TAR Torino, sez. I, sentenza 2017-07-11, n. 201700814
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2017
N. 00814/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01418/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1418 del 2014, proposto da:
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Carlo Matteucci, 4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane - Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza - ha negato la richiesta formulata in data 18.10.2011 dal ricorrente di applicazione del sistema retributivo;
- della nota del Servizio TEP e Spese Varie del Ministero dell'Interno datata -OMISSIS-, avente come oggetto altro dipendente -OMISSIS-, allegata al provvedimento del -OMISSIS- ed unitamente allo stesso notificata al ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale frattanto adottato, anche non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Ispettore superiore della Polizia di Stato, ha chiesto, con istanza presentata in data in data 18.11.2011, l’applicazione del sistema previdenziale retributivo, nonché la conseguente applicazione delle ritenute assistenziali e previdenziali secondo il sistema retributivo, in luogo di quello contributivo applicato dall’Amministrazione.
Sostiene infatti di aver maturato alla data del 31.12.1995 oltre 18 anni contributivi, avendo svolto servizio di leva come pilota dal 5.9.1981 al 4.9.1982, agente ausiliario trattenuto dal 5.9.1982 fino al 4.7.1988; quindi servizio in qualità di pilota di elicottero della Polizia di Stato fino al 31.12.1995.
In tutti detti periodi ha percepito l’indennità di aereonavigazione, per cui, deve trovare applicazione la maggiorazione di cui all’art 3 L. 284/77, secondo cui "ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni,