TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2018-04-27, n. 201800964

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2018-04-27, n. 201800964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800964
Data del deposito : 27 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2018

N. 00964/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00520/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2018, proposto da:
B s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C (pec avv.carlocomande@pec.it) e T P (pec avvtizianapellegrino@legalmail.it), con domicilio digitale dichiarato all’indirizzo pec avv.carlocomande@pec.it, e domicilio fisico presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Caltanissetta n. 2/d;

contro

- il Comune di Favignana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Lentini, con domicilio digitale dichiarato all’indirizzo pec “lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it”, e con domicilio fisico in Palermo, via Siracusa n. 30 presso lo studio dell’avv. Rosalba Genna (pec: rosalba genna@pecavvpa.it);
- il Consiglio Comunale del Comune di Favignana, in persona del Commissario ad Acta nominato con D.A. n. 154/Gab del 6 giugno 2017 per provvedere all’adozione del nuovo Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio del Comune di Favignana, non costituito in giudizio;
- il Consiglio Comunale del Comune di Favignana, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 2440 del 8 febbraio 2018, notificato a mezzo pec al Geom. Ponzio Salvatore in pari data avente ad oggetto “Comunicazione di inizio lavori Provvedimento Unico n. 49 del 03/08/2017. Interventi di demolizione, ricostruzione ed ampliamento di un edificio da destinare ad attività di pernottamento in Favignana, Via Alessandro Volta – Ditta B S.r.l. SOSPENSIONE DEI LAVORI”.

- degli artt. 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Favignana, adottato con deliberazione del Commissario ad acta n. 40 del 4 dicembre 2017, richiamate nel provvedimento prot. n. 2440 del 8 febbraio 2018 e, dunque, anche della predetta delibera n. 40/2017 nella parte in cui adotta le citate Norme tecniche di attuazione;

- dell'art 68 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Regolatore in base al quale “A datare dall'adozione del Prg da parte del Consiglio Comunale si applicano le misure di salvaguardia ai sensi della L. 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni ad esclusione dei fabbricati da ricostruire con il contributo dello Stato ai sensi della L. 178/76 e succ. mod. ed int. a prescindere dalla zona omogenea nella quale ricadono”, ove interpretato, in contrasto con l'art. 63 delle medesime NTA, nel senso che le misure di salvaguardia di cui all'art. 1 della legge 1902/1952 e s.m.i. si applicano anche agli interventi edilizi assentiti prima dell'entrata in vigore del PRG;

- ove occorra e per quanto di ragione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prot. n. 16495 del 12 ottobre 2017 avente ad oggetto “proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'adozione del Piano Regolatore Generale”.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Favignana, con le relative deduzioni difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dottoressa M C;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018, i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la società B s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Favignana ha sospeso i lavori autorizzati alla ditta ricorrente con il provvedimento unico n. 49 del 3 agosto 2017, relativo ad interventi di demolizione, ricostruzione ed ampliamento di un edificio da destinare ad attività di pernottamento, sito in Favignana, Via Alessandro Volta.

Espone, al riguardo:

- di essere proprietaria del predetto immobile sito nel Comune di Favignana, identificato al N.C.E.U. del Comune nel foglio di mappa n. 28, particella n. 73;
e di avere ottenuto, previa istanza del 14 marzo 2017, il provvedimento Unico n. 49 del 3 agosto 2017, con il quale il Comune di Favignana le ha rilasciato il permesso “ alla realizzazione, previa demolizione della struttura già esistente, di un corpo di fabbrica per la realizzazione di n. 3 case vacanze, il tutto posto su due elevazioni fuori terra, torrino scala e struttura ombreggiante sui lastrici solari…” , alle condizioni poste dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani con la nota n. 3669 del 13 luglio 2017;

- l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’impresa C.E.F.A.M. Costruzioni Edili s.n.c., giusto contratto sottoscritto il 16 settembre 2017;

- nelle more dell’invio della comunicazione di inizio lavori, il Comune di Favignana, con la deliberazione del Commissario ad acta n. 40 del 4 dicembre 2017, ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale, il Regolamento edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione, con conseguente pubblicazione, in G.U.R.S., dell’avviso di avvenuto deposito in data 5 gennaio 2018;

- la ricorrente ha comunicato l’inizio dei lavori in data 19 gennaio 2018, entro i termini previsti dal provvedimento unico.

Ciò premesso, si duole del provvedimento di sospensione di tali lavori, deducendo le censure di:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 63 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ADOTTATO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 65 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (ERRONEAMENTE INDICATO NELLE NTA COME ART. 6) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2,

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