TAR Napoli, sez. VI, decreto decisorio 2019-06-13, n. 201900850

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, decreto decisorio 2019-06-13, n. 201900850
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201900850
Data del deposito : 13 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2019

N. 00205/2014 REG.RIC.

N. 00850/2019 REG.PROV.PRES.

N. 00205/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2014, proposto da
M P, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, largo F T n.71;

contro

Comune di Pozzuoli in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, p.zza Municipio,64 c/o Tar Campania;

per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Pozzuoli prot. n. 43651 del 2013 notificata il 31.10.2013 con la quale si ordina alla ricorrente di provvedere in proprio alla demolizione delle opere contestate;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza collegiale n.50 del 4.01.2019 con cui questo TAR ha dichiarato l’interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 79 comma 2 CPA e 300 cpc, per sopraggiunto decesso della ricorrente Pollice Melania;

Visto l’articolo 80 comma 3, secondo cui (in assenza di nuova istanza di fissazione udienza della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo), “il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”.

Visto l’art. 35 comma 1 lett.a) del CPA, secondo cui il giudice dispone anche d’ufficio l’estinzione del giudizio “… se, nei casi previsti dal presente codice, non viene (…) riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge (…);

Preso atto che entro il predetto termine di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione della sopra citata ordinanza di interruzione 50/2019 non è stata presentata alcuna domanda di fissazione e/o di riassunzione ai sensi dell’art. 80 commi 2 e 3;

Visto l’art. 85 comma 1 CPA, che consente la decretazione monocratica per la pronuncia di estinzione del processo ai sensi del citato art. 35 CPA;


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