TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-09-03, n. 201805320

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-09-03, n. 201805320
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201805320
Data del deposito : 3 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2018

N. 05320/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04160/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4160 del 2013, proposto da
Marius et Caesar S.A.S., in persona di dott. A A, legale rappresentante pro tempore, con sede in Pompei, Via Plinio n. 54, rappresentata e difesa dall'Avv. E A, con domicilio eletto in Napoli, via Cervantes n. 64; con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: PEC, enricoangelone@pec.it; fax, 0815513233.



contro

Comune di Pompei, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

a) dell’ordinanza n. 258, prot. n. 26681, del 18 settembre 2013 con la quale l’amministrazione comunale di Pompei;

b) dell'Ingiunzione n. 249, prot. 25786, del 2 settembre 2013 con la quale è stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 1.150,20;

c) dell'Ordinanza sindacale n. 163 del 4 maggio 2001, mai notificata alla ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto cautelare n. 1515 del 10 febbraio 2013

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2018 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con l’odierno ricorso, notificato il 27 settembre 2013 e depositato il successivo 30, Marius et Caesar s.a.s. ha impugnato, per l’annullamento, l’ordinanza prot. n. 26681 del 18 settembre 2014, con la quale l’amministrazione comunale di Pompei ha ingiunto di non avvalersi di personale dipendente o comunque incarico ai fini dell’accaparramento della clientela per il proprio esercizio sito in via Plino n. 54 nonché la sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “A” n. 328 del 19 giugno 1996, rilasciata dal comune di Pompei alla società ricorrente con conseguente chiusura per cinque giorni consecutivi in relazione all'esercizio commerciale in via Villa dei Misteri n. 3.

Unitamente all’ordinanza, la società ricorrente ha impugnato l’ingiunzione n. 249 prot. n. 25786 del 2 settembre 2013, contenente la sanzione pecuniaria di € 1.150,20 nonché l'Ordinanza Sindacale n. 163 del 4 maggio 2001 contenente l'ordine rivolto a tutti i titolari di licenze e di autorizzazioni di pubblica sicurezza all'aperto (Alberghi, Bar, Ristoranti, Campeggi, Autorimesse) di astenersi dall'utilizzare personale dipendente a percentuale, comunque incaricato dell’ “accaparramento” della clientela.

L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

Con decreto presidenziale n. 1515 del 2 ottobre 2013, il TAR ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, in considerazione che “il mero differimento dell’esecuzione del provvedimento impugnato sino alla trattazione camerale - e nel contraddittorio tra le parti - dell’istanza cautelare, limitatamente alla disposta sospensione dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “A” n. 328 del 19/06/1996 e alla conseguente disposta chiusura dell’attività commerciale per giorni 5 (cinque), non arrechi particolare pregiudizio all’interesse pubblico perseguito con l’atto impugnato”.

In conseguenza del decreto cautelare, l’amministrazione comunale ha adottato l’ordinanza n. 282, prot. n. 29550, del 3 ottobre 2013, con la quale ha disposto la sospensione dell’impugnata ordinanza n. 258 dell’11 settembre 2013, prot. n. 26861.

Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2013, la ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo delle sospensive, implicitamente rinunciando alla misura cautelare.

La causa è stata quindi iscritta al ruolo dell’udienza pubblica del 19

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