TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2023-05-10, n. 202307853

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2023-05-10, n. 202307853
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307853
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2023

N. 09172/2022 REG.RIC.

N. 07853/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09172/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9172 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A S e G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero Interno - Dip P S Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per Vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, approvata con decreto della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato (di seguito, DAGEP) del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 21 giugno 2022, come rideterminata con decreto del 5 luglio 2022, nella misura in cui il ricorrente non è inserito tra i vincitori;

- dei menzionati decreti del Direttore Centrale del DAGEP del 21 giugno e del 5 luglio 2022 di approvazione e successiva rideterminazione della suddetta graduatoria di merito;

- della circolare prot. n. 23868, del 13 luglio 2022, del DAGEP, che dispone l'avvio delle procedure di assegnazione e del corso di formazione per il 28 luglio 2022;

- del decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha indetto il citato concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice-ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, nelle parte in cui non ha consentito al ricorrente, candidato promosso per meriti straordinari, di indicare nella domanda di partecipazione la sua effettiva di anzianità nel ruolo e nella qualifica di Sovrintendente Capo e non ha previsto che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, dovesse tenere conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, comma 1°, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale;

- ove occorra, del verbale del 18 giugno 2021, corretto con successivo verbale del 19 luglio 2021, con cui la Commissione esaminatrice del suddetto concorso ha determinato i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di titolo;

- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Interno - Dip P S Polizia di Stato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ravvisata l’opportunità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria “ de qua ”;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno della presente Ordinanza, del ricorso, dell’atto per motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio del 31 ottobre 2023, decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l’attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero dell’Interno, permangono alcuni obblighi in capo all’Amministrazione, fra cui, quello:

-di fornire al ricorrente i nominativi dei vincitori e degli idonei della graduatoria;

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “ Atti di notifica ” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, dell’atto per motivi aggiunti e dell’elenco dei controinteressati.

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