TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-03-04, n. 202400805
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 00805/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2023, proposto da
Il “Nuovo Leonardo S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , P T e F M rappresentati e difesi dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Savoca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, v.le R. Sanzio 60;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 7654 del 6.12.2022 del Comune di Savoca, nello stesso giorno notificato;
- di ogni altro atto nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali antecedenti e conseguenti ancorché non conosciuti e, segnatamente, il regolamento comunale in materia di concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione n. 69 del 4.11.2022, il regolamento CUP n. 100 del 30.12.2022 e il regolamento n. 87 del 22.12.2022 sull’occupazione del suolo pubblico, con particolare riferimento all’art. 6.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Savoca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. n. 2395 del 22.4.2022, il Comune di Savoca rilasciava alla società “Il Nuovo Leonardo s.r.l.” la concessione di mq 50,00 di suolo pubblico, nell’area museo, adiacente al Centro Filarmonico, dal 21.04.2022 al 21.03.2023, per esercitare la propria attività di intrattenimento ristoro/itinerante.
In data 12.09.2022, il sig. P T, in qualità di legale rappresentante della società “Il Nuovo Leonardo s.r.l.” presentava le seguenti istanze: i) per l’accesso di cinque mezzi “ anche a servizio dell’attività ” (prot. n. 5559);ii) per l’autorizzazione all’apposizione di cartelli direzionali (prot. 5560);iii) per l’ampliamento della concessione (prot. 5562);iv) per il posizionamento di un mezzo di servizio navetta gratuito (prot. 5679).
Le istanze venivano rigettate con i seguenti provvedimenti motivati, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, dell’Istruttore e del Segretario Comunale: i) prot. 5689 del 14.09.2022, in quanto l’accesso al centro storico viene concesso ai residenti, mentre essere titolari di attività commerciale non implica automaticamente l’accesso senza una specifica domanda;ii) prot. 5690 del 14.09.2022 per carenza degli elaborati a fondamento della pratica;iii) prot. 5691 del 14.09.2022, per incompletezza dell’istanza.
Con nota prot. 5679 del 14.09.2022, il sig. Trupia richiedeva nuovamente il posizionamento di una navetta gratuito al servizio dell’attività svolta. Con provvedimento prot. 5783 del 16.09.2022, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, la richiesta veniva rigettata in quanto il mezzo indicato per il servizio di navetta non era autorizzato e lo spazio indicato non risultava concedibile, pena l’intralcio della circolazione.
Con nota del 16.09.2022 prot. 5778 veniva reiterata la richiesta di ampliamento della concessione per l’occupazione di suolo pubblico comunale, rigettata con il provvedimento prot. 6691 del 25.10.2022, a causa della sospensione di tutte le concessioni di suolo pubblico.
In data 26.09.2022, con nota prot. 5986, veniva altresì presentata una nuova richiesta identica alla precedente avente ad oggetto l’apposizione di cartelli direzionali, rigettata con provvedimento prot. 6692 del 25.10.2022.
In data 26.09.2022, non nota prot. 5989, veniva nuovamente protocollata una richiesta di accesso mezzi “ anche a servizio dell’attività ”, rigettata per le medesime ragioni già esplicitate con il primo rigetto del 14.09.2022.
Con nota del 7.11.2022 la società insisteva nelle stesse richieste già rigettate dall’Amministrazione. La nota veniva riscontrata dal Segretario Comunale in data 6.12.2022, che con nota prot. 7654 ribadiva che tutte le istanze della “Nuovo Leonardo s.r.l.” fossero state già evase.
2. Con ricorso notificato il 21.01.2023 e depositato il successivo 23.02.2023 il “Nuovo Leonardo s.r.l.” e i sig.ri P T e F M hanno impugnato, chiedendone il relativo annullamento, i seguenti atti: 1) il suddetto provvedimento prot. n. 7654 del 6.12.2022, nello stesso giorno notificato;2) ogni altro atto nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali antecedenti e conseguenti ancorché non conosciuti e, segnatamente, il regolamento comunale in materia di concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione n. 69 del 4.11.2022, il regolamento CUP n. 100 del 30.12.2022 e il regolamento n. 87 del 22.12.2022 sull’occupazione del suolo pubblico, con particolare riferimento all’art. 6.
La parte ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento del proprio diritto al mantenimento dell’area oggetto di concessione e del correlato diritto ad accedervi mediante propri mezzi, con conseguente condanna del Comune di Savoca all’adozione dei provvedimenti denegati e al risarcimento del danno per perdita da chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, da liquidarsi a cura dell’adito Tribunale anche in via equitativa, anche per il rifiuto frapposto al rilascio dell’autorizzazione ad accedere al proprio immobile ed alla propria unità aziendale.
I suesposti provvedimenti sono stati censurati per il seguente unico motivo: Violazione e falsa applicazione di legge, del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche;eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente carenza dei presupposti fattuali e giuridici;errore di fatto e travisamento dei fatti;assoluta illogicità contraddittorietà ed irrazionalità;ingiustizia manifesta carenza di istruttoria motivazione perplessa insufficiente ed incongrua anche con riferimento alla violazione dell’art. 3 legge 241\1990;sviamento, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa omessa ponderazione di interessi rilevanti .
2.1. Nello specifico, viene evidenziato che la mancata autorizzazione dell’attraversamento con mezzi meccanici della zona del centro storico (ZTL) abbia concretizzato la violazione degli artt. 2 e 3 del regolamento approvato dal consiglio comunale di Savoca n. 43 del 30.11.2016, rilevandosi altresì che l’accesso per gli aventi diritto sia un atto dovuto, senza spendita di discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione procedente.
Relativamente all’istanza per la cartellonistica direzionale per promozione pubblicitaria e geolocalizzazione della unità commerciale, viene dedotta la carenza dell’attività istruttoria condotta dal Comune di Savoca nonché la violazione del regolamento CUP sul canone unico patrimoniale approvato con delibera n. 100 del 30.12.2022.
Con specifico riguardo alla richiesta di ampliamento della area oggetto di concessione viene dedotta, in particolare, la violazione di legge per evidente disparità di trattamento rispetto ad un’altra concessione per analogo settore commerciale e la violazione della durata del procedimento iniziale di concessione.
Relativamente alla richiesta di posizionamento di un mezzo di servizio navetta gratuito al servizio dell’attività svolta nell’area oggetto di concessione, viene precisato che essa sia finalizzata al trasporto di clienti impediti o con difficoltà a deambulare e non concerne, invece, lo svolgimento di un servizio turistico.
Quanto all’accesso ispettivo, la parte ricorrente rileva la presunta violazione del principio di ragionevolezza e di trasparenza, evidenziandone altresì la nullità e arbitrarietà.