TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300322
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 00322/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00890/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 890 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

- della determina n. 353236 del 20.7.2022 del Comando Generale dei Carabinieri, I Reparto Ufficio Personale Marescialli di trasferimento “d'autorità” con immediata esecuzione del ricorrente, notificato in data 2.8.2022;

- della comunicazione di avvio del procedimento n. 353236 del 4.4.2022;

- della nota prot. n. 153/181 del 29.11.2021 del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri di proposta di trasferimento;

- della nota prot. n. 128/4 del 1.9.2021, del parere prot. n. 128/4 del 15.9.2021 e della proposta dell'Ufficio di Comando del Raggruppamento Carabinieri Parchi prot. n. 11/21 del 24.9.2021;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Maresciallo Capo -OMISSIS- premette di essere il Comandante della Stazione “Parco” dei Carabinieri Unità Forestali ( ex Corpo Forestale) di Ruvo di Puglia.

Riferisce che nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2021, un fondo rustico di cui il ricorrente è nudo proprietario è stato oggetto di un atto vandalico, essendo stata tagliata la struttura portante del vigneto, per cui lo stesso è caduto al suolo con conseguente irreversibile distruzione, provocando un danno di circa € 60.000 per ettaro tra spese e mancati incassi.

Nello stesso giorno, il ricorrente riferisce di aver elevato un verbale di sanzione amministrativa per transumanza non autorizzata, per un importo di € 430,33, nei confronti di un appartenente a una famiglia di pregiudicati di Ruvo di Puglia.

Inoltre in quel periodo la stazione di Ruvo di Puglia stava conducendo una azione di contrasto al bracconaggio, plurimi accertamenti di truffe all'AGEA per la concessione di contributi non dovuti, un accertamento a carico di un imprenditore agricolo per un impianto abusivo di oliveto per 50 ettari su pascolo naturale protetto, nonché sequestro e denuncia di una attività estrattiva abusiva svolta da una famiglia di cavatori di Trani.

Con nota del 30.8.2021 il ricorrente ha immediatamente informato di tale gravissimo atto intimidatorio il Comandante del Raggruppamento Carabinieri Parchi.

In data 2.8.2022 all’interessato, tuttavia, è stato comunicato un trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale presso il Comune di Laterza, che si trova a 76 chilometri da Ruvo di Puglia, comune di attuale residenza del militare.

L’istante illustra le operazioni di polizia giudiziaria in cui è stato coinvolto e in cui si sarebbe distinto per capacità e integrità morale e che, quindi, avrebbero esposto all'atto ritorsivo.

Tuttavia il comando Carabinieri del raggruppamento parchi con nota prot. n. 128/4 del 1.9.2021, ha avviato un procedimento di verifica in ordine alla “incompatibilità ambientale”. Sebbene il comandante del reparto nazionale “Alta Murgia” con nota prot. n. fba43467 del 8.9.2021, in riscontro alla nota del 1.9.2021, avesse comunicato che “ Il Mar. ... è il Comandante della Stazione Carabinieri “Parco” di Ruvo di Puglia, reparto tra i più attivi tra quelli dipendenti dallo scrivente. La recente attività operativa della Stazione, pur essendo in costante crescita, non ha tuttavia avuto caratteri di straordinarietà, potendo rientrare nell'ordinaria amministrazione di quella svolta dalle Stazioni Parco. Anche il verbale amministrativo notificato subito prima dell'atto vandalico, seppur elevato ai danni di un soggetto pregiudicato potenzialmente pericoloso, era di modesta entità (430,00 €).

Si ritiene pertanto che il… possa ritenersi esposto al medesimo rischio di ciascun Comandante di Stazione dei Carabinieri Forestali (che svolga il proprio dovere, ndr), rischio che, essendo intrinsecamente presente nel lavoro degli operatori di polizia, non è mai del tutto abbattibile ”.

Il sottufficiale rappresenta di aver chiesto comunque, ove si fosse ritenuto indispensabile il proprio trasferimento, che questo fosse a carattere temporaneo presso il Comando di Bari “considerata la distanza del suo domicilio di circa km. 40.”

Con nota prot. n. 111/21 del 24.9.2021, però, il comando Carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi ha proposto il trasferimento del ricorrente presso altro Reparto “ritenuto pertanto necessario superare l'incompatibilità di cui all'art. 238 lett. a) del TUROM”, ipotizzando una incompatibilità ambientale del ricorrente, che avrebbe potuto condizionarne l'imparzialità e nuocere al prestigio dell'Arma.

Con successiva nota prot. n. 153/181 del 29.11.2021 il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, Ufficio Personale, ha proposto il trasferimento del ricorrente presso la Stazione dei Carabinieri Forestali di Laterza (TA).

Da tale atto si evince che l'Amministrazione ha contestato l'abituale dimora del ricorrente nella stazione cui è “assegnato” (art. 238, comma 1, lett. b TUOM).

Con nota prot. n. 353236 del 4.4.2022 è stato comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento per il suo trasferimento d'ufficio.

Con memoria del 27.5.2022 il ricorrente ha contestato l'applicabilità della citata norma nei suoi confronti, osservando che:

- l'art. 238

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