TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2019-10-16, n. 201906675
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Pubblicato il 16/10/2019
N. 06675/2019 REG.PROV.CAU.
N. 11579/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11579 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato T D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del giudizio di non idoneità al servizio di Polizia della commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica, notificato il 17 luglio 2019, per non aver superato la prova “Corsa Piana di 1000 metri” con esito “ritirata”.
delle “DISPOSIZIONI PER L’ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ASSUNZIONE DI 1.851 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLA PROVA SCRITTA DI ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI 893 POSTI DI ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO.” nella parte in cui il testo del documento prevede “In caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, il candidato deve avvertire immediatamente la Commissione”;“Iniziata la singola prova fisica, essa deve necessariamente concludersi positivamente o negativamente, senza che sia possibile ripetere la stessa”, e pertanto non consente la ripetizione o rinvio della medesima prova già iniziata nel caso in cui sopravvenga una inabilità durante la prova determinata da caso fortuito o forza maggiore (ovvero non determinati da carenza di abilità fisica del concorrente alla prova);
del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, nella parte in cui all’art. 4 comma 6, dispone che il mancato superamento di uno solo degli esercizi ginnici determinala esclusione del soggetto interessato per inidoneità, senza fare salvi i casi in cui sopravvenga una inabilità durante la prova determinata da caso fortuito o forza maggiore (ovvero non determinati da carenza di abilità fisica del concorrente alla prova);
del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019 sul sito web della Polizia di Stato con avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con il quale è stato approvato l’elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2019 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerata la gravità del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, consistente nella esclusione dal concorso;
Ritenuto che il ricorso presenti profili di fondatezza, tenuto conto della eccezionalità e della imprevedibilità dell’evento che ha impedito alla ricorrente la conclusione della prova di efficienza fisica;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare, al fine di ammettere la ricorrente alla ripetizione della prova di efficienza fisica, da espletarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Amministrazione, entro il termine, prorogabile su richiesta della parte resistente, di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza;
Ritenuto di dover proseguire la trattazione cautelare all’esito della ripetizione della prova;
Ritenuto, infine, di dover rinviare la decisione sulle spese cautelari alla definizione della fase;