TAR Milano, sez. III, decreto cautelare 2015-03-25, n. 201500389
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N. 00389/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00636/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2015, proposto da:
F G, rappresentata e difesa dagli avv. F A, E S, F A, con domicilio eletto presso Vittorio Angiolini in Milano, Via Chiossetto, 14
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Ministeri dell'Istruzione università e Ricerca . Ufficio scolastico regionale della Lombaria -Durezione generale -prot. n. MIUR AOODRLO registro decreto 0000245 del 19 febbraio 2015, successivamente conosciuto, di esclusione dalla frequenza dei Percorsi Abilitanti speciali di cui al D.M. n.58/2013;nonchè per l'annullamento gli stessi D.M. n. 58/2013;249/2010, 81/2013 successivamente lesivi nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di autorizzare l'operato dell'amministrazione periferica e la esclusione;nonchè di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuta l’accoglibilità della formulata domanda inaudita altera parte sussistendone i presupposti di legge;