TAR Aosta, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202300011
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Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 00011/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2022, proposto da
- Infrastrutture Wireless Italiane - INWIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti D I e P I e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Comune di Aymavilles, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. P C ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Aosta, Via Losanna n. 17;
- il Consiglio Permanente degli Enti Locali - Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento unico di diniego n. 254 del 30 maggio 2022, trasmesso a mezzo p.e.c. il 31 maggio 2022 con nota prot. PG/2022/14365, con il quale lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta ha espresso il diniego in relazione all’istanza di autorizzazione presentata da INWIT S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base (“ SRB ”) per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel Comune di Aymavilles, in località Plantey (foglio n. 5, mappale n. 149, del Catasto Terreni);
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresi, ove occorrer possa: i) il parere urbanistico negativo, rilasciato dal Comune di Aymavilles il 5 maggio 2022, prot. 3523;ii) il preavviso di rigetto del 9 maggio 2022, prot. n. 11951, con il quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;iii) il parere urbanistico negativo, rilasciato dal Comune di Aymavilles il 26 maggio 2022, prot. n. 4150;
- e per l’annullamento, in via subordinata e gradata, degli artt. 10, 37 e 55 delle N.T.A. e delle tabelle di sottozona del vigente P.R.G. del Comune di Aymavilles, se e nelle parti in cui dovessero essere interpretati nel senso di vietare la realizzazione di stazioni radio base nell’area oggetto di intervento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aymavilles;
Vista l’ordinanza n. 37/2022 con cui si è preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della società ricorrente ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere A D V;
Uditi, all’udienza pubblica del 7 febbraio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 25 agosto 2022 e depositato il 21 settembre successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il provvedimento unico di diniego n. 254 del 30 maggio 2022, trasmesso a mezzo p.e.c. il 31 maggio 2022 con nota prot. PG/2022/14365, con il quale lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta ha espresso il diniego in relazione all’istanza di autorizzazione da essa presentata per la realizzazione di una stazione radio base (“ SRB ”) per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel Comune di Aymavilles, in località Plantey (foglio n. 5, mappale n. 149, del Catasto Terreni), e ha altresì chiesto, in via subordinata, l’annullamento degli artt. 10, 37 e 55 delle N.T.A. e delle tabelle di sottozona del vigente P.R.G. del Comune di Aymavilles, se e nelle parti in cui dovessero essere interpretati nel senso di vietare la realizzazione di stazioni radio base nell’area oggetto di intervento.
La società ricorrente è un operatore infrastrutturale per le telecomunicazioni wireless, che agisce quale “ host neutro ” multi-operatore, ossia mette a disposizione di tutti gli operatori mobili presenti sul mercato italiano le infrastrutture che realizza e gestisce (torri, tralicci e pali), unitamente a sistemi distribuiti di antenne (DAS) per la copertura di zone interne ed esterne. In data 28 febbraio 2022, la ricorrente ha presentato allo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta un’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base nel Comune di Aymavilles (in località Plantey, foglio n. 5, mappale n. 149, del Catasto Terreni), finalizzata alla costruzione della sola infrastruttura passiva, che sarebbe prodromica alla presentazione da parte dell’operatore di telefonia (Vodafone) di una successiva istanza per l’installazione degli impianti di trasmissione (apparati e antenne). In data 5 maggio 2022, il Comune di Aymavilles ha espresso parere negativo, assumendo come impeditivi al rilascio dell’autorizzazione “ gli artt. 10 e 55 delle Norme Tecniche di attuazione e delle tabelle di sottozona del P.R.G.C. vigente ”, cui ha fatto seguito, il successivo 9 maggio 2022, la comunicazione dei motivi ostativi da parte dello Sportello Unico degli Enti Locali;in data 12 maggio 2022, la società ricorrente ha controdedotto al preavviso di rigetto, evidenziando in particolare la necessità di garantire attraverso il realizzando impianto la capillarità e la qualità del livello di erogazione del servizio radiomobile all’utenza. Il 26 maggio 2022, il Comune di Aymavilles ha ribadito il parere negativo all’installazione per contrasto del progettato impianto “ con gli artt. 10, 37 e 55 delle Norme Tecniche di attuazione e delle tabelle di sottozona del P.R.G.C. vigente ”, precisando altresì che siffatto intervento sarebbe stato invece realizzabile « nella zona limitrofa “Ed3 – PLANTEY - siti teleradiocomunicazioni” »;da ultimo, ossia in data 31 maggio 2022, lo Sportello Unico ha comunicato il diniego definitivo alla realizzazione dell’impianto.
Assumendo l’illegittimità del richiamato diniego e dei presupposti pareri urbanistici negativi del Comune di Aymavilles, la società ricorrente, in via principale, ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per eccesso di potere per carenza di istruttoria, per l’introduzione di motivazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle comunicate con il preavviso di rigetto e per violazione degli artt. 1, 3, 6, comma 1, lett. b, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Sono state poi dedotte la violazione degli artt. 10, 37 e 55 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Aymavilles e l’inesistenza del divieto assoluto di installazione addotto a fondamento del diniego.
È stata altresì contestata la violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001.
Infine, è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
In via subordinata, è stata eccepita l’invalidità autonoma degli artt. 10, 37 e 55 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Aymavilles e l’illegittimità, per invalidità derivata, dei pareri urbanistici negativi e del diniego sia per violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, sia per violazione degli artt. 3, comma 1, 4, commi 2 e 3, e 11 del D. Lgs. n. 259 del 2003, dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione e per eccesso di potere per disparità di trattamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Aymavilles, che ha chiesto il rigetto del ricorso;con separata memoria, la difesa comunale ha altresì eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione delle N.T.A. del P.R.G.C. in ragione della mancata notifica del ricorso anche alla Regione Valle d’Aosta, quale Ente co-titolare del potere di approvazione del Piano regolatore comunale.
Con l’ordinanza n. 37/2022 si è preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte della società ricorrente ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
In prossimità dell’udienza di merito, il difensore del Comune ha depositato una memoria e della documentazione a sostegno della propria posizione.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;in sede di discussione, il difensore della parte ricorrente ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità della memoria di replica e della documentazione versate in giudizio dalla difesa del Comune in data 17 gennaio 2023, cui ha controdedotto la difesa comunale, deducendo l’infondatezza della predetta eccezione.
DIRITTO