TAR Brescia, sez. I, ordinanza collegiale 2009-05-15, n. 200900108
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N. 00108/2009 REG.ORD.COLL.
N. 01079/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2007, proposto da:
ELENA COLOMBO,
rappresentata e difesa dall'avv. R C,
con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;
contro
COMUNE DI ROVETTA,
rappresentato e difeso dall'avv. R B,
con domicilio eletto presso Maria Grazia Sciarra in Brescia, via V. Eman. II,1 (Fax=030/2970730);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del Responsabile del Servizio 13.8.2007 n. 232 di demolizione opere abusive e rimessa in pristino di fabbricato al fine di ricondurlo allo stato originario..
Visto la richiesta di liquidazione della parcella da parte del difensore della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 il dott. Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il difensore di Colombo Elena, ammessa al gratuito patrocinio ex decreto 5. 9. 2007, chiede, all’esito della definizione del giudizio, il pagamento della somma di euro 10.855, allegando specifica in ordine al modo in cui è stato calcolato tale importo;
Ritenuto che, peraltro, tale somma non possa essere riconosciuta e debba essere ridotta, in quanto:
- non è condivisibile la qualificazione come causa di rilevante importanza che le ha attribuito il difensore nella quantificazione degli onorari,
- non è stato applicato l’abbattimento degli importi del 50% previsto dall’art. 130 t.u.s.g. per il gratuito patrocinio nel giudizio amministrativo,
- non è stata rispettata la regola di non superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali vigenti di cui all’art. 82 t.u.s.g.,
- ad esempio, l’importo che può essere indicato per gli onorari per la redazione del ricorso della causa di valore indeterminabile dopo l’abbattimento del 50% di cui all’art. 130 diventa da euro 180 ad euro 1065, e, quindi, per effetto della regola dell’art. 82, l’importo che può essere indicato non può superare il valore medio di euro 622, mentre la parte ha indicato nella richiesta la somma di euro 2.130,
- gli importi indicati devono pertanto essere rivisti, e si ritiene congruo liquidare quelli di euro 2.000 per onorari, 170 per diritti, oltre spese, i.v.a e c.p.a.;