TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-01-31, n. 201800055
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2018
N. 00055/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00607/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 607 del 2017, proposto da:
Fallimento K Elettromeccanica Spa in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Maddalena n. 40;
contro
Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Salaris n. 29;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
1) della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro n. 60 del 18.05.2017, con la quale è stato deliberato di esercitare la facoltà di riacquisto ex art. 63 L. 23.12.1998 n. 448 dello stabilimento industriale di proprietà di K Elettromeccanica SpA, sito nella zona industriale di Villacidro (CA);
2) della Determinazione del Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro n. 04 dell'01.06.2017, con la quale è stata <<ratificata e convalidata>> la Delibera CdA n. 60/2017, impugnata sub 1;
3) di tutti gli atti del procedimento conclusosi con la Delibera CdA n. 60/2017 e la Determina DG n. 04/2017, impugnate sub 1 e sub 2, espressamente compresi: l'atto di avvio del procedimento del Presidente del CdA dell'08.03.2017 ed i successivi atti procedimentali;
4) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto a quelli più sopra impugnati, espressamente compreso l'atto di immissione in possesso dello stabilimento industriale datato 29.06.2017 e sottoscritto dal vicepresidente, dal direttore generale e da un consigliere del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro;
5) con espressa riserva di domandare il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa degli atti impugnati, con separata azione da promuoversi all'esito del presente giudizio impugnatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Fallimento ricorrente espone quanto segue.
La società K Meccanica SpA, con atto di compravendita a rogito Notaio Fernanda Locci del 19.03.1983 vol. 14477, acquistava dall’allora Consorzio per la Zona Industriale di Villacidro (CA) le aree sulle quali negli anni successivi realizzava uno stabilimento industriale per l’esercizio dell’attività di produzione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione, allestimento di vetture e vagoni ferroviari, di vetture tranviarie, locomotive, automotrici, motrici e automotrici tranviarie, materiale rotabile in generale.
Con atto di compravendita a rogito notaio R V del 20.05.2000 (rep. 154481 racc. 37064) la società K Elettromeccanica SpA (costituita con atto del 25.03.2000), acquistava da K Meccanica SpA, il ramo d’azienda costituito dal predetto stabilimento industriale.
Con sentenza del Tribunale Fallimentare di Cagliari n. 120/2014, K Elettromeccanica SpA, già posta in liquidazione, veniva dichiarata fallita.
I fabbricati che costituiscono lo stabilimento sono censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Villacidro al Foglio 110, mappale 1291 subb. 1, 5, 6, mappale 212, ed insistono su parte dell’area distinta al Catasto Terreni al Foglio 110, mappale 1291, di mq. 234.911 e mappale 1624 mq. 7.088,
per un’area della superficie complessiva mq. 241.999, che ricomprende l’intero stabilimento industriale comprensivo della aree di pertinenza degli edifici individuati, come detto, al Foglio 110.
Secondo quanto accertato dalle perizie svolte nell’ambito della procedura di Concordato Preventivo
n. 1/12 – Tribunale di Cagliari, acquisita agli atti del Fallimento, il valore dell’intero compendio industriale è stato stimato in complessivi € 17.207.158,50, comprensivo del valore degli immobili, delle aree sulle quali insistono, dei macchinari ed attrezzature, dei mobili e macchine per ufficio, delle scorte di magazzino e con deduzione degli oneri di adeguamento e smaltimento.
La Curatela, fin dal 2014, si attivava in tutti i modi per alienare il compendio industriale e, solo dopo ben sei aste andate deserte (ed avendo quindi assodato l’inesistenza sul mercato di un imprenditore interessato a rilevare l’intero complesso e a riattivarlo), intraprendeva iniziative volte alla vendita atomistica dello stesso.
Allo scopo, stipulava un contratto di mandato di vendita in data 28.12.2016 con la società TROOSTWIJK S.r.l. specializzata in aste internazionali per la vendita delle componenti dei complessi industriali.
La necessitata iniziativa sortiva i suoi effetti, tanto che la società TROOSTWIJK comunicava alla Curatela la fissazione, sin dal 1° marzo 2017, delle vendite dei beni mobili facenti parte del compendio, con termine di raccolta delle offerte per il 15.03.2017.
Senonché, con atto dell’08.03.2017, il Presidente del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro comunicava al Fallimento K che intendeva esercitare la propria facoltà di riacquisto dello stabilimento industriale più sopra descritto, ai sensi dell’art. 63 della Legge 23.12.1998 n. 448.
