TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-03-17, n. 202103255

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-03-17, n. 202103255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103255
Data del deposito : 17 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2021

N. 03255/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06438/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6438 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da CA (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio 18;



contro

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- della delibera del Comitato di gestione n. 359 del 28.2.2018, con la quale è stato approvato il testo aggiornato del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella parte in cui, recependo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 93, 94 e 95, della legge n. 205 del 2017, è stata introdotta, agli artt. 12 e 15, una disciplina derogatoria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e sono state istituite e disciplinate le posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, con attribuzione di funzioni dirigenziali;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 21.3.2019:

- dell'atto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 27048/RI/2018 del 21.12.2018, con il quale è stato disposto l'avvio delle procedure selettive d'interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell'art. 1, comma 93, lett. a), della legge n. 205 del 2017;

- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 136786 del 17.12.2018, recante l'individuazione e la graduazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 205 del 2017;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La CA agisce per l’annullamento della delibera del Comitato di gestione n.359 del 28.2.2018 con la quale è stato approvato il testo aggiornato del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella parte in cui, recependo le disposizioni di cui all’art. 1, commi 93, 94 e 95, della legge n. 205/2017, è stata introdotta, agli artt. 12 e 15, una disciplina derogatoria in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e sono state istituite e disciplinate le posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, con attribuzione di funzioni dirigenziali.

1.2. Con il presente ricorso la CA sollecita questo Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale della succitata disposizione normativa in relazione agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., deducendo, altresì, la violazione e/o elusione del giudicato costituzionale rappresentato dalla sentenza della Corte del 17.3.2015, n. 37.

1.3. La CA ha esposto che le disposizioni di cui all’art. 1, commi 93 e 94, della legge n. 205/2017, sono state recepite con la delibera impugnata che ha stabilito all’art.15, comma 1, che «sono istituite posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione...» prevedendo che «le posizioni sono conferite a funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella terza area, mediante selezioni interne» e, al comma 2, che «ai titolari delle Posizioni Organizzative di cui al comma 1possono essere attribuiti: il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno; i poteri di spesa e i poteri di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza delle sezioni dei rispettivi uffici; la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo».

1.4. Secondo la prospettazione di parte ricorrente il citato art.1, comma 93, avrebbe seguito un percorso inverso rispetto a quanto disposto dall’art. 4 bis , comma 2, del D.L. n. 78/2015, allocando le stesse funzioni dirigenziali ad un livello inferiore di competenza, corrispondente agli uffici di livello non dirigenziale, al quale sono preposti funzionari privi della qualifica dirigenziale, ma si tratterebbe di un’operazione altrettanto artificiosa in quanto le funzioni manterrebbero ontologicamente la loro natura dirigenziale, essendo riconducibili a quelle previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, a nulla rilevando la circostanza che il loro livello di esercizio è stato ascritto all’ambito di competenza di uffici di livello non dirigenziale.

Un simile modello organizzativo, fondato sull’esercizio delle funzioni dirigenziali da parte di funzionari privi della relativa qualifica, già ritenuto costituzionalmente dalla Corte costituzionale con la sentenza del 17.3.2015 n. 37, sarebbe destinato a consolidarsi definitivamente a seguito del detto intervento legislativo, il quale, se da un lato, ha prorogato il termine delle deleghe di funzioni dirigenziali fino al 31.12.2018, ha, dall’altro, previsto, a regime, l’istituzione delle già richiamate posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o

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