TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-08, n. 202316528

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-08, n. 202316528
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316528
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 16528/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01049/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 13;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- della nota del MIUR prot. n. 16426 del 04.12.2017, ignota ai ricorrenti poiché mai ricevuta e richiamata nella nota dell’USR della Toscana prot. AOODRTO/224 del 17.01.2018, con la quale si sostiene che il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo andrà ad esame di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019;

- ove occorra, del D.P.R. n. 52/2013 sui licei ad indirizzo sportivo, nella parte in cui si fonda la motivazione della P.A. resistente;

- della nota prot. AOODPIT prot. n.170, del 22 gennaio 2013, del MIUR, avente ad oggetto “ Attivazione dei licei ad indirizzo sportivo”;

- della nota prot.

AOODPIT.

270 del 01 febbraio 2013, del MIUR, avente ad oggetto “ Attivazione dei licei ad indirizzo sportivo dall’anno scolastico 2014/2015 ”;

- della nota dell’U.S.R. della Toscana, senza data e protocollo, solo recentemente pervenuta, con la quale l’Amministrazione ha negato al Liceo Scientifico già paritario operante dall’anno scolastico 2013-2014 con sezione ad indirizzo sportivo della società ricorrente il diritto all’attivazione di una sezione ad indirizzo sportivo, mostrando di ignorare la pubblicazione in G.U. n. 113 del 16 maggio 2013 del D.P.R. n.52/2013 sui licei ad indirizzo sportivo;

- della nota dell’USR della Toscana prot. AOODRTO/224 del 17.01.2018;

- nonché di tutti gli atti o provvedimenti di estremi ignoti e sconosciuti poiché mai comunicati alla ricorrente sui quali si fondano i predetti atti qui gravati eventualmente motivate negli stessi termini e dello stesso D.P.R. n.52/2013 nella parte in cui dovessero fondare le determinazioni della P.A. impugnate;

- e di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 15 febbraio 2018, per l’annullamento:

- della nota prot. AOODRTO/854 del 13.02.2018, successivamente comunicata, avente ad oggetto: “ Revoca assegnazione candidati esterni per l’indirizzo Liceo Scientifico Sportivo ”, con la quale l’USR Toscana ha disposto la revoca nei confronti dell’Istituto ricorrente dell’assegnazione (da essa disposta il 17.12.2017) dei candidati esterni con relativa richiesta di restituzione delle domande e preavviso di notifica ai predetti candidati esterni;

- di tutti gli atti o provvedimenti di estremi ignoti e sconosciuti sui quali si fondano i predetti atti qui gravati, parimenti a quelli impugnati nel ricorso introduttivo, eventualmente motivate negli stessi termini e dello stesso d.P.R. n.52/2013 nella parte in cui dovessero fondare le determinazioni della P.A. impugnate;

- e di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 29.1.2018 e depositato in pari data, la società ricorrente – premesso di avere in gestione l’Istituto scolastico paritario “D A” di Firenze, per il quale ha richiesto all’U.S.R. Toscana l’attivazione, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, di una sezione ad indirizzo sportivo del Liceo scientifico – ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe indicati, per mezzo dei quali l’Amministrazione scolastica ha comunicato che “ il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo andrà ad Esame di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 ”, in tal modo ritenendo che l’attivazione della sezione ad indirizzo sportivo abbia decorrenza dall’anno scolastico 2014/2015.

1.1. A sostegno della domanda annullatoria, la difesa attorea ha dedotto i seguenti motivi di ricorso: I. “V iolazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 89/2010 e del d.P.R. n. 52 del 2013. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento, del travisamento, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 34, 41, 43 e 97 Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento ”;
II. “ Violazione dell’art. 1, comma 6, legge 62/2000, dell’art. 7 della legge n. 241/90, art.10 bis legge 241/90 per come modificata dalla l. n. 15/2005;
degli artt. 27 e 97 Cost. ed eccesso di potere: mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazioni procedurali, difetto di motivi d’urgenza;
mancata concessione di ulteriore termine per contro dedurre”
;
III: “Violazione dell’art. 1, comma 6, legge 62/2000, del d.m. 267/2007 e del d.m. 83/2008, degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/90, degli artt. 27 e 97 Cost. ed eccesso di potere: violazioni procedurali, difetto di motivi e carenza di istruttoria. Violazione artt.33 co. 1 e 3 e art.41 costituzione ”;
IV. “ Violazione dell’art. 1, comma 6, legge 62/2000, degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/90, degli artt. 27 e 97 Cost. ed eccesso di potere: violazioni procedurali, difetto di motivi e carenza di istruttoria. Violazione artt. 33 co. 1 e 3 e art. 41 Costituzione ”;
V. “Violazione dell’art. 1, comma 6, legge 62/2000, degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/90, degli artt. 27 e 97 Cost. ed eccesso di potere: violazioni procedurali, difetto di motivi d’urgenza ”;
VI. “ Violazione dell’art. 1, comma 6, legge 62/2000, dell’art. 3 della legge 241/90, degli artt. 27 e 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e sviamento ”.

