TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-08-07, n. 201910407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-08-07, n. 201910407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910407
Data del deposito : 7 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2019

N. 10407/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02432/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2019, proposto da
C G, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

al decreto ex L. n. 89/2001, emesso dalla Corte d’Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione il 5 ottobre 2017 e depositato il 24 ottobre 2017 (n. cronol. 9207/2017, procedimento iscritto al ruolo n. 52304/2017 V.G.).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;

Visto il D.M. 10/03/2014, n. 55;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato e depositato il 26 febbraio 2019, il signor G C nonché l’avv. C G in proprio, hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, emesso dalla Corte d’Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione il 5 ottobre 2017 e depositato il 24 ottobre 2017 (n. cronol. 9207/2017, procedimento iscritto al ruolo n. 52304/2017 V.G.), esponendo che:

- con il predetto decreto, il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere al ricorrente G C, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la somma di Euro 2.100,00 (duemilacento/00) oltre interessi legali dalla domanda, nonché alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 300,00 (trecento/00), oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario (avv. C G);

- l’azionato decreto della Corte d’Appello di Roma – Sezione Equa Riparazione è stato munito della formula esecutiva il 12 febbraio 2018 ed in tale forma è stato notificato al Ministero della Giustizia il 21 febbraio 2018;

- la dichiarazione prescritta dall’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, corredata della relativa regolare documentazione è stata inviata all’Amministrazione intimata il 9 aprile 2018;

- sono decorsi sia il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sia l’ulteriore termine di sei mesi previsto dall’articolo 5-sexies, comma 7, della legge n. 89 del 2001;

- le numerose richieste di pagamento sono rimaste senza esito alcuno.

2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, i ricorrenti hanno pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale hanno chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione:

- al pagamento in favore del ricorrente G C della somma di Euro 2.100,00 (duemilacento/00), “oltre interessi legali dalla data della domanda (11/09/2017) fino al soddisfo;

- al pagamento in favore del difensore avv. C G della somma di euro 300,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, iva e cpa, oltre le ulteriori spese maturate, dovute e debende”, con interessi dalla data della notifica del decreto (25/10/2017);

- al pagamento delle “spese legali” del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore avv. C G, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Hanno altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinché questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.

3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio il 6 maggio 2019.

4. La causa è stata quindi chiamata alla camera di consiglio del 14 maggio 2019, in esito alla quale è passata in decisione.

5. Il Collegio, constatata la ritualità del gravame, ritiene fondata la pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalle parti ricorrenti atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.

Deve invero essere dato atto che:

- parte ricorrente ha notificato il titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione intimata ed è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;

- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);

- sulla base delle depositate evidenze documentali (e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata, che si è costituita in giudizio con memoria di stile), le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione.

Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e provato l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente della somma a essa spettante per effetto del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

6. Quanto alle ulteriori somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, il Collegio concorda con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente anche delle spese accessorie che siano state necessarie “all’attivazione del procedimento di ottemperanza medesimo” non essendo invece dovute “le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., cod.proc.civ.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore” (cfr. da ultimo

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