TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-03-30, n. 202200017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-03-30, n. 202200017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202200017
Data del deposito : 30 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2022

N. 00017/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Sciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune La Salle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Roullet, Rosario Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento dei seguenti atti :

-provvedimento del Comune di La Salle, in persona del responsabile del procedimento Ing. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente il -OMISSIS- e recante l'ordine di sospensione dei lavori di nuova costruzione di un fabbricato residenziale sul fondo sito in La Salle distinto al F. -OMISSIS-, partt. -OMISSIS-, -OMISSIS- assentiti con il permesso di costruire n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- provvedimento del Comune di La Salle, in persona del responsabile del procedimento Ing. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente il -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il mantenimento dell'ordine di sospensione dei lavori impartito con la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

e per la dichiarazione e la condanna del Comune di La Salle, in persona del suo Sindaco p.t. al risarcimento di ogni pregiudizio sofferto dalla ricorrente per il fermo del cantiere, con liquidazione in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune La Salle;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I). Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti:

a). provvedimento del Comune di La Salle prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante l’ordine di sospensione dei lavori di nuova costruzione di un fabbricato residenziale sul fondo sito in La Salle distinto al F. -OMISSIS-, partt. -OMISSIS-, -OMISSIS- assentiti con il permesso di costruire n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

b). provvedimento del Comune di La Salle prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il mantenimento dell’ordine di sospensione dei lavori impartito con la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

La ricorrente espone quanto segue:

- ella è proprietaria del fondo sito in La Salle (AO), distinto catastalmente al F. -OMISSIS-, partt. -OMISSIS- e part. -OMISSIS-, rispettivamente in forza degli atti di acquisto in data -OMISSIS- Notaio -OMISSIS- (Rep. -OMISSIS- - Racc. -OMISSIS-) e in data -OMISSIS- Notaio -OMISSIS- (Rep. -OMISSIS-, Racc. -OMISSIS-).

-con permesso di costruire a titolo oneroso n. -OMISSIS-, il Comune di La Salle, «visti gli elaborati tecnici allegati all’istanza redatti dall’arch. -OMISSIS-» assentiva la nuova costruzione di una villa unifamiliare con vincolo «prima casa» precisando che venivano «fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di terzi» e che l’intervento prevedeva la realizzazione di due posti auto asserviti all’immobile principale, conformi al Regolamento Edilizio e «accessibili da strada comunale»;

-gli oneri per la nuova costruzione venivano determinati in € 10.471,33 relativamente alla componente Oneri di Urbanizzazione ed in € 7.424,03 relativamente alla componente Costo di Costruzione; le somme venivano versate dalla ricorrente;

-in data -OMISSIS- la ricorrente depositava presso l’U.T. comunale la denuncia di inizio lavori (prot. -OMISSIS-);

-in data -OMISSIS-, l’Amministrazione emetteva il provvedimento impugnato con cui ordinava la sospensione sine die dei lavori;

-con ulteriore provvedimento del -OMISSIS-, il responsabile del procedimento disponeva il mantenimento dell’ordine di sospensione dei lavori impartito.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). violazione di legge; violazione degli artt. 7 e 8 della l. 7.8.1990, n. 241 – omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione dei lavori.

2). violazione di legge e del principio di tipicità e nominatività degli atti; violazione degli artt. 3 e 21-quater della l. 7.8.1990, n. 241 – omessa motivazione eccesso di potere; carenza istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

3). violazione di legge; violazione dell’art 2643 e 2644 c.c.; omessa motivazione eccesso di potere; carenza istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

In data -OMISSIS- si costituisce il Comune di La Salle.

In replica il Comune eccepisce:

a). la tardività del ricorso in quanto il provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stato comunicato all’interessata con RR e via pec al direttore dei lavori, al progettista e all’impresa in data -OMISSIS-; il progettista e direttore dei lavori, arch. -OMISSIS-, con comunicazione in data -OMISSIS-, ha inviato documentazione integrativa, diretta a dimostrare l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo della odierna ricorrente; il ricorso – tuttavia – è stato notificato soltanto in data -OMISSIS-;

b). l’inammissibilità del ricorso in quanto l'efficacia delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi è temporalmente limitata: per legge gli effetti del provvedimento terminano decorsi 45 giorni dalla sua notifica, sia nel caso che ad esso segua il provvedimento definitivo di demolizione, sia che esso non venga adottato;

c). l’infondatezza nel merito.

Il Comune precisa che sono stati chiaramente evidenziati una serie di elementi di criticità:

- l’atto del -OMISSIS- del notaio -OMISSIS- pervenuto in data -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, indica che sul mappale -OMISSIS- (-OMISSIS-) è presente una servitù di passaggio pedonale e carrabile lungo il confine nord (di larghezza non precisata) a favore delle proprietà dei sig.ri -OMISSIS- con impegno della società acquirente a concedere tale passaggio anche agli altri proprietari verso ovest che hanno diritto al passaggio;

- il succitato atto del -OMISSIS- indica il diritto di passaggio verso alcuni terreni identificati con i nomi dei proprietari

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