1.2. Con successivi motivi aggiunti è stato gravato anche il provvedimento di cui alla nota del MIUR prot. AOODRTO/854 del 13.02.2018, avente ad oggetto “ Revoca assegnazione candidati esterni per l’indirizzo Liceo Scientifico Sportivo ”, con la quale l’U.S.R. Toscana “… nelle more dell’esito del ricorso proposto da codesto Istituto all’Avvocatura dello Stato …” ha disposto la revoca nei confronti dell’Istituto della ricorrente dell’assegnazione dei candidati esterni, con relativa richiesta di restituzione delle domande e preavviso di notifica ai predetti candidati esterni.

1.3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto del 28.2.2018.

1.4. Con ordinanza n. 1425/2018 del 9.3.2018 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

1.5. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del 6 ottobre 2023 la causa è stata riservata in decisione.

2. Il ricorso, per come integrato da motivi aggiunti, è fondato.

3. Premette il Collegio che l’(implicito) diniego di attivazione dell’indirizzo sportivo dell’istituto paritario a far data dall’anno scolastico 2013/2014 è stato pronunciato per le seguenti motivazioni:

- “… a seguito della segnalazione di codesto Istituto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 16246 del 4/12/2017, ha precisato che il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo andrà ad Esame di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019” (nota U.S.R. Toscana - Ambito Territoriale Prov. Firenze del 17.1.2018, prot. n. AOODRTO/ 224);

- “si precisa che le sezioni ad indirizzo sportivo nel territorio della Toscana sono state autorizzate a decorrere dall’A.S. 2014/15;
conseguentemente, per il corrente anno scolastico è ipotizzabile un corso di studio ad indirizzo sportivo sino alla quarta classe mentre le eventuali quinte classi non avrebbero ragion d’essere”
(nota senza data e senza protocollo dell’U.S.R. Toscana, Uff. II, depositata sub all. n. 5 foliario di parte ricorrente);

3.1. Le suddette determinazioni si fondano sulla presupposta nota ministeriale prot. n. 170 del 22.1.2013, richiamata nella nota prot. AOODPIT n. 270 dell’1.2.2013, con cui si comunica che “ il liceo ad indirizzo sportivo potrà essere attivato solo dell’a.s. 2014/2015, perché i tempi di approvazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo regolamento non sono compatibili con le iscrizioni e l’inizio delle operazioni finalizzate all’avvio dell’a.s. 2013/2014. Ovviamente tale precisazione vale anche per le scuole paritarie che sono tenute a conformarsi agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti per le scuole statali ”.

3.2. Ciò premesso, reputa il Collegio – in aderenza al precedente conforme di cui alla sentenza TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 6696/2016, concernente analoga controversia – che siano fondati e assorbenti i profili di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

3.3. L’U.S.R. Toscana ha negato la parità per l’anno in contestazione con una motivazione non soddisfacente a rappresentare l’ iter giuridico seguito, oltre che meramente formale, non esternando eventuali carenze sostanziali riscontrate in ordine alle strutture o al progetto formativo e soprattutto non comunicando, ai sensi dell’art. 10 bis legge 241/1990, le reali ed obiettive ragioni del diniego.

3.4. L’amministrazione non ha infatti attivato il contraddittorio procedimentale e non ha comunicato le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza illo tempore formulata dalla ricorrente all’U.S.R. (v. nota del 14.01.2013 sub all. n. 8 foliario parte ricorrente), con il connesso termine di dieci giorni per controdedurre da parte dell’istante, tutti elementi necessari poiché si tratta di procedimento a istanza di parte e in cui è ampiamente presente la discrezionalità amministrativa.

4. Parte ricorrente, peraltro, è venuta a conoscenza dell’esito procedimentale soltanto con la comunicazione delle determinazioni sopra richiamate, senza che fino a tale momento l’Amministrazione - anche per mezzo dei suoi organi ispettivi - opponesse rilievi di sorta in ordine all’attivazione della sezione ad indirizzo sportivo.

5. A ciò si deve aggiungere anche il difetto di istruttoria censurato nel terzo motivo di cui al ricorso introduttivo, poiché l’amministrazione ha negato la parità per l’anno scolastico 2013/2014 in base a un motivo meramente formale, ossia sulla considerazione che i tempi per l’attivazione ufficiale dei licei sportivi potesse compromettere l’avvio dell’anno scolastico, senza tenere in conto il disposto dell’art. 7 del d.P.R. n. 52/2013 (“ Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 ”), che prevede che ”Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” e senza sollevare obiezioni di tipo sostanziale (carenze strutturali, dei programmi e/o mancato rispetto delle disposizioni riguardanti le ore curriculari e in generale tutti i requisiti previsti dalla legge 62/2000) per non concedere la parità.

6. Alla luce di tali motivazioni il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.

7. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore della parte, dichiaratosi distrattario.

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