per interessi.

Con questo primo fascio di motivi di ricorso, il ricorrente deduce che il credito azionato da AG.E.A. con la gravata cartella di pagamento si sarebbe prescritto ai sensi dell’art.

2-OMISSIS-8, comma 1, n. 4, c.c., sia nella parte capitale sia in quella relativa agli interessi, in quanto trattandosi di somme da corrispondere periodicamente andrebbero soggette al termine di prescrizione quinquennale.

2.2 Nullità della cartella per mancata indicazione dei criteri di determinazione e di calcolo degli interessi richiesti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Errata quantificazione del debito.

Con questo secondo gruppo di motivi di gravame, il ricorrente deduca la nullità della cartella di pagamento impugnata per indeterminatezza, sia con riferimento alla sorte capitale, posto che non sarebbe indicato “ il quantitativo del prelievo;
la natura del prelievo;
la natura del preteso pagamento: acquisto, multa, sanzione ecc.
”, sia soprattutto con riferimento alle “ modalità di determinazione degli interessi richiesti”. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, in particolare, “ la mancanza di indicazione dei criteri di determinazione e di calcolo degli interessi ” renderebbe senz’altro nulla la predetta cartella, soprattutto se si considera che “ la somma richiesta per interessi risulta assolutamente sproporzionata ed abnorme rispetto alla sorte capitale richiesta .”.

3. Alla Camera di Consiglio del 24 gennaio 2023 (fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta), il Presidente della Sezione, avendo il difensore del ricorrente dichiarato a verbale di rinunciare alla predetta istanza cautelare nell’intesa di una rapida fissazione della causa nel merito, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.

4. Il 14 febbraio 2023 si è costituita in giudizio AG.E.A., per il tramite dell’Avvocatura erariale, la quale ha depositato una memoria di costituzione con la quale ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso di riassunzione introduttivo del presente giudizio.

5. Il 21 febbraio 2023 sempre AG.E.A. ha depositato una memoria difensiva con la quale, oltre a reiterare la predetta eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso di riassunzione, ne ha altresì chiesto la reiezione, perché infondato in fatto e in diritto (sul presupposto che si sarebbero verificati plurimi atti interruttivi della prescrizione dedotta dalla ricorrente).

6. Il 1° e il 12 marzo 2023 il ricorrente ha depositato memoria di replica con cui ha contestato quanto ex adverso eccepito, nonchè ribadito le argomentazioni e le conclusioni già formulate con il ricorso introduttivo.

7. Il 3 aprile 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introiettata per la decisione.

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, giova ribadire la sussistenza della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale in subiecta materia (come, peraltro, rilevato “inter partes” dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Staccata di Taranto con la sentenza n. -OMISSIS- del 25 marzo 2022), alla stregua della univoca giurisprudenza sul punto formatasi: ex multis , Cassazione Civile, Sezione VI, 20/09/2021, n.25417, a tenore della quale: “ La questione è stata affrontata e risolta da questa Corte, che ha statuito che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all’esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi (Cassazione. Sezioni Unite civili, n. 31370/2018) .”

2. Tanto premesso, sempre in via preliminare, osserva il Collegio (in disparte da ogni valutazione di merito) che il ricorso in riassunzione proposto dalla parte ricorrente è - sicuramente - inammissibile per tardività, ex art. 11 comma 2 c.p.a., e, per l’effetto, l’intero gravame è irricevibile per tardività, alla stregua delle ragioni che seguono.

Ex actis , infatti, emerge che, a seguito dell’opposizione interposta ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale Civile di Taranto dal ricorrente avverso la cartella di pagamento AG.E.A. riportata in epigrafe (risalente al 2018), l’adito Tribunale Civile ha pronunciato la sentenza n. -OMISSIS-, del 12/9/2019, con cui, in accoglimento dell’opposizione predetta, ha dichiarato nulla e inefficace la cartella di pagamento opposta. Avverso siffatta sentenza è stato, però, proposto appello da AG.E.A. dinanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Staccata di Taranto, che con sentenza n. -OMISSIS- del 25 marzo 2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa.

Quest’ultima sentenza risulta passata in giudicato il 25 settembre 2022, posto che alla stessa non risulta applicabile l’istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale disciplinato dall’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, alla stregua dell’eccezione individuata dall’art. 3 della medesima Legge, a tenore del quale: “ In materia civile, l’articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1-OMISSIS-1, n. 12, “, tra le quali rientrano proprio le cause civili “ di opposizione all’esecuzione ”, “ nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.

Né in senso contrario può essere argomentato, come fa parte ricorrente, che, poiché l’A.G.O. originariamente adita ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa, alla relativa sentenza non si applichi il combinato disposto di cui agli artt. 3 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 9 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1-OMISSIS-1, n. 12, posto che il tenore della relativa statuizione non ne cambia la natura di sentenza emessa dall’A.G.O. all’esito di un giudizio in materia di opposizione ad esecuzione, con conseguente mancata applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, ivi inclusi quelli per proporre impugnativa avverso la sentenza declinatoria di giurisdizione, come nella specie.

Ne deriva che, alla stregua dell’art. 11, comma 2, c.p.a. il giudizio erroneamente proposto dall’odierno ricorrente dinanzi al G.O. avrebbe dovuto essere riassunto dinanzi a questo T.A.R. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato (avvenuto, come detto, il 25 settembre 2022) della predetta sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Staccata di Taranto, quindi entro il 25 dicembre 2022, laddove, invece, nel caso di specie, il ricorso in riassunzione risulta notificato dal ricorrente alla controparte (solo) il 24 gennaio 2023, quindi ben oltre il prescritto termine di tre mesi.

Il Collegio, infatti, osserva che il predetto ricorso in riassunzione solo in apparenza può dirsi proposto tempestivamente, posto che in data 23 dicembre 2022 i difensori del ricorrente hanno notificato alla controparte - invece - il gravame con contenuto riferito a tal G A, cioè a un altro ricorrente patrocinato dai medesimi difensori, peraltro in una controversia analoga quella di cui è causa. Di tal che siffatta notificazione, avente a oggetto atti e documenti riferibili ad altro ricorrente e ad altro giudizio, deve correttamente reputarsi come inesistente, posto che, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “ l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o dell’atto d’impugnazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di mancanza materiale dell’atto… ” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 agosto 2020, 4899;
Commissione Tributaria Regionale Milano, Sezione IV, 27 novembre 2017, n. 4900; Idem , Bari, Sezione VII, 10 maggio 2017, n. 1669);
e invero nel caso di specie ciò che è mancato è proprio il ricorso in riassunzione di -OMISSIS-, inteso nella sua materialità, come contenuto e documento, posto che la parte ricorrente ha notificato alla resistente AG.E.A., come eccepito dalla difesa erariale, la procura rilasciata da -OMISSIS-e un ricorso in riassunzione relativo al giudizio proposto da G A, (RG. n.

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