TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2010-12-01, n. 201001122
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N. 01122/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01929/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2010, proposto da:
Sacisana Opere Pubbliche S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. F D, con domicilio eletto presso Paolo Piemontese in Firenze, via del Parione 13;
contro
Citta' Giardino S.r.l., Comune di Terranuova Bracciolini in Persona del Sindaco P.T.;
nei confronti di
Costruzioni Giuseppe Si;Abils Consorzio Stabile, rappresentato e difeso dagli avv. A M B, S V, con domicilio eletto presso A M B in Firenze, via Lamarmora 14;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dei verbali di gara del 16/09/2010 e del 04/10/2010 nella parte in cui la Commissione di gara non ha disposto l’esclusione del Consorzio Stabile Albis e dell’impresa Costruzioni Giuseppe Si Srl;
- del verbale del 04/10/2010 di aggiudicazione provvisoria della gara al Consorzio Stabile Albis;
- del provvedimento dell’8/10/2010 con il quale si aggiudica definitivamente la gara al Consorzio Stabile Albis;
- ove e per quanto possa occorrere delle note raccomandate nn. 17833 e 17834 del 23/09/2010;
- della nota dell’8/10/2010 di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva;
- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Abils Consorzio Stabile;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che un ricorso incidentale è in corso di notifica e che le parti hanno concordemente richiesto una dilazione nella trattazione dell’incidente cautelare alla prossima Camera di Consiglio;
Considerato inoltre che una sospensione interinale dei provvedimenti impugnati fino alla prossima Camera di Consiglio non sembra conculcare eccessivamente l’interesse pubblico;