TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2015-11-10, n. 201512658
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 12658/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01951/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2014, proposto da:
S A M, rappresentata e difesa dall'avv. S R, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Roma, Via Ottaviano, 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Ricerca, Ufficio Scolatico Regionale per il Lazio,in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Loredana D'Alessio, non costituita;
per l'annullamento
- delle graduatorie di merito definitive, pubblicate con decreto dell’USR n. 6 del 17/01/2014, anch’esso impugnato, della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per la classe concorsuale AA00 Scuola Infanzia della Regione Lazio, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente punti 67 anziché 72 punti, a causa di una erronea valutazione dei titoli dichiarati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e delle Ricerca e di Ufficio Scolatico Regionale Per il Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La presente questione può essere decisa con sentenza in forma semplificata, ex art.74 cpa, essendo il ricorso manifestamente fondato, come da precedente conforme, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (Tar Lazio, sez.III bis.n. N. 11082/2015 del 2 luglio 2015).
La ricorrente ha infatti presentato domanda di partecipazione al concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 per la classe di concorso AA00.
Al momento di compilare la domanda di partecipazione al concorso sul sito internet di istanze online, la ricorrente ha espressamente dichiarato di avere conseguito l'abilitazione specifica, in virtù di titolo professionale conseguito presso un paese dell'Unione Europea (Austria) con votazione equiparata pari a 94,60/100 , titolo riconosciuto dal MIUR con Decreto 13/12/2010 prot. n. 9006.
Tuttavia, la Commissione – che per tale titolo avrebbe dovuto attribuire 5 punti ai sensi della tabella di valutazione titoli “Allegato 4” del D.M. 82/2012, voce A.1.2 – non assegnava ala predetta il relativo punteggio, non avendo la ricorrente provveduto successivamente a compilare la dichiarazione aggiuntiva dei titoli, in seguito richiesta dal MIUR.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Ed invero, l’art.3 del Bando prevedeva chiaramente che, una volta presentata la domanda di partecipazione (esclusivamente) con modalità on line i candidati dichiarassero, sotto la propria responsabilità, oltre al possesso dei requisiti di partecipazione anche i titoli specifici di ammissione e i titoli valutabili ai sensi dell’art.12, adempimento che risulta rispettato dalla ricorrente. D’altro canto, la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.12 comma 2 del medesimo Bando aveva l’obbligo – e il dovere - di valutare (esclusivamente) i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
L’onere ulteriore posto a carico dei candidati ammessi alla prova orale con la lettera a questi inviata (ovvero, procedere ad un nuovo all’accesso della domanda on line già presentata, con nuova indicazione dei titoli già dichiarati nella domanda di partecipazione) - evidentemente prescritto al fine di apporre rimedio ad una falla del sistema informatico del Miur, che viceversa non consentiva ai Commissari di avere accesso alle informazioni già comunque acquisite dal medesimo sistema in quanto indicate nella domanda di partecipazione - non può, ad avviso del Collegio, pregiudicare il legittimo interesse dei candidati vincitori a vedersi valutare i titoli già dichiarati nella domanda di partecipazione on line, come chiaramente previsto dal Bando.
Ne consegue che la graduatoria di merito della classe di concorso AA00 andrà riformulata attribuendo alla Dott.ssa Sonia Anna Mahr il punteggio relativo ai titoli effettivamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ed effettivamente posseduti dalla stessa.
In conclusione, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato, in parte qua, i provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.