Con detta comunicazione, il Presidente del Consorzio, premesso che intendeva esercitare la suddetta facoltà di riacquisto, precisava testualmente “… di aver accertato che la Società in oggetto ha beneficiato di contributi pubblici a fondo perduto per un ammontare complessivo di € 14.158.665,00;
che l’importo dei contributi pubblici di cui sopra, attualizzati come dispone la norma [art. 63 cit.]) supera di gran lunga l’importo di € 17.200.000,00 stimato dalla CTU su incarico della curatela e pertanto sarà senza oneri per lo scrivente Consorzio ”.
Con separata comunicazione in pari data (08.03.2017), il Presidente del Consorzio, in considerazione dell’avviato procedimento di riacquisto, invitava la Curatela a sospendere immediatamente la vendita atomistica dello stabilimento.
Con nota del 16.03.2017, il Fallimento K contestava integralmente, nell’an e nel quantum, la legittimità dell’iniziativa del Presidente del Consorzio e formulava contestualmente un’istanza di accesso agli atti del fascicolo del procedimento, in modo da poter predisporre adeguate osservazioni difensive, sottolineando i gravissimi danni subiti dal Fallimento per aver dovuto sospendere le vendite già fissate.
All’esito dell’istanza, con le osservazioni difensive in data 30.03.2017, il Fallimento K contestava recisamente, e per più profili, la legittimità ed il fondamento, sia nell’an che nel quantum, della pretesa del Consorzio di riacquistare il compendio ex art. 63 cit. per di più a costo zero, diffidando quest’ultimo dall’adottare il preannunciato provvedimento di riacquisto.
Ciononostante, il Consorzio, con la deliberazione del CdA n. 60 del 18.05.2017, successivamente ratificata e convalidata dal Direttore Generale con Determinazione n. 04 dell’01.06.2017, ha respinto integralmente le osservazioni della Curatela ed ha disposto il riacquisto a costo zero dello stabilimento K, in forza dell’art. 63 citato.
In data 29.06.2017, il Consorzio ha dato esecuzione al provvedimento di riacquisto e si è immesso nel possesso dello stabilimento industriale de quo, riservandosi di effettuare in prosieguo lo stato di consistenza dello stesso.
Di qui il ricorso in esame avverso gli atti precisati in epigrafe, che il Fallimento ricorrente ritiene illegittimi per i seguenti motivi:
1°) Violazione art. 6 L. 241/90 – incompetenza: l’istruttoria sarebbe stata compiuta da un organo incompetente - L’atto di ratifica e di convalida sarebbe stato adottato senza la previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento con violazione art. 7 L. 241/1990 - tutti gli atti preparatori ed istruttori del procedimento, compresa la stessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché il provvedimento finale di riacquisto, non sono stati adottati dal Direttore Generale, che era stato nominato quale responsabile del procedimento, ma dal Presidente del Consorzio e dal Consiglio di Amministrazione.
E se è vero che la delibera del CdA n. 60/2017 citata, con la quale è stato definito il procedimento e deliberato il riacquisto dello stabilimento industriale, è stata, poi, ratificata e convalidata dal Direttore Generale del Consorzio con la Determinazione n. 04 dell’01.06.2017, è pure vero che tale convalida ha riguardato solo l’atto terminale del procedimento e non tutte le valutazioni preliminari e l’istruttoria che sono state compiute da organi incompetenti (Presidente e CdA del Consorzio), la cui illegittimità per incompetenza si riverbera, quindi, sulla Determinazione n. 4/2017 cit. del Direttore Generale, inficiandola radicalmente.
2°) Il provvedimento di riacquisto dell’area e dello stabilimento ex art. 63 L. 488/1998 non ha previsto l’impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria per far fronte al prezzo di riacquisto: violazione dell’obbligo di copertura finanziaria e dei principi generali in materia di contabilità pubblica (art. 81 Cost., art.183 e ss. e art. 191 e ss. D. Lgs. 267/2000, L.R. 10/2008 ):in quanto, premesso che ai sensi dell’art. 63 citato il corrispettivo dovuto per l’esercizio della facoltà di riacquisto da parte del Consorzio consta di due componenti (prezzo attualizzato di acquisto delle aree e valore dallo stabilimento), sulla base della disposizione applicata la prima