TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-08, n. 202316528

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-08, n. 202316528
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316528
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 16528/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01049/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN GH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 13;



contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

- della nota del MIUR prot. n. 16426 del 04.12.2017, ignota ai ricorrenti poiché mai ricevuta e richiamata nella nota dell’USR della Toscana prot. AOODRTO/224 del 17.01.2018, con la quale si sostiene che il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo andrà ad esame di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019;

- ove occorra, del D.P.R. n. 52/2013 sui licei ad indirizzo sportivo, nella parte in cui si fonda la motivazione della P.A. resistente;

- della nota prot. AOODPIT prot. n.170, del 22 gennaio 2013, del MIUR, avente ad oggetto “ Attivazione dei licei ad indirizzo sportivo”;

- della nota prot. AOODPIT.270 del 01 febbraio 2013, del MIUR, avente ad oggetto “ Attivazione dei licei ad indirizzo sportivo dall’anno scolastico 2014/2015 ”;

- della nota dell’U.S.R. della Toscana, senza data e protocollo, solo recentemente pervenuta, con la quale l’Amministrazione ha negato al Liceo Scientifico già paritario operante dall’anno scolastico 2013-2014 con sezione ad indirizzo sportivo della società ricorrente il diritto all’attivazione di una sezione ad indirizzo sportivo, mostrando di ignorare la pubblicazione in G.U. n. 113 del 16 maggio 2013 del D.P.R. n.52/2013 sui licei ad indirizzo sportivo;

- della nota dell’USR della Toscana prot. AOODRTO/224 del 17.01.2018;

- nonché di tutti gli atti o provvedimenti di estremi ignoti e sconosciuti poiché mai comunicati alla ricorrente sui quali si fondano i predetti atti qui gravati eventualmente motivate negli stessi termini e dello stesso D.P.R. n.52/2013 nella parte in cui dovessero fondare le determinazioni della P.A. impugnate;

- e di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 15 febbraio 2018, per l’annullamento:

- della nota prot. AOODRTO/854 del 13.02.2018, successivamente comunicata, avente ad oggetto: “ Revoca assegnazione candidati esterni per l’indirizzo Liceo Scientifico Sportivo ”, con la quale l’USR Toscana ha disposto la revoca nei confronti dell’Istituto ricorrente dell’assegnazione (da essa disposta il 17.12.2017) dei candidati esterni con relativa richiesta di restituzione delle domande e preavviso di notifica ai predetti candidati esterni;

- di tutti gli atti o provvedimenti di estremi ignoti e sconosciuti sui quali si fondano i predetti atti qui gravati, parimenti a quelli impugnati nel ricorso introduttivo, eventualmente motivate negli stessi termini e dello stesso d.P.R. n.52/2013 nella parte in cui dovessero fondare le determinazioni della P.A. impugnate;

- e di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis

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