TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300252
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 00252/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Arghillà 62 Villa San Giuseppe;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

- dell'informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti della ricorrente dal Prefetto di Reggio Calabria in data 27 febbraio 2020 prot. uscita n. 0022568 e della nota n. 0022501 del 27/02/2020 ove è riportata la motivazione, notificata contestualmente;

- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’impresa individuale "-OMISSIS-", con il ricorso in epigrafe ha chiesto l’annullamento dell'informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Reggio Calabria il 27 febbraio 2020 prot. n. 0022568 e della nota n. 0022501 del 27 febbraio 2020, ove è riportata la motivazione dell’atto prefettizio, notificatale contestualmente.



2. Il gravato provvedimento si fonda, per un verso, sui precedenti e le parentele del marito della ricorrente (-OMISSIS- imputato e detenuto per reati di mafia, accusato di svolgere il ruolo di capo-promotore-organizzatore della cosca denominata -OMISSIS- operante in Catona - Arghillà - Villa San Giuseppe - Rosalì – Spontone), per altro verso, sui rapporti anche economici della stessa -OMISSIS- con il citato -OMISSIS-, atteso che, fino al 19/12/2013, la ricorrente è stata socia della S.r.l. "-OMISSIS-", il cui amministratore unico è il ripetuto -OMISSIS-, che gestisce quindi un’attività commerciale analoga a quella della -OMISSIS-.

Il provvedimento impugnato evidenzia altresì il contesto parentale fortemente controindicato della stessa ricorrente, atteso che il padre (-OMISSIS-) risulterebbe pure lui contiguo alla cosca -OMISSIS-;
il fratello (-OMISSIS-), controllato in diverse occasioni con soggetti ritenuti contigui ad organizzazioni mafiose, annovera alcuni precedenti penali e lavora alle dipendenze della -OMISSIS-, impresa già destinataria di interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria il 9 agosto 2013;
la sorella (-OMISSIS-) è pure lei gravata da pregiudizi penali per attività di gestione rifiuti non autorizzata, violazione di leggi ambientali ed in materia di edilizia, e risulta essere amministratore e socio unico della citata -OMISSIS-



3. Contro il detto provvedimento interdittivo insorgeva, perciò, la ricorrente con il presente ricorso affidato a molteplici censure, con le quali si denunziava l’insanabile violazione di legge che affliggerebbe i provvedimenti gravati che sarebbero stati adottati in assenza dei prescritti presupposti normativi. Parte ricorrente ha inoltre dedotto, plurimi, profili di illegittimità costituzionale e non conformità alla normativa EDU di alcune disposizioni del Codice antimafia, tra cui gli artt. 67, 89 bis, 92 e 94.